(1) Le società partecipate conformano il reclutamento e la gestione del proprio personale al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, di contenimento della spesa pubblica e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
(2) Le società partecipate applicano ai rapporti di lavoro le disposizioni del capo I del titolo II del libro V del codice civile e quelle delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.
(3) Nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta provinciale e dalla normativa vigente, le società partecipate assicurano che le loro politiche di remunerazione siano in linea con la migliore prassi dei mercati finanziari, adeguate e coerenti con la struttura organizzativa, commisurate al ruolo e alle funzioni ricoperte e tali da allineare gli interessi di dirigenti e personale al perseguimento dell’obiettivo di creare valore per i soci.
(4) Al fine di assicurare la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le società partecipate trasmettono il prospetto sintetico di cui all’articolo 5, comma 2, lettera h), alla struttura organizzativa competente per materia, di cui all’allegato A.