(1) La governance gestionale è esercitata dalle strutture organizzative competenti per materia, di cui all’allegato A, e consiste nella definizione degli obiettivi operativo-gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici impartiti dalla Giunta provinciale, nella verifica del loro raggiungimento e nella verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione sociale.
(2) Alla struttura organizzativa competente per materia spetta, in particolare: