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Delibera 7 febbraio 2023, n. 124
Criteri per la concessione di contributi ai consorzi di bonifica per la realizzazione di investimenti (modificata con delibera n. 824 del 26.09.2023 e delibera n. 34 del 02.02.2024)

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti ai consorzi di bonifica per la realizzazione di investimenti

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi degli articoli 2, 24, comma 1, e 31 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, la concessione di contributi per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario nonché per l’acquisto dei macchinari a tali fini necessari.

Art. 2
Obiettivi

1. Gli investimenti devono soddisfare in particolare i seguenti obiettivi:

a) incentivazione dell’uso efficiente delle risorse, con particolare riguardo all’uso dell’acqua in agricoltura;

b) miglioramento delle infrastrutture irrigue connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, favorendo la razionalizzazione dell’utilizzo interaziendale delle risorse idriche;

c) tutela e valorizzazione delle produzioni agricole al fine del miglioramento del reddito dell’agricoltura, nonché del mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio;

d) difesa e conservazione del suolo, nonché, regolazione delle acque.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:

a) “gruppi di consegna comiziali”: i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono la consegna dell’acqua alle reti aziendali con funzionamento contemporaneo;

b) “gruppo di consegna aziendale” i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono l’erogazione dell’acqua alle singole reti aziendali;

c) “opere polifunzionali”: le opere idrauliche destinate anche a utilizzazioni diverse da quella irrigua e antibrina;

d) “infrastrutture comuni”: le strutture le cui parti principali sono realizzate come impianti comuni e che sono utilizzate in comune;

e) “zona montana”: zona soggetta a vincoli naturali, designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013

f) “irrigazione”: ogni metodo di apporto artificiale di acqua alle colture agricole;

g) “prato, foraggere avvicendate e arativo“ nonché „frutticoltura e viticoltura”: categorie di varietà colturali come definite nel manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole.

Art. 4
Beneficiari e iniziative ammissibili

1. Beneficiari dei contributi previsti dai presenti criteri sono i consorzi di bonifica di cui all’articolo 862 del codice civile.

2. Sono ammesse ad aiuto le spese per l’esecuzione, la manutenzione straordinaria ed il ripristino di infrastrutture comuni riguardanti le seguenti categorie di opere e impianti:

a) opere di irrigazione; tali opere comprendono le prese, i dissabbiatori, i bacini, le condotte d’adduzione, i canali irrigui, le condotte principali, le condotte secondarie e d’ordine inferiore, l’automatizzazione degli impianti, i gruppi di filtraggio, i misuratori idrici, i gruppi di consegna comiziali ed aziendali, i pozzi e le stazioni di pompaggio utilizzati a livello consortile come pure opere e impianti antincendio direttamente collegati con le opere irrigue, la cui esecuzione è prescritta a fini di protezione civile in fase di autorizzazione di queste ultime ;

b) strade di bonifica aperte al pubblico transito il cui sedime sia di proprietà del consorzio oppure sia gravato da una servitù a favore del consorzio stesso;

c) canali e fosse di bonifica, idrovore e ponti.

3. Sono ammesse ad aiuto le spese per l’acquisto del macchinario per la manutenzione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera c).

Art. 5
Casi di esclusione dall’aiuto

1. Non possono beneficiare del contributo:

a) nuovi impianti di irrigazione;

b) le reti irrigue aziendali;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria;

d) le iniziative relative alla realizzazione e manutenzione straordinaria dei ponti, se questi collegano tra loro strade comunali.

2. Salvo cause di forza maggiore, non possono essere ammessi ad aiuto interventi per i quali sono state concesse agevolazioni negli ultimi dieci anni.

Art. 6
Tipologia e ammontare degli aiuti

1. L’agevolazione delle iniziative di cui all’articolo 4 avviene mediante la concessione di contributi in conto capitale.

2. Il contributo ammonta:

a) per le opere di irrigazione:

1) fino a 70 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento, per le iniziative a servizio delle superfici coltivate a prato, a foraggere avvicendate e ad arativo site in zona montana;

2) fino al 40 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento per le iniziative a servizio delle superfici diverse da quelle di cui alla lettera a), punto 1;

b) per gli interventi di manutenzione straordinaria di canali, fosse di bonifica e idrovore fino al 100 per cento e per i ponti fino al 50 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento;

c) per strade di bonifica fino al 30 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento;

d) per l’acquisto del macchinario di cui all’articolo 4, comma 3, fino al 40 per cento della spesa complessiva ammessa a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), numero 1, del presente articolo può essere aumentata di 10 punti percentuali per opere di irrigazione ad eccezione dei bacini, nel caso in cui l’altitudine media dell’area del progetto oggetto della domanda di aiuto si trovi ad una altitudine superiore ai 1500 m sopra il livello del mare

4. Le percentuali di contributo di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo possono essere aumentate di 15 punti percentuali per bacini con volume d’invaso superiore ai 500 m³ incluse le apparecchiature idrauliche direttamente annesse:

5. Per opere a servizio di comprensori nei quali vengono coltivate entrambe le tipologie di colture di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo la percentuale di contributo viene calcolata sulla base della media ponderata delle rispettive superfici rilevate al momento della presentazione della domanda. Qualora una tipologia di coltura sia rappresentata con almeno il 90 per cento della superficie, viene considerata solo tale coltura. Lo stesso criterio è adottato per la determinazione della spesa massima ammissibile di cui all’articolo 9, comma 3.

Art. 7
Presupposti generali

1. Le opere e gli impianti per i quali si chiede un aiuto devono essere a servizio di superfici incluse nel comprensorio del consorzio richiedente.

2. Le spese ammissibili, inclusa l’IVA e le spese tecniche, devono ammontare almeno a 50.000,00 euro per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), e a 30.000,00 euro per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), e comma 3.

3. Per le iniziative, per le quali viene chiesto un aiuto, è obbligatoria la presentazione di un titolo abilitativo valido, qualora prevista dalla vigente normativa urbanistica e ambientale. Il titolo abilitativo deve essere rilasciato a nome del consorzio richiedente.

Art. 8
Presupposti specifici

1. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), sono richiesti i seguenti presupposti specifici:

a) per tutti gli interventi irrigui è obbligatoria la presentazione di una valida concessione idrica. I contatori per misurare il volume di acqua derivata devono essere già installati o essere previsti dall’investimento agevolato.

b) Sono ammesse ad aiuto le iniziative per sistemi di irrigazione esistenti. La compensazione e lo spostamento di superfici irrigate nel comprensorio di un impianto di irrigazione e nella misura massima del 10% sono consentiti, a condizione che non vi sia un aumento della quantità di acqua derivata e concessionata e che la modifica del comprensorio irriguo sia stata comunicata all'ufficio provinciale competente. Tutti i progetti su o per superfici a frutteto e vigneto oggetto della domanda di contributo devono prevedere l'effettiva conversione dell'irrigazione antisiccitaria in irrigazione a goccia su almeno il 90% della superficie interessata, oppure riguardare sistemi di irrigazione a goccia già esistenti.

c) Possono essere previste utilizzazioni polifunzionali delle opere e degli impianti, purché regolarmente autorizzate. In ogni caso l’uso principale irriguo non deve essere compromesso da altri usi. In questo caso l’uso polifunzionale dell’impianto non rappresenta una modifica della destinazione d’uso. I costi aggiuntivi legati all’uso polifunzionale dell’impianto devono essere riportati separatamente nel preventivo di spesa e sono esclusi dall’agevolazione; sono altresì escluse dall’agevolazione tutte le apparecchiature aggiuntive, le parti speciali e le spese aggiuntive necessarie per poter utilizzare l’impianto o parte di esso ai fini della produzione di energia elettrica, anche per usi agricoli. Sistemi di irrigazione con funzione polifunzionale destinati alla produzione di energia elettrica possono essere ammessi a finanziamento solo se la potenza nominale è inferiore a 220 kW.

d) I beneficiari sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo dalla delibera della Giunta provinciale n. 1401 del 18 dicembre 2018 nonché le disposizioni provinciali in materia di internalizzazione e recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore irriguo.

Art. 9
Determinazione delle spese ammissibili

1. I singoli prezzi del preventivo di spesa possono essere riconosciuti fino agli importi dei prezziari provinciali per le opere pubbliche.

2. Le spese tecniche ammissibili vengono riconosciute sulla base dell'elenco prezzi approvato annualmente dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. Per i ponti sono ammissibili le spese aggiuntive per la verifica tecnica e il collaudo.

3. Per le iniziative e i beneficiari di cui all’articolo 4, la commissione di cui al comma 2 stabilisce, in base al tipo di intervento e di coltura, la spesa massima in euro ammissibile per ettaro di superficie servita nell’arco di 10 anni. Per il finanziamento si tiene conto anche dei costi riconosciuti da altri enti pubblici per la stessa area in questo periodo; sono esclusi i contributi relativi alla manutenzione ordinaria o al mantenimento e alla cura del paesaggio.

4. La spesa per l’acquisto dei terreni necessari alla realizzazione dei bacini irrigui è ammissibile nel limite del 10 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del bacino stesso.

5. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile in quanto essa non è recuperabile dal beneficiario ai sensi del decreto- legge 11 aprile 1989, n. 125.

Art. 10
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura e contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione del consorzio di bonifica;

b) la descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;

c) l’ubicazione del progetto o dell’attività;

d) l’importo di spesa;

e) cronoprogramma delle attività per attività pluriennali.

2. La domanda di contributo deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno e comunque prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto, corredata della seguente documentazione:

a) la deliberazione dell’organo consortile competente con la quale si approvano il progetto e i costi correlati;

b) il progetto definitivo vidimato dal comune, con correlato titolo abilitativo nel caso di interventi edili o infrastrutturali;

c) preventivo di spesa dettagliato per singola tipologia di intervento;

d) nel caso di bacini, l’autorizzazione ai sensi della disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private;

e) la relazione tecnico-agronomica;

f) nel caso di opere irrigue, l’elenco delle particelle fondiarie incluse nel comprensorio irriguo relativo al progetto, con indicazione delle superfici coltivate e delle colture effettuate, nonché le specifiche tecniche per la posa del misuratore o la descrizione del misuratore esistente.

3. In deroga alle disposizioni del comma 2 le domande di aiuto per i progetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), dei presenti criteri possono esser presentate durante tutto l’anno, e comunque prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto.

Art. 11
Istruttoria e approvazione

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i presupposti di cui ai punti 7 e 8 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 60 giorni dalla richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

3. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 10, comma 2.

5. Sono soggette ad approvazione preventiva da parte dell’ufficio provinciale competente le varianti senza aumento di spesa, che non comportano modifiche sostanziali all’investimento e con possibili compensazioni fra le voci di spesa nel limite massimo del 20 per cento della spesa inizialmente prevista.

Art. 12
Anticipi

1. Sulla base del cronoprogramma concordato, per le iniziative di cui all’articolo 4 possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento dell’aiuto concesso per il rispettivo anno dopo l’inizio dei lavori.

Art. 13
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. I beneficiari devono rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso il suddetto termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato e deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione. Per gravi e motivate ragioni, tale termine può essere prorogato di un ulteriore anno sulla base di una richiesta scritta presentata prima della sua scadenza; trascorso inutilmente il termine, il contributo è automaticamente revocato. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.

2. La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi dell’articolo 12, comma 1, avviene sulla base del cronoprogramma inoltrato e dietro presentazione della relativa domanda e della documentazione sulla spesa ammessa da parte dei beneficiari nonché previa verifica della sua regolarità da parte dell’ufficio provinciale competente.

3. La domanda di liquidazione finale deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione;

b) verbale di gara per i contratti superiori alla soglia prevista per l’affidamento diretto;

c) contabilità dei lavori;

d) elenco dei documenti probatori delle spese sostenute, firmato dalla presidenza del consorzio e dalla direzione dei lavori, corredato da dichiarazioni relative ai pagamenti avvenuti;

e) documenti probatori delle spese sostenute, se necessario;

f) certificazione relativa alla verifica straordinaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 680 del 10 agosto 2021, attestante la sicurezza dell’impianto ad intervento avvenuto,

g) dimostrazione dell’avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 8, se pertinenti.

4. Su tutte le fatture e sui documenti contabili deve essere riportato il codice unico di progetto (CUP) che deve essere richiesto dal beneficiario prima dell’inizio dei lavori.

5. Per verificare le spese ammissibili e per la liquidazione del contributo, l’ufficio provinciale competente esegue un controllo amministrativo. Con tale controllo si verifica la corrispondenza tra la documentazione delle spese presentata e il progetto finanziato. Se ritenuto necessario, possono essere eseguiti sopralluoghi.

6. I lavori eseguiti in economia diretta con personale dipendente e macchinari propri possono venire rendicontati a misura applicando i prezzi unitari del listino prezzi della Provincia di Bolzano per gli interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, delle opere idrauliche e dell'elettrificazione rurale, approvato annualmente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23.

Art. 14
Obblighi e sanzioni

1. La concessione del contributo obbliga il richiedente a non mutare, a partire dalla data della liquidazione finale, la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per la durata di almeno dieci anni per quelli edili e per gli impianti fissi e per la durata di almeno cinque anni per il macchinario e le attrezzature idrauliche.

2. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso per la durata prevista, è disposta la revoca – tranne che in casi di forza maggiore – di quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo decennale o quinquennale. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca del contributo fino al termine del periodo di cui al comma 1. L’importo da restituire è maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data della liquidazione finale.

Art. 15
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale del contributo per un importo corrispondente e il contributo è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 16
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 17
Cumulo

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti pubblici qualora questi ultimi, sommati all’aiuto concesso ai sensi dei presenti criteri, superino le spese ammesse a finanziamento di cui all’articolo 9 comma 3.

Art. 18
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

 

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