(1) Le società a controllo pubblico partecipate dalla Provincia predispongono, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario, da loro predisposta annualmente a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d’esercizio.
(2) Qualora nell’ambito dei programmi di cui al comma 1 emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società controllata adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile. Prima dell’approvazione del piano di risanamento proposto, l’organo amministrativo deve acquisire il relativo parere motivato dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto.
(3) Al verificarsi della situazione di cui al comma 2, l’organo di amministrazione convoca tempestivamente un’assemblea per fornire ai soci un’informativa dettagliata sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società, illustrando le cause che hanno determinato la crisi aziendale e gli eventuali provvedimenti nel frattempo adottati. Nella medesima assemblea la Provincia, in qualità di socio, può indicare all’organo di amministrazione i provvedimenti dei quali ritiene opportuna l’adozione e formulare indirizzi a cui la società deve attenersi nella predisposizione e nell’attuazione del piano di risanamento di cui al medesimo comma 2.
(4) L’organo amministrativo presenta alla Provincia una relazione sulle misure intraprese in esito all’assemblea di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla stessa.
(5) Le strutture organizzative competenti per materia vigilano sul rispetto del presente articolo e danno tempestiva informazione alla Giunta provinciale, alla Ripartizione Finanze e all’Organismo di valutazione in merito all’attività di vigilanza da loro svolta.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.