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d') Decreto del Presidente della Provincia 21 agosto 2023, n. 261)
Modifiche al regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa dell’Amministrazione provinciale

1)
Pubblicato nel supplemento 2 al B.U. 24 agosto 2023, n. 34.

CAPO I
Segreteria generale della Provincia

Art. 1 (Ufficio Legislativo)

(1) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Rechtsakten” è sostituita dalla parola: “Gesetzgebungsakten”.

(2) Nel testo tedesco della lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Rechtsakten” è sostituita dalla parola: “Rechtsetzungsakten”.

(3) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunta la seguente lettera:

“i) pubblicazione delle leggi provinciali ed emanazione e pubblicazione dei regolamenti d’esecuzione provinciali.”

Art. 2 (Ufficio Questioni linguistiche)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“a) consulenza linguistica, consulenza terminologica, consulenza su questioni di carattere generale riguardanti le lingue provinciali, consulenza nella redazione di testi comprensibili, in un linguaggio di genere, nonché sugli strumenti disponibili per l’attività di traduzione (banche dati, traduzione assistita e automatica);”.

(2) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “ladino” è sostituita dalle parole: “badiotto e gardenese” e la parola: “tecnica” è soppressa.

Art. 3 (Area Autorità di audit per i finanziamenti UE)

(1) Nel testo tedesco dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, prima delle parole “Der Bereich” è inserito il numero “1.”.

(2) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“a) controlli di secondo livello dei sistemi di gestione e controllo dei programmi UE negli ambiti Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo sociale europeo – FSE e Interreg;”.

(3) Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, il punto e virgola è sostituito da un punto.

(4) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogata.

Art. 4 (Ripartizione Presidenza)

(1) Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunta la seguente lettera:

“m) toponomastica provinciale.”

(2) Nel testo tedesco del numero 9) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “- südtiroler” è sostituita dalla parola: “-südtiroler”.

Art. 5 (Avvocatura della Provincia)

(1) L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 7

Avvocatura della Provincia

1. L’Avvocatura della Provincia ha le seguenti competenze:

a) assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali nonché nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;

b) tutela legale e consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);

c) assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale in favore dei soggetti di cui alla lettera a);

d) rappresentanza e difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili in cui siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;

e) liquidazione delle spese legali, peritali e giudiziali;

f) liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;

g) esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o conciliazione;

h) predisposizione di pareri sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi;

i) cura degli affari contrattuali e tenuta del repertorio;

j) rilascio del parere di congruità delle parcelle da rimborsare al personale provinciale coinvolto in giudizi, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16.”.

Art. 6 (Ripartizione Enti locali e Sport)

(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“1. La Ripartizione Enti Locali e Sport ha le seguenti competenze:

a) funzioni di vigilanza e consulenza per i comuni e gli altri enti locali e segreteria della Giunta provinciale nella sua funzione di autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, numero 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

b) finanza locale e tributi locali ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto speciale;

c) segretarie e segretari comunali e sedi segretarili;

d) gestione del registro dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano;

e) spettacoli pubblici e polizia locale;

f) sport e tempo libero.”.

(2) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“a) Ufficio Vigilanza e consulenza, che ha le seguenti competenze:

1) vigilanza e servizio d’ispezione sui comuni, sulle comunità comprensoriali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli altri enti o istituti locali;

2) servizio di consulenza per i comuni, le comunità comprensoriali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti o istituti locali;

3) controllo sugli organi e controllo sostituivo;

4) controllo di legittimità delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate dei beni d’uso civico e delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano e dell’azienda sanitaria;

5) finanziamento corrente e vigilanza sulla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

6) controllo finanziario e controllo successivo sulla sana gestione;

7) formazione delle segretarie e dei segretari comunali e amministrazione delle sedi segretarili;

8) tributi locali ai sensi dell’articolo 81 dello Statuto speciale;

9) polizia locale urbana e rurale;

10) spettacoli pubblici sovracomunali e di interesse provinciale;

11) autorizzazioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;

12) finanziamento del Consorzio dei Comuni e di altri enti ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6;

13) gestione dei diritti di segreteria ai sensi dell’articolo 167 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche;”.

(3) Nel numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e promozione della collaborazione tra gli enti locali” sono sostituite dalle parole: “degli enti locali”.

(4) Nel testo tedesco del numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Finanzierung von” sono sostituite dalle parole: “Finanzierung der”.

(5) Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:

“3) promozione della collaborazione tra gli enti locali;”.

(6) Alla fine del numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, il punto è sostituito da un punto e virgola.

(7) Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:

“4) osservatorio dello sport.”.

(8) Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

“3. Presso la Ripartizione Enti locali e Sport è collocato l’incarico speciale complesso “Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”.”.

CAPO II
Direzione generale della Provincia

Art. 7 (Ripartizione Personale)

(1) Nel testo italiano della lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Ufficio Personale scolastico” sono sostituite dalle parole: “Ufficio Personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole”.

(2) Il punto 1.1 del numero 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“1.1. gestione delle piante organiche del personale amministrativo e ausiliario; attuazione tecnico-operativa delle misure per la gestione delle piante organiche del personale docente della Provincia, del personale delle scuole dell’infanzia nonché delle collaboratrici e dei collaboratori per l’integrazione;”.

(3) Nel testo tedesco del numero 5) della lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Dienstaltersentschädigun-gen” è sostituita dalla parola: “Dienstaltersentschädigungen”.

Art. 8 (Ripartizione Servizi trasversali)

(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“b) Economato, che ha le seguenti competenze:

1) materiale di cancelleria e di consumo, ricambio d’uso di attrezzature d'ufficio;

2) servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco;

3) servizi di pulizia in appalto;

4) servizi di tipografia, stampa e rilegatura;

5) arredamento d’ufficio per quanto non rientrante nei compiti della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico;

6) abbigliamento di servizio per le categorie di dipendenti provinciali individuate nelle specifiche disposizioni;

7) servizio postale;

8) centrale telefonica;

9) servizio cassa;

10) approvvigionamento e manutenzione di veicoli di servizio;

11) abbonamenti a giornali, riviste e periodici;”.

Art. 9 (Ripartizione Informatica)

(1) Nel testo tedesco, alla fine del numero 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserita una virgola.

Art. 10 (Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano)

(1) Nell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, prima delle parole “Alla Direzione generale” è inserito il numero “1.”.

Art. 11 (Incarico speciale complesso “Sostenibilità”)

(1) Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15-bis Incarico speciale complesso “Sostenibilità”

1. Presso la Direzione generale della Provincia è collocato l’incarico speciale complesso “Sostenibilità”.”.

CAPO III
Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione

Art. 12 (Ripartizione Europa)

(1) L’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 16

Ripartizione Europa

1. La Ripartizione Europa ha le seguenti competenze:

a) coordinamento delle misure nell’ambito delle politiche strutturali dell'Unione europea: elaborazione, presentazione e implementazione dei relativi programmi, compresa la cooperazione territoriale europea (Interreg);

b) notificazione degli aiuti di Stato all'Unione europea e distinct body;

c) servizio di informazione sull'Unione europea (Europe Direct);

d) controlli nell'ambito dei programmi della politica di coesione europea e nazionale;

e) programmi nazionali della politica di coesione (Piano per lo sviluppo e la Coesione – PSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC, Strategia nazionale per le aree interne – SNAI, Piano di azione e coesione – PAC, Programma operativo complementare – POC);

f) task force del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

g) monitoraggio e sincronizzazione dei dati nell’ambito della politica di coesione europea e nazionale (sistema informativo unificato coheMON).

(2) La Ripartizione Europa è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio per l’integrazione europea, che ha le seguenti competenze:

1) autorità di gestione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): elaborazione, presentazione, implementazione, gestione, valutazione, funzione contabile e comunicazione;

2) coordinamento a livello regionale dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg);

3) task force PNRR;

4) Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);

b) Ufficio Controlli e aiuti di Stato, che ha le seguenti competenze:

1) controllo di primo livello (First Level Control – FLC) per FESR, Interreg, PNRR, FSUE (Fondo di solidarietà dell’Unione europea);

2) distinct body: consulenza in materia di aiuti di Stato, notifiche di misure di aiuto di Stato e altri atti giuridici dell'UE;

3) assistenza e consulenza sull'attuazione e l'interpretazione del diritto dell'Unione;

4) coordinamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e del Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC);

5) centro di competenza interno per la normativa sugli appalti pubblici;

c) Ufficio Fondo sociale europeo, che ha le seguenti competenze:

1) autorità di gestione dei programmi del Fondo sociale europeo (FSE) elaborazione, presentazione, implementazione, gestione, valutazione, controllo di primo livello (FLC), contabilità e comunicazione;

2) accreditamento degli enti di formazione per le misure cofinanziate dal FSE;

3) programmi complementari nazionali nell’ambito delle politiche attive del mercato del lavoro e delle politiche sociali dell’Unione europea (PAC, POC).”.

Art. 13 (Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei)

(1) Nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, prima della parola: “aiuti” sono inserite le parole: “concessione di”.

(2) Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“4) concessione di aiuti alle imprese per progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione;”.

(3) Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“5) concessione di aiuti alle imprese per studi di fattibilità per progetti di innovazione e per i diritti di proprietà industriale;”.

(4) Il numero 6) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“6) concessione di aiuti alle imprese per servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione;”.

(5) Il numero 8) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“8) concessione di aiuti alle imprese per la creazione e l’ampliamento di cluster di innovazione;”.

(6) Dopo il numero 10) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono aggiunti i seguenti numeri:

“11) misure finalizzate al rafforzamento della cultura dell'innovazione e della ricerca;

12) sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell’assunzione di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente qualificato da parte di università, organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze e imprese;

13) sostegno finanziario alle PMI attraverso strumenti di finanziamento alternativi (fondi di investimento gestiti da Euregio Plus SGR);

14) promozione dell'innovazione attraverso la partecipazione ai programmi dell'UE e l'attuazione dei programmi dell'UE;

15) sviluppo e sostegno dei parchi tecnologici;”.

(7) Nel testo italiano del numero 4) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Musei dell’Alto Adige” sono sostituite dalle parole: “musei altoatesini”.

Art. 14 (Agenzia provinciale per i pagamenti (ex Organismo pagatore provinciale))

(1) La rubrica dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita: “Organismo pagatore provinciale”.

(2) Nei commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “L’Agenzia provinciale per i pagamenti (ex Organismo pagatore provinciale)” sono sostituite dalle parole: “L’Organismo pagatore provinciale”.

Art. 15 (Agenzia di stampa e comunicazione)

(1) Nel testo italiano della lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 del decreto Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Ufficio Relazioni con il pubblico” sono sostituite dalle parole: “Ufficio Comunicazione e relazioni con il pubblico”.

(2) Nei numeri 1), 4) e 5) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “della Provincia” sono soppresse.

CAPO IV
Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia

Art. 16 (Ripartizione Cultura italiana)

(1) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e mezzi audiovisivi” sono sostituite dalle parole: “, editoria e audiovisivi”.

(2) Nel testo tedesco della lettera d) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Zweit- und Fremdsprachenförderung,” sono sostituite dalle parole: “Förderung des Zweit- und Fremdsprachenerwerbs”.

(3) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“a) Ufficio Cultura, che ha le seguenti competenze:

1) promozione di attività, progetti e investimenti culturali;

2) promozione di artiste e artisti;

3) sostegno dello spettacolo dal vivo;

4) centri culturali e assegnazione di premi nell’ambito della cultura, dell’educazione e della scienza;

5) vigilanza e sostegno finanziario degli enti culturali a partecipazione provinciale (Teatro Stabile di Bolzano);

6) tenuta del Registro provinciale delle artiste e degli artisti;

7) acquisto di opere d’arte;

8) realizzazione di progetti e manifestazioni culturali;”.

(4) Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“2-bis) promozione e sostegno a favore della multiculturalità in biblioteca;”.

(5) Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“4-bis) coordinamento dei servizi centrali per l’automazione del catalogo unico, della biblioteca digitale e della catalogazione del patrimonio delle biblioteche;”.

(6) Nel numero 5) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “finanziamento e consulenza” sono sostituite dalle parole: “consulenza e finanziamento”.

(7) Nel testo italiano del numero 10) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “arti e new media” sono sostituite dalle parole: “arte e nuovi media”.

(8) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“c) Ufficio Bilinguismo e lingue straniere, che ha le seguenti competenze:

1) promozione della seconda lingua e delle lingue straniere e sensibilizzazione linguistico-culturale;

2) coordinamento del settore e linee guida;

3) formazione e aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;

4) consulenza e informazioni sui soggiorni di studio all’estero;

5) contributi per attività e progetti nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;

6) biblioteche specialistiche: Centro Multilingue di Bolzano e Mediateca Multilingue di Merano;

7) realizzazione, acquisto e distribuzione di materiale didattico e di pubblicazioni nel settore della promozione linguistica;

8) promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni;

9) corsi di lingua e progetti per persone di varia provenienza;”.

(9) Nel numero 1) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e consulenza” sono soppresse.

(10) Alla fine del numero 5) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, il punto è sostituito da un punto e virgola.

(11) Dopo il numero 5) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono aggiunti i seguenti numeri:

“6) promozione della conoscenza e della ricerca nel campo della letteratura accademica e grigia – Premio Claudia Augusta – vantaggi economici;

7) preservazione e promozione del patrimonio culturale – progetti di digitalizzazione locali e nazionali;

8) progetti di conoscenza e documentazione locale, archivio orale;

9) deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.”.

Art. 17 (Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima)

(1) Nel testo tedesco, alla fine del numero 4) della lettera i) del comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunta una virgola.

(2) Il numero 6) della lettera i) del comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“6) analisi biomolecolari di acque reflue e campioni ambientali;”.

(3) Nel testo tedesco, alla fine del numero 4) della lettera k) del comma 2 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunta una virgola.

CAPO V
Direzione Istruzione e Formazione Italiana

Art. 18 (Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua italiana)

(1) Nel testo tedesco della lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “die” è soppressa.

(2) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserita la seguente lettera:

“c-bis) formazione e aggiornamento continuo del personale pedagogico;”.

(3) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserita la seguente lettera:

“e-bis) tutoring del personale pedagogico nelle procedure per il conseguimento dell’idoneità;”.

(4) Prima della lettera a) del comma 3 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserita la seguente lettera:

“0a) direzione delle scuole dell’infanzia assegnate e gestione del personale pedagogico, compresa la programmazione strategica e l’assegnazione del personale;”.

Art. 19 (Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana)

(1) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, dopo le parole: “in lingua italiana” sono aggiunte le seguenti parole: “, struttura che ricade nell’ambito di applicazione dell’Art. 19, quarto comma, dello Statuto speciale,”.

Articolo 20 (Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana)

(1) Nel testo tedesco della lettera l) del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Führen” è sostituita dalla parola: “Führung”.

(2) La lettera m) del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“m) accreditamento e gestione di progetti finanziati con fondi dell’Unione europea.”

Art. 21 (Ripartizione Intendenza scolastica italiana)

(1) Nel testo tedesco, alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, il punto e virgola è sostituito da una virgola.

(2) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserita la seguente lettera:

“f-bis) mobilità delle dirigenti e dei dirigenti scolastici;”.

(3) Nel testo tedesco del numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Staatsprüfung” è sostituita dalla parola: “Staatsprüfungen”.

(4) Nel numero 9) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse” sono sostituite dalle parole: “Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti”.

(5) Nel testo italiano del numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “assunzioni” è sostituita dalla parola: “assunzione”.

(6) Nel numero 2) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “iscrizione di alunne e alunni” sono sostituite dalle parole: “iscrizioni scolastiche”.

(7) Nel testo tedesco del numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Schülerdatenbank” è sostituita dalle parole: “Datenbank der Schülerinnen und Schüler”.

(8) Nel testo tedesco del numero 4) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Lehr- und Erziehungspersonals” sono sostituite dalle parole: “Erziehungs- und Lehrpersonals”.

(9) Nel testo tedesco del numero 5) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Lehr- und Erziehungspersonals” sono sostituite dalle parole: “Erziehungs- und Lehrpersonals”.

(10) Il numero 8) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.

(11) Nel testo italiano del numero 4) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “servizi e forniture” sono sostituite dalle parole: “forniture e servizi”.

CAPO VI
Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza provinciale ai beni culturali

Art. 22 (Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio)

(1) Nel testo tedesco della lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “bei übergemeindlichen Projekten” sono sostituite dalle parole: “der übergemeindlichen Projekte”.

(2) La lettera j) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“j) riconoscimenti e programmi UNESCO;”.

(3) Nel testo italiano della lettera k) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “parchi” è sostituita dalle parole: “dei parchi naturali”.

(4) Nel testo italiano della lettera m) del comma 1 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, dopo la parola: “registro” sono inserite le parole: “delle esperte e”.

(5) Nel numero 6) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, dopo le parole: “di interesse” sono inserite le parole: “sovracomunale o”.

(6) Nel numero 3) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, dopo le parole: “piani urbanistici” è inserita la parola: “comunali”.

(7) Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“3-bis) esame dei piani delle zone di pericolo;”.

(8) Il numero 5) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“5) management dei parchi naturali, monumenti naturali e biotopi;”.

(9) Dopo il numero 8) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“8-bis) autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6;”.

(10) Nel testo tedesco, alla fine del numero 3) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserita una virgola.

(11) Dopo il numero 4) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“4-bis) nulla osta per interventi, impianti od opere nel Parco Nazionale dello Stelvio;”.

(12) Nel numero 6) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, prima delle parole: “educazione ambientale” sono inserite le parole: “informazione e”.

(13) Dopo il numero 7) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inseriti i seguenti numeri:

“7-bis) contributi e premi per interventi e programmi nel Parco Nazionale dello Stelvio, indennizzi per danni da fauna selvatica all’interno del medesimo;

7-ter) autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalle leggi sulle aree protette e sul Parco Nazionale dello Stelvio;”.

(14) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“f) Ufficio amministrativo Territorio e Paesaggio, che ha le seguenti competenze:

1) affari amministrativi, contabilità, contratti, acquisti, spese in economia diretta;

2) contributi e premi per interventi all’interno e all’esterno delle aree protette, contributi per i programmi annuali di enti e associazioni;

3) fondo del paesaggio;

4) consulenza giuridica ai comuni e agli uffici provinciali sulla legislazione provinciale in materia di tutela della natura, tutela del paesaggio, pianificazione paesaggistica, urbanistica e diritto edilizio;

5) sanzioni amministrative e ricorsi;

6) Collegio per il paesaggio;

7) pareri legali;

8) elaborazione di disposizioni normative.”.

Art. 23 (Soprintendenza provinciale ai beni culturali)

(1) Il comma 1 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali ha le seguenti competenze:

a) autorità competente della Provincia per la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali materiali mobili e immobili, secolari ed ecclesiastici, dei beni architettonici, artistici e archeologici, degli archivi degli enti ecclesiastici e degli enti locali, degli archivi privati vincolati e delle biblioteche storiche;

b) conservazione, tutela, cura, studio, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili di valore artistico, storico, archeologico, etnografico, archivistico, bibliografico o per la storia della tecnica.”.

(2) Il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.

(3) Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“2) interventi di tutela, conservazione, cura, studio, restauro, divulgazione e valorizzazione di beni culturali mobili e immobili;”.

(4) Nel testo tedesco del numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Beaufsichtigung” è sostituita dalla parola: “Aufsicht”.

(5) Nel testo tedesco del numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Ausgrabungen” è sostituita dalla parola: “Grabungen” e le parole: “Veröffentlichung sowie deren Vermittlung” sono sostituite dalle parole: “Veröffentlichungen und kulturelle Vermittlung”.

(6) Nel testo tedesco del numero 5) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Ausgrabungen” è sostituita dalla parola: “Grabungen”.

(7) Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“2) vigilanza sugli archivi degli enti locali e sugli archivi privati e biblioteche storiche sotto tutela;”.

(8) Il numero 6) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“6) digitalizzazione;”.

CAPO VII
Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione

Art. 24 (Ripartizione Cultura tedesca)

(1) L’articolo 33 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 33

Ripartizione Cultura tedesca

La Ripartizione Cultura tedesca ha le seguenti competenze:

a) biblioteche, editoria, e mezzi audiovisivi;

b) attività culturali e artistiche;

c) educazione permanente, promozione dell’apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

d) servizio giovani;

e) integrazione.

(2) La Ripartizione Cultura tedesca è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Cultura, che ha le seguenti competenze:

1) promozione di attività, progetti e investimenti culturali;

2) promozione di artiste e artisti;

3) promozione di pubblicazioni, editoria;

4) promozione di attività di carattere formativo, promozione della scienza;

5) vigilanza e sostegno finanziario degli enti culturali a partecipazione provinciale;

6) tenuta del Registro provinciale delle artiste e degli artisti;

7) acquisto di opere d’arte e cura della collezione d’arte della Ripartizione Cultura tedesca;

8) realizzazione di progetti e manifestazioni culturali;

b) Ufficio Servizio giovani, che ha le seguenti competenze:

1) promozione della partecipazione giovanile, dell’informazione e della consulenza per giovani nonché della collaborazione internazionale nel settore;

2) formazione nell’ambito del lavoro giovanile;

3) contributi per attività, progetti e infrastrutture nell’ambito del lavoro giovanile;

4) promozione contenutistica e finanziaria di iniziative e misure, eventi e attività a favore di bambine e bambini e dei giovani;

5) potenziamento del lavoro giovanile mediante studi e progetti scientifici;

6) lavoro giovanile internazionale e programmi di scambio per giovani;

7) promozione contenutistica e finanziaria della cultura giovanile, dell’educazione civica e delle competenze interculturali;

8) promozione contenutistica e finanziaria di misure per il sostegno alla salute mentale, fisica e sociale di bambine e bambini e dei giovani;

c) Ufficio Educazione permanente, che ha le seguenti competenze:

1) promozione contenutistica e finanziaria delle attività e dei progetti delle agenzie linguistiche e dei comitati di educazione permanente;

2) monitoraggio e coordinamento dell’educazione permanente e dell’apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere in Alto Adige;

3) supporto e sostegno delle attività di formazione decentralizzata su base volontaria;

4) sensibilizzazione, informazione e consulenza dell’educazione permanente e dell’apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

5) consulenza e informazioni sui soggiorni di studio all’estero e in Italia;

6) promozione della qualità nell’educazione permanente e nell’apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

7) formazione e aggiornamento di persone operanti nei settori dell’educazione permanente nonché dell’apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

8) sviluppo e attuazione di progetti innovativi e sostegno alla ricerca nei settori dell’educazione permanente nonché dell’apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

9) Servizio di coordinamento per l’integrazione: sensibilizzazione, informazione, orientamento e consulenza sui temi della diversità culturale, dell’integrazione e della migrazione; creazione di reti, sostegno e coordinamento dei soggetti attori nell’ambito dell’integrazione; monitoraggio, valutazione e sostegno alla ricerca sui processi di integrazione; promozione della formazione e dell’aggiornamento; promozione contenutistica e finanziaria a progetti e attività; segreteria della Consulta provinciale per l’integrazione; servizio “Convivere in Alto Adige”;

d) Ufficio Biblioteche e lettura, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento, consulenza tecnica e assistenza ai progetti nel settore biblioteche e documentazione, biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche, biblioteche scientifiche;

2) formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche;

3) realizzazione di pareri tecnici nel settore delle biblioteche scolastiche,

4) promozione e sostegno della promozione della lettura;

5) promozione e sostegno a favore della multiculturalità in biblioteca;

6) coordinamento dei servizi centrali per l’automazione nelle biblioteche, della biblioteca digitale e della catalogazione del patrimonio delle biblioteche;

7) promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni,

8) promozione e coordinamento del sistema di qualità “Audit” nelle biblioteche pubbliche e nelle biblioteche scolastiche,

9) contributi per l’istituzione e il funzionamento delle biblioteche;

e) Ufficio Film e media, che ha le seguenti competenze:

1) pedagogia degli audiovisivi;

2) distribuzione degli audiovisivi;

3) prestito degli audiovisivi;

4) tecnica degli audiovisivi;

5) archivio film, musica e audiovisivi;

6) cultura degli audiovisivi;

7) promozione della cinematografica;

8) revisione di film in lingua tedesca;

f) Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”, che ha le seguenti competenze:

1) promozione dello studio della scienza, della letteratura e dell'arte nonché promozione della ricerca;

2) raccolta di pubblicazioni e materiale documentario di ogni genere o formato, anche in forma digitale;

3) catalogazione e messa a disposizione dei media in forma analogica e digitale;

4) realizzazione di iniziative e progetti sotto forma di eventi, progetti di ricerca e collaborazioni con istituzioni operanti sul territorio e fuori dall’Alto Adige;

5) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per le scuole e il personale delle biblioteche dell'Alto Adige;

6) conservazione e comunicazione del patrimonio culturale attraverso attività di digitalizzazione a livello locale, nazionale e internazionale;

7) deposito legale - sviluppo dell’archivio regionale;

8) sviluppo e supporto di portali di rilevanza sistemica per il sistema bibliotecario altoatesino, come il catalogo unico dell'Alto Adige e la tessera unica delle biblioteche altoatesine;

9) servizio Biblioteche storiche.”

Art. 25 (Ripartizione Economia)

(1) Nel testo tedesco della lettera g) del comma 1 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Ursprungsmarken” è sostituita dalla parola: “Ursprungsmarke”.

(2) Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“2) emblemi per le imprese di maestra artigiana/maestro artigiano;”

(3) Nel testo tedesco del numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “wolle” è sostituita dalla parola: “wollen”.

(4) Il numero 9) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“9) finanziamenti per l’infrastrutturazione di aree produttive;”.

(5) Dopo il numero 9) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:

“10) gestione di contributi e progetti trasversali a tutti gli uffici per l’intera ripartizione;”.

(6) Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:

“6) gestione di contributi e progetti trasversali a tutti gli uffici per l’intera ripartizione e, nel caso delle agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica, anche per l’Area funzionale Turismo;”.

(7) Alla fine del numero 12) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, il punto è sostituito da un punto e virgola.

(8) Dopo il numero 12) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:

“13) gestione di contributi e progetti trasversali a tutti gli uffici per l’intera ripartizione.”.

Art. 26 (Ripartizione Servizio Mercato del lavoro)

(1) Le lettere da f) a i) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono abrogate.

(2) Dopo l'articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente articolo:

“Art. 36-bis Ispettorato del lavoro

1. L'Ispettorato del lavoro ha le seguenti competenze:

a) nell’ambito della tutela sociale del lavoro:

1) vigilanza sull’osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ovvero dei contratti collettivi e degli altri contratti di lavoro sotto il profilo della tutela sociale del lavoro, incluse l’assicurazione e la contribuzione obbligatoria, in tutti i settori economici;

2) assistenza amministrativa e svolgimento di indagini e notifiche delegate dalla Procura della Repubblica, da organi dell’Unione europea, altri Stati membri, ministeri e altri organi di vigilanza statali o regionali nel settore della legislazione sociale;

3) vigilanza sui patronati;

4) informazioni in materia di legislazione sociale e del lavoro;

5) funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nel settore di competenza;

b) nell’ambito della tutela tecnica del lavoro:

1) vigilanza sull’osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro e sull’igiene del lavoro in tutti i settori economici;

2) vigilanza sull’osservanza delle disposizioni sulla protezione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei soggetti assimilati da radiazioni radioattive e ionizzanti;

3) vigilanza sullo stato e sui controlli di sicurezza di impianti e depositi pericolosi (direttiva Seveso), impianti elettrici, ascensori, apparecchi a pressione, generatori di vapore, attrezzature di lavoro e dispositivi di sicurezza;

4) inchieste sugli infortuni sul lavoro;

5) assistenza amministrativa e svolgimento di indagini e notifiche delegate dalla Procura della Repubblica, da organi dell’Unione europea, altri Stati membri, ministeri e altri organi di vigilanza statali o regionali nel settore della sicurezza del lavoro e della tutela della salute sul luogo di lavoro;

6) informazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

7) funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nel settore di competenza;

c) nell’ambito amministrativo:

1) autorizzazioni e convalide riguardanti la tutela sociale del lavoro, comprese la tutela della maternità e della paternità nonché dei minori sul luogo di lavoro;

2) notifiche e autorizzazioni riguardanti la sicurezza del lavoro e l’igiene del lavoro;

3) conciliazioni monocratiche, procedimenti sanzionatori amministrativi, ricorsi amministrativi, e procedimenti giudiziari riguardanti la tutela sociale del lavoro, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute sul luogo di lavoro;

4) esami di idoneità e abilitazione di consulenti del lavoro, conduttrici e conduttori di generatori di vapore, manutentrici e manutentori di ascensori, verificatrici e verificatori di attrezzature di lavoro;

5) certificazione dei contratti di lavoro, attestazione della regolarità dei rapporti di lavoro nel settore del trasporto di persone e di merci, nonché verifica dei requisiti delle cittadine e dei cittadini non comunitari per l’accesso all’attività autonoma e libero-professionale;

6) accertamento della rappresentatività sindacale a livello provinciale;

7) abilitazione di organizzazioni ed enti alla formazione nel settore della sicurezza del lavoro;

8) segreteria del Comitato provinciale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro;

9) iniziative per l’informazione, sensibilizzazione e promozione della sicurezza del lavoro nonché dei rapporti di lavoro regolari;

10) onorificenze per meriti di lavoro.”.

CAPO VIII
Direzione Istruzione e Formazione tedesca

Art. 27 (Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua tedesca)

(1) Nel testo italiano della lettera b) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “pedagogica-educativa” sono sostituite dalle parole: “pedagogico-educativa”.

(2) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inserite le seguenti lettere:

“c-bis) formazione e aggiornamento continuo per il personale pedagogico;

c-ter) linee guida per le scuole dell’infanzia e loro attuazione;”.

(3) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“f) assistenza del personale pedagogico nelle procedure di idoneità;”.

(4) Il comma 3 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“3. I Circoli di scuola dell’infanzia in lingua tedesca hanno le seguenti competenze:

a) direzione delle scuole dell’infanzia e gestione del personale pedagogico assegnati, comprese la pianificazione strategica e l’assegnazione delle risorse;

b) programmazione, esecuzione e controllo delle attività direttamente o indirettamente connesse alla:

1) promozione dell’individualizzazione e personalizzazione del percorso di apprendimento di bambine e bambini;

2) attuazione delle linee guida per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ogni bambina e bambino;

c) predisposizione del proprio progetto educativo-formativo;

d) garanzia e sviluppo della qualità.”.

Art. 28 (Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, dopo le parole: “in lingua tedesca” sono aggiunte le seguenti parole: “, struttura che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto speciale,”.

Art. 29 (Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca)

(1) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Ufficio Apprendistato e maestro artigiano” sono sostituite dalle parole: “Ufficio Apprendistato e formazione dei maestri professionali”.

Art. 30 (Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione)

(1) Nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “alle scuole” sono sostituite dalle parole: “per le segreterie delle scuole”.

(2) Nel testo tedesco della lettera b) del comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Amt für Kindergarten- und Schulverwaltung” sono sostituite dalle parole: “Amt für Schulverwaltung”.

(3) Nel testo tedesco del numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “an Kindergärten und Schulen” sono sostituite dalle parole: “an die Schulen”.

(4) Nel testo tedesco del numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Kindergärten und” sono soppresse.

(5) Nel testo tedesco del numero 5) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Kindergärten und” sono soppresse.

Art. 31 (Servizio provinciale di valutazione dell’istruzione e formazione tedesca)

(1) La rubrica dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito: “Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Servizio provinciale di valutazione dell’istruzione e formazione tedesca” sono sostituite dalle parole: “Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca”.

(3) Nel testo tedesco, alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito un punto.

CAPO IX
Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa

Art. 32 (Ripartizione Politiche sociali)

(1) Nel testo tedesco del numero 6) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Beschwerde” è sostituita dalla parola: “Beschwerden”.

Art. 33 (Ripartizione Edilizia abitativa)

(1) L’articolo 46 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 46

Ripartizione Edilizia abitativa

1. La Ripartizione Edilizia abitativa ha le seguenti competenze:

a) promozione della costruzione, dell'acquisizione e del recupero di alloggi;

b) promozione dell’acquisizione di aree edificabili;

c) vigilanza sull'Istituto per l’edilizia sociale (IPES);

d) amministrazione e controllo dei vincoli sociali;

e) dichiarazione di inabitabilità.

2. La Ripartizione Edilizia abitativa è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Programmazione dell’edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) contratti per i mutui dal fondo di rotazione;

2) amministrazione e controllo del vincolo sociale e attività connesse (nulla osta per operazioni tavolari, successioni, separazioni giudiziali, cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunce alle agevolazioni edilizie, annullamenti, revoche, sanzioni amministrative);

3) elaborazione dei programmi di intervento nei settori dell’edilizia agevolata;

4) contributi per iniziative tese a promuovere la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata;

5) contributi a enti pubblici o privati locatari di abitazioni;

6) supporto nella vigilanza sull'Istituto per l’edilizia sociale (IPES);

b) Ufficio Promozione dell’edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) consulenza e informazione sulla concessione di agevolazioni edilizie;

2) contributi per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;

3) contributi per il recupero convenzionato di abitazioni;

4) contributi per l'acquisizione e l’urbanizzazione di aree per l’edilizia agevolata;

5) contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'adeguamento delle abitazioni;

6) contributi in casi eccezionali (calamità naturali, gravi casi sociali, ecc.);

7) dichiarazioni di inabitabilità;

c) Ufficio amministrativo per l’edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) affari amministrativi, contratti, acquisti e incarichi di consulenza;

2) contabilità;

3) liquidazioni anticipate e ordinarie delle agevolazioni edilizie;

4) segreteria del Comitato per l’edilizia residenziale: ricorsi e sanzioni amministrative;

5) consulenza sulla legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa;

6) elaborazione di regolamenti in materia di edilizia abitativa;

7) gestione centralizzata del personale della ripartizione per quanto non di competenza della Ripartizione Personale;

8) servizi di segreteria, inclusi il protocollo e la gestione documentale, per tutti gli uffici della ripartizione.

CAPO X
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità

Art. 34 (Ripartizione Infrastrutture)

(1) L’articolo 51 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 51

Ripartizione Infrastrutture

1. La Ripartizione Infrastrutture ha le seguenti competenze:

a) progettazione, direzione dei lavori e collaudo di strade, gallerie e ponti;

b) programmazione delle opere, esame dei progetti;

c) coordinamento dei responsabili unici di progetto.

2. La Ripartizione Infrastrutture è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio tecnico strade ovest, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento di strade, gallerie e ponti della Val Venosta e del Burgraviato;

2) attività di responsabile di progetto, progettazione, affidamento di incarichi, direzione lavori e collaudi;

3) pareri tecnici su interventi infrastrutturali promossi dai comuni;

b) Ufficio tecnico strade centro/sud, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento di strade, gallerie e ponti di Bolzano, Oltradige/Bassa Atesina e Salto/Sciliar;

2) attività di responsabile di progetto, progettazione, affidamento di incarichi, direzione lavori e collaudi;

3) pareri tecnici su interventi infrastrutturali promossi dai comuni;

c) Ufficio tecnico strade nord/est, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento di strade, gallerie e ponti della Val d’Isarco e della Val Pusteria;

2) attività di responsabile di progetto, progettazione, affidamento di incarichi, direzione lavori e collaudi;

3) verifica della sicurezza dei ponti esistenti;

4) pareri tecnici su interventi infrastrutturali promossi dai comuni;

d) Ufficio amministrativo Infrastrutture, che ha le seguenti competenze:

1) gare d’appalto e contratti di lavori, forniture e servizi nonché affidamenti diretti della ripartizione;

2) atti amministrativi e contabili relativi a lavori, forniture e servizi nonché consulenza in materia alla ripartizione;

3) gestione degli strumenti di programmazione delle opere pubbliche, finanziamento di progetti e gestione contabile delle risorse finanziarie;

4) accordi di programma;

5) istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi ai comuni per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.”.

Art. 35 (Ripartizione Servizio strade)

(1) Nel testo tedesco del numero 7) delle lettere dalla a) alla e) del comma 2 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “in Bereich” sono sostituite dalle parole: “im Bereich”.

(2) Nel testo tedesco del numero 5) della lettera f) del comma 2 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Abbruch von großen widerrechtlich errichteten Bauten” sono sostituite dalle parole: “Genehmigungsgesuchen”.

(3) Nel testo tedesco del numero 7) della lettera f) del comma 2 dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “in Bereich” sono sostituite dalle parole: “im Bereich”.

Art. 36 (Ripartizione Mobilità)

(1) Nel testo tedesco della lettera f) del comma 1 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Binnenschiffahrt” è sostituita dalla parola: “Binnenschifffahrt”.

(2) Nel numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e tranviaria” sono soppresse.

(3) Nel numero 5) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “aree di atterraggio elicotteri, divieti e segnalazioni per il volo degli elicotteri” sono sostituite dalle parole: “denuncia di voli in zone sottoposte a tutela”.

(4) Il numero 1) della lettera f) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“1) gare, contratti e concessioni;”.

(5) Dopo il numero 3) della lettera f) del comma 2 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“3-bis) contributi;”.

CAPO XI
Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina

Art. 37 (Direzione provinciale Scuole ladine)

(1) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, dopo le parole: “Scuole ladine” sono aggiunte le seguenti parole: “, struttura che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto speciale,”.

(2) Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “in lingua ladina” sono sostituite dalle parole: “delle località ladine”.

(3) Dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inseriti i seguenti numeri:

“3-bis) formazione e aggiornamento continuo per il personale pedagogico;

3-ter) indicazioni provinciali e loro attuazione;”.

(4) Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“6) tutoring del personale pedagogico nelle procedure per il conseguimento dell‘idoneità;”.

(5) Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:

“6) riconoscimento e parificazione di istituzioni formative private;”.

(6) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “alla formazione professionale provinciale in lingua ladina” sono sostituite dalle parole: “alle scuole professionali provinciali delle località ladine”.

(7) I numeri 2) e 7) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono abrogati.

(8) Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserita la seguente lettera:

“c-bis) con riguardo agli ambiti dell’inclusione e dell’interculturalità nelle scuole delle località ladine:

1) applicazione di disposizioni e accordi nell’ambito dell’inclusione;

2) programmazione strategica e assegnazione del personale;”.

(9) Dopo il comma 1 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Alla Direzione provinciale Scuole ladine sono assegnati l’Ispettorato per le scuole dell’infanzia e l’Ispettorato scolastico.”.

(10) La lettera a) del comma 2 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“a) Area pedagogica, che ha il rango di ufficio e le seguenti competenze:

1) consulenza pedagogico-didattica, sostegno alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado;

2) sviluppo ed elaborazione di progetti pedagogici, promozione dell’innovazione pedagogico-didattica e della ricerca educativa in un sistema dell’istruzione e formazione inclusivo plurilingue;

3) concezione ed elaborazione di materiale didattico per le scuole dell’infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado;

4) cooperazione con centri di ricerca e istituzioni del settore formativo nonché analisi dei risultati scientifici;

5) pianificazione e attuazione di attività formative e progetti, predisposizione del piano annuale di aggiornamento;

6) pianificazione e attuazione di iniziative e progetti per la promozione della salute e di educazione alla mobilità nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado;

7) assistenza alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado nell’attuazione delle priorità di sviluppo e delle riforme;

8) campionati intercomunali, distrettuali e provinciali in varie discipline sportive, iniziative per l’educazione motoria;”.

(11) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“b) Circolo didattico di scuola dell’infanzia “Ladinia”, che ha le seguenti competenze:

1) direzione delle scuole dell’infanzia assegnate e gestione del personale pedagogico, pianificazione strategica e assegnazione del personale alle singole strutture;

2) pianificazione, esecuzione e controllo delle attività finalizzate all’individualizzazione e alla personalizzazione dell’apprendimento di bambine e bambini

3) attuazione delle linee guida provinciali per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ogni bambina e bambino.”.

(12) Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.

Art. 38 (Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina)

(1) L’articolo 55 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 55

Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

1. La Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina ha le seguenti competenze:

a) nell’ambito dell’amministrazione scolastica, secondo le direttive strategiche della Direzione provinciale:

1) coordinamento in materia di ordinamento del sistema di istruzione e formazione;

2) coordinamento e gestione degli organici nonché assegnazione del personale insegnante;

3) concorsi, assunzione in servizio e mobilità delle dirigenti e dei dirigenti scolastici e del personale ispettivo;

b) negli ambiti della cultura e della lingua ladina nonché delle politiche giovanili:

1) concessione di contributi per la promozione della cultura e della lingua ladina nonché delle politiche giovanili;

2) programmazione e attuazione di eventi culturali in gestione diretta e in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni;

c) erogazione di agevolazioni economiche agli enti provinciali delle località ladine operanti nel settore culturale;

d) erogazione di agevolazioni economiche per attività, investimenti, iniziative e misure a favore di bambine, bambini e giovani.

(2) La Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Amministrazione scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) organizzazione di concorsi, formazione di graduatorie, inquadramento e sviluppo di carriera del personale docente e dirigente a tempo indeterminato;

2) titoli di ammissione all’insegnamento, albo professionale del personale docente;

3) riconoscimento di qualifiche professionali del personale docente e pedagogico conseguite all’estero, riconoscimento di titoli di studio, equipollenze;

4) organici delle scuole dell’infanzia e delle scuole;

5) iscrizioni scolastiche e formazione delle classi;

6) istituzione, soppressione e denominazione di scuole dell’infanzia e scuole, piano di distribuzione;

7) finanziamento del circolo didattico di scuola dell’infanzia, delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali (disciplina, controllo e consulenza);

8) forniture e servizi per le scuole dell’infanzia e per le scuole;

9) appalti pubblici e contratti;

10) determinazione del fabbisogno per acquisti centralizzati;

b) Ufficio Cultura ladina e Giovani, che ha le seguenti competenze:

1) promozione di attività, progetti e investimenti culturali;

2) promozione di artiste e artisti;

3) sostegno allo spettacolo dal vivo;

4) incentivazione delle pubblicazioni, editoria;

5) assegnazione di premi nel settore della cultura;

6) vigilanza e sostegno finanziario degli enti culturali a partecipazione provinciale;

7) tenuta del Registro provinciale delle artiste e degli artisti;

8) acquisto di opere d’arte;

9) realizzazione di progetti ed eventi culturali volti a rafforzare e sviluppare l’identità, la lingua e la cultura ladina;

10) promozione di attività, investimenti, iniziative e misure per bambine e bambini e giovani;

11) servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani.”.

Art. 39 (Servizio provinciale di valutazione dell’istruzione e formazione ladina)

(1) Il testo italiano della rubrica dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito: “Servizio provinciale di valutazione per l’istruzione e la formazione nelle località ladine”.

(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Servizio provinciale di valutazione dell’istruzione e formazione ladina” sono sostituite dalle parole: “Servizio provinciale di valutazione per l’istruzione e la formazione nelle località ladine”.

CAPO XII
Dipartimento Agricoltura, Foreste, Turismo e Protezione civile

Art. 40 (Ripartizione Agricoltura)

(1) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “bonifica e” sono sostituite dalle parole: “consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario,”.

(2) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“f) promozione dell’attività agricola e dei servizi di consulenza in applicazione della normativa UE, statale e provinciale;”.

(3) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inserite le seguenti lettere:

“g-bis) statistica agricola;

g-ter) digitalizzazione in agricoltura;”.

(4) Nel testo tedesco della lettera i) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Landmaschinen” è sostituita dalle parole: “landwirtschaftliche Mechanisierung”.

(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inserite le seguenti lettere:

“i-bis) produzione biologica;

i-ter) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato;”.

(6) Nella lettera j) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “, misure di emergenza, fondi di solidarietà” sono soppresse.

(7) Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inserite le seguenti lettere:

“m-bis) gestione del rischio in agricoltura;

m-ter) tentativi di conciliazione;”.

(8) La lettera o) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“o) attuazione degli interventi del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;”.

(9) La lettera p) del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“p) autorizzazioni e controlli nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.”.

(10) Nel numero 6) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “del settore avicolo” sono sostituite dalle parole: “della tutela degli uccelli che nidificano a terra”.

(11) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“b) Ufficio Frutti e Viticoltura e Servizio fitosanitario provinciale, che ha le seguenti competenze:

1) aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti di origine vegetale;

2) aiuti per la difesa passiva attraverso polizze assicurative;

3) aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme;

4) aiuti per l'estirpazione di piante colpite da organismi nocivi pericolosi;

5) organizzazione comune di mercato per i prodotti ortofrutticoli e del mercato vitivinicolo e rispettive approvazioni e controlli;

6) schedario viticolo: gestione dei dati relativi a superfici viticole, conduttrici e conduttori delle aziende, denominazioni di origine DOC e IGT e menzioni geografiche aggiuntive;

7) gestione RUOP (Registro ufficiale degli operatori professionali);

8) nuovo rilascio e rinnovo di certificati di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari e per consulenti;

9) certificazione delle piante nonché monitoraggio e lotta contro gli organismi nocivi da quarantena;

10) rilascio di certificati fitosanitari;”.

(12) Il numero 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“1) applicazione delle disposizioni di cui alla legge sui masi chiusi;”.

(13) Il numero 4) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“4) associazioni agrarie, consulenza, vigilanza e autorizzazioni;”

(14) Dopo il numero 5) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“5-bis) registro ufficiale dei periti per la determinazione del valore di assunzione del maso in tribunale;”.

(15) Nel testo italiano del numero 7) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “aziende agricole” sono sostituite dalle parole: “masi chiusi” e la parola “masi” è sostituita dalle parole: “masi chiusi”.

(16) Nel numero 8) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “prevista dalla convenzione per i danni da selvaggina” sono sostituite dalle parole: “per i danni da fauna selvatica in agricoltura”.

(17) Dopo il numero 8) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è aggiunto il seguente numero:

“9) conciliazioni secondo la legge statale sugli affitti;”.

(18) Nel numero 2) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “aiuti per le abitazioni rurali” sono sostituite dalle parole: “aiuti per investimenti in abitazioni rurali”.

(19) Il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“3) aiuti per investimenti nel settore dell’agriturismo nonché per la realizzazione di studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale informativo e altre iniziative in questo ambito;”.

(20) Dopo il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inseriti i seguenti numeri:

“3-bis) classificazione delle aziende agrituristiche;

3-ter) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;

3-quater) aiuti per le spese di gestione dei consorzi di bonifica e per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale;”.

(21) Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“4-bis) aiuti per investimenti in materia di bonifica, irrigazione, miglioramento fondiario e ricomposizione fondiaria;”.

(22) Nel numero 5) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “aiuti,” è soppressa.

(23) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“f) Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura, che ha le seguenti competenze:

1) attuazione degli interventi del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;

2) consulenza, verifica, autorizzazione, liquidazione e rendiconto degli aiuti previsti a livello di Unione europea, statale e provinciale per spese di investimento e di premi nell’ambito del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale per:

2.1 il miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

2.2 il miglioramento di servizi di base nelle zone rurali;

2.3 il mantenimento di metodi di produzione agricola ecocompatibili e rispettosi dell’ambiente naturale;

2.4 zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;

2.5 il sostegno all’attuazione di strategie di sviluppo locale (Leader);

2.6 il sostegno di gruppi operativi PEI- AGRI;

2.7 l’attuazione dell’assistenza tecnica di supporto all’Autorità di gestione e all’Organismo pagatore provinciale;

3) coordinamento, assistenza e monitoraggio dell’attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;”.

(24) Nel numero 5) della lettera g) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “il trasferimento” sono sostituite dalle parole: “lo scambio” e le parole: “nell’azienda agricola” sono sostituite dalle parole: “nelle imprese agricole”.

(25) Nel numero 6) della lettera g) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “ecologiche e” sono soppresse.

(26) Nel numero 7) della lettera g) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “ecologica e” sono soppresse.

(27) La lettera h) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“h) Ufficio distrettuale Agricoltura Est, che ha le seguenti competenze nei comuni delle comunità comprensoriali Val d’Isarco, Val Pusteria e Alta Val d’Isarco:

1) consulenza su investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di aiuto;

2) istruttoria tecnica delle domande di aiuto per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche;

3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad imprese agricole;

4) gestione dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole con superfici frutti-viticole;

5) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;

6) determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie e ai proprietari fondiari;

7) controlli su iniziative agevolate e premi nonché sulla classificazione delle aziende agrituristiche;”.

(28) La lettera i) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“i) Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest, che ha le seguenti competenze nei comuni delle comunità comprensoriali Val Venosta e Burgraviato, escluso il comune di Nalles:

1) consulenza su investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di aiuto;

2) istruttoria tecnica delle domande di aiuti per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche;

3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad imprese agricole;

4) gestione dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole con superfici frutti-viticole;

5) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;

6) determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie e ai proprietari fondiari;

7) controlli su iniziative agevolate e premi nonché sulla classificazione delle aziende agrituristiche;”.

(29) La lettera j) del comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“j) Servizio veterinario provinciale, che ha le seguenti competenze:

1) indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività del Servizio Veterinario Aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige in materia di sanità animale, igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche in ordine al rispetto della normativa UE, statale e provinciale;

2) profilassi: prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all’uomo;

3) raccolta delle informazioni epidemiologiche;

4) garantire il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali nonché dei rispettivi sistemi informativi;

5) informazione e aggiornamento tecnico e giuridico veterinario;

6) sanzioni amministrative in materia veterinaria;

7) contributi per il servizio di marcatura degli animali e lo smaltimento delle carcasse animali;

8) contributi ad associazioni per la protezione degli animali;

9) gestione della struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e dei relativi ricoveri;

10) guardie zoofile.”.

Art. 41 (Ripartizione Foreste)

(1) L’articolo 58 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 58

Ripartizione Servizio forestale

1. La Ripartizione Servizio forestale ha le seguenti competenze:

a) pareri e autorizzazioni nonché sorveglianza e controllo su interventi nel paesaggio;

b) gestione degli habitat, in particolare di boschi, malghe e acque;

c) aiuti nelle zone rurali;

d) formazione e dotazione del Corpo forestale provinciale;

e) compiti di protezione civile.

2. La Ripartizione Servizio forestale è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Amministrazione forestale, che ha le seguenti competenze:

1) gestione delle informazioni del servizio forestale provinciale;

2) gestione degli appartenenti al Corpo forestale provinciale;

3) rilascio di pareri e coordinamento delle autorizzazioni di competenza del servizio forestale provinciale;

4) svolgimento del procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative di competenza;

5) coordinamento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza del Corpo forestale provinciale;

6) vivai forestali e raccolta semi;

7) coordinamento della gestione delle specie alloctone invasive;

8) contabilità paghe delle operaie e degli operai forestali nel servizio forestale provinciale;

9) assistenza alla rete radio forestale;

b) Ufficio Economia montana, che ha le seguenti competenze:

1) segreteria della commissione tecnica con gestione dei progetti in amministrazione diretta;

2) coordinamento degli interventi UE nel settore forestale;

3) coordinamento dei controlli da parte del Corpo forestale provinciale in merito alle misure della UE nel settore agricolo;

4) gestione degli aiuti per il ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche a infrastrutture nelle zone rurali;

5) gestione degli aiuti per la rete viaria rurale;

6) gestione degli aiuti nel settore forestale;

7) gestione degli aiuti e consulenza nel settore alpicoltura;

8) consulenza nel settore della protezione di mandrie e greggi;

c) Ufficio Pianificazione forestale, che ha le seguenti competenze:

1) ricerca e studi nel settore forestale;

2) sistema informativo forestale: SIAF bosco, ostacoli al volo, gestione digitale della rete sentieristica e viaria nelle zone rurali, danni al bosco, Carta interventi incendi boschivi;

3) pianificazione aziendale dei beni silvo-pastorali: schede boschive e piani di gestione boschivi;

4) inventari forestali e cartografia forestale;

5) rilievi topografici forestali;

6) tutela boschiva;

7) specie alloctone invasive negli ecosistemi forestali;

8) direttive selvicolturali;

9) gestione degli aiuti per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici;

10) gestione degli aiuti per la predisposizione di piani di gestione dei beni silvo-pastorali;

11) coordinamento della lotta antincendio boschivo;

d) Ufficio Gestione fauna selvatica, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento dei posti di custodia della fauna selvatica;

2) rilascio di certificazioni nei settori della caccia e della pesca;

3) esami per cacciatori, agenti venatori e pescatori;

4) concessioni per le riserve di diritto privato; autorizzazioni e sorveglianza di centri di allevamento della fauna selvatica, giardini zoologici, centri di recupero per uccelli e mammiferi autoctoni protetti, dell’attività di imbalsamazione di animali;

5) compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e amministrativa nel settore di competenza;

6) irrogazione di sanzioni amministrative di competenza;

7) nomina di agenti giurati nei settori della caccia e della pesca;

8) gestione del catasto delle acque da pesca e dei diritti di pesca nonché piani di coltivazione delle acque da pesca;

9) controllo della detenzione di specie animali e vegetali minacciate (CITES) e di mammiferi e rettili pericolosi;

10) coordinamento dell’osservatorio faunistico provinciale;

11) interventi a tutela del patrimonio faunistico e ittico;

12) monitoraggio delle specie di fauna selvatica e ittica;

13) gestione degli aiuti nei settori della gestione della fauna selvatica, della caccia e della pesca;

e) Ispettorato forestale Bolzano 1, che ha le seguenti competenze nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna sulla strada del vino, Egna, Vadena, Salorno sulla strada del vino, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena nel parco naturale:

1) coordinamento delle stazioni forestali;

2) pareri e autorizzazioni per interventi nel paesaggio;

3) compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa nel settore di competenza del Corpo forestale provinciale;

4) tutela boschiva: monitoraggio dello stato di salute del bosco e lotta antincendio boschivo;

5) gestione degli habitat, in particolare di boschi, malghe e acque;

6) attuazione delle direttive emanate dagli uffici centrali forestali, quali censimenti di fauna selvatica, gestione dei grandi carnivori, aiuti forestali ed espletamento di incarichi per il servizio forestale provinciale, quali schede SIAF per aziende foraggiere, controlli UE;

7) progettazione, direzione dei lavori, sicurezza sul lavoro, esecuzione e collaudo dei lavori in amministrazione diretta;

8) consulenza nel settore della selvicoltura;

9) misure di pedagogia forestale;

10) coordinamento dei corsi di tecnica forestale;

11) compiti di protezione civile;

f) Ispettorato forestale Bolzano 2, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all’Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires e Nova Levante;

g) Ispettorato forestale Bressanone, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturno, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, Santa Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

h) Ispettorato forestale Brunico, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Terento e La Valle;

i) Ispettorato forestale Merano, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlengo, Nalles, Proves, San Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-San Felice, Ultimo e Verano;

j) Ispettorato forestale Silandro, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre e Castelbello-Ciardes;

k) Ispettorato forestale Vipiteno, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines e Vipiteno;

l) Ispettorato forestale Monguelfo, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo-Tesido e Valle di Casies.”

Art. 42 (Area funzionale Turismo)

(1) All’inizio dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il numero “1.”.

(2) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “, ristori di campagna” sono soppresse.

(3) Nel testo italiano della lettera c) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e di sci” sono sostituite dalle parole: “, guide sciatori”.

CAPO XIII
Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative

Art. 43 (Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni)

(1) Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “e delle reti d’accesso” sono soppresse.

(2) Le lettere da d) a f) del comma 1 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono abrogate.

(3) La lettera g) del comma 1 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“g) bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;”.

(4) Alla fine della lettera i) del comma 1 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, il punto è sostituito da un punto e virgola.

(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono aggiunte le seguenti lettere:

“j) coordinamento dei lavori per la realizzazione della rete d’accesso in fibra ottica sul territorio provinciale in collaborazione e d'intesa con i comuni interessati;

k) realizzazione di infrastrutture primarie di interesse provinciale.”.

Art. 44 (Ufficio Sviluppo della cooperazione)

(1) L’articolo 64 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 64

Ufficio per la cooperazione

1. L’Ufficio per la cooperazione ha le seguenti competenze:

a) promozione e sviluppo della cooperazione;

b) vigilanza sugli enti cooperativi;

c) vigilanza sulle Casse Raiffeisen e sulle aziende di credito a carattere regionale;

d) sviluppo dell’imprenditoria sociale;

e) contributi a enti cooperativi e alle loro associazioni di rappresentanza;

f) finanziamento di iniziative e contributi a istituti, enti e associazioni per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

g) autorità di vigilanza e struttura amministrativa della Provincia ai sensi della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, e tutte le competenze ad essa riservate;

h) tenuta del Registro provinciale degli enti cooperativi;

i) provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 34 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche;

j) tutte le competenze riservate alle autorità amministrative di vigilanza ai sensi dell’articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche;

k) procedure concorsuali e funzioni di vigilanza sulle imprese sociali previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.”.

Art. 45 (Ripartizione Salute)

(1) Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 65 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Ufficio Ordinamento sanitario” sono sostituite dalle parole: “Ufficio Personale, formazione e contributi in ambito sanitario”.

CAPO XIV
Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio

Art. 46 (Ripartizione Edilizia e servizio tecnico)

(1) Le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono abrogate.

(2) La lettera h) del comma 1 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“h) Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici;”.

(3) Nella lettera i) del comma 1 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “, anche per i servizi strade e infrastrutture” sono soppresse.

(4) Il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“1) progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar, nonché nel comune di Bolzano a est del torrente Talvera e a sud del fiume Isarco;”

(5) Il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.

(6) Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“1) progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Oltradige e Bassa Atesina, Burgraviato, Val Venosta, nonché nel comune di Bolzano a ovest del torrente Talvera e a nord del fiume Isarco;”

(7) Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“2-bis) prezzario per lavori pubblici – partecipazione alla definizione delle specifiche tecniche;”.

(8) Il numero 3) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è abrogato.

(9) Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, sono inseriti i seguenti numeri:

“4-bis) esecuzione delle verifiche dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

4-ter) aggiudicazione degli appalti;”.

(10) Nel numero 6) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, prima della parola: “contratti” sono inserite le parole: “sottoscrizione di”.

(11) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 68 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituita:

“e) Ufficio Geologia e prove materiali, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione, ampliamento e manutenzione di carte e banche dati geologiche e geotematiche e dei rispettivi archivi di dati (relazioni geologiche, catasto dei sondaggi, permafrost ecc.);

2) servizio di reperibilità geologica;

3) progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geotecnici;

4) prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione, rocce e minerali;

5) ricerca e sviluppo nei settori geologia e materiali edili;

6) accettazione di denunce di opere strutturali per l'intero territorio provinciale, gestione e ampliamento del rispettivo archivio di dati.”.

Art. 47 (Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano)

(1) Nel testo italiano delle lettere c) e l) del comma 2 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “San Genesio” sono sostituite dalle parole “San Genesio Atesino”.

(2) Nelle lettere g) e o) del comma 2 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Montagna” è sostituita dalle parole “Montagna sulla strada del vino”.

(3) Nelle lettere g) e o) del comma 2 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Salorno” è sostituita dalle parole “Salorno sulla strada del vino”.

(4) Nelle lettere g) e o) del comma 2 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Trodena” è sostituita dalle parole “Trodena nel parco naturale”.

(5) Nel testo italiano delle lettere h) e p) del comma 2 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Marengo” è sostituita dalla parola “Marlengo”.

(6) Nelle lettere i) e q) del comma 2 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Monguelfo” è sostituita dalle parole “Monguelfo-Tesido”.

(7) Nel testo italiano delle lettere j) e r) del comma 2 dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “Malles” è sostituita dalle parole “Malles Venosta”.

Art. 48 (Ripartizione Amministrazione del patrimonio)

(1) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “dell'azienda speciale Laimburg” sono sostituite dalle parole: “del Centro di sperimentazione Laimburg”.

(2) Nel testo italiano della lettera b) del comma 1 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “ed” è sostituita dalla parola: “e”.

(3) Nel numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “dell'azienda agricola Laimburg” sono sostituite dalle parole: “del Centro di sperimentazione Laimburg” e le parole: “di cui alle disposizioni vigenti in materia di Cosap” sono soppresse.

(4) Nel testo italiano del numero 3) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “ed” è sostituita dalla parola “e”.

(5) Nel testo tedesco del numero 3) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “ausschließlich” è sostituita dalle parole “mit Ausnahme”.

(6) Nel numero 3) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “dell'azienda agricola Laimburg” sono sostituite dalle parole: “del Centro di sperimentazione Laimburg”.

(7) Nel testo italiano del numero 4) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “ed” è sostituita dalla parola: “e”.

(8) Nel numero 4) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “scarico dei rifiuti liquidi e solidi” sono sostituite dalle parole: “bollette per asporto rifiuti e acque reflue”.

(9) Prima del numero 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è inserito il seguente numero:

“01) gestione e coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili della Provincia, esclusa l’edilizia sanitaria;”.

(10) Nel testo italiano del numero 1) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, dopo la parola: “direzione” è inserita la parola: “lavori”.

(11) Nel testo tedesco del numero 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “in Hinsicht auf” è sostituita dalla parola “von”.

(12) Nel numero 5) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “della licenza d’uso” sono sostituite dalle parole: “dell’agibilità”.

(13) Il numero 7) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, è così sostituito:

“7) realizzazione di impianti di videosorveglianza per gli edifici provinciali;”.

(14) Nel testo tedesco del numero 2) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, le parole: “Verwaltung und Beratung im Hinblick auf Projekte” sono sostituite dalle parole: “Beratung und Verwaltung von Initiativen”.

(15) Nel testo tedesco del numero 6) della lettera d) del comma 2 dell’articolo 70 del decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, la parola: “für” è sostituita dalla parola “an”.

CAPO XV
Disposizioni finali

Art. 49 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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