(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“9. Per assicurare in pieno il diritto allo studio universitario alle studentesse e agli studenti della provincia di Bolzano nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Provincia può concedere i contributi di cui al comma 5 anche ad istituzioni pubbliche o private in paesi dell'area culturale tedesca che gestiscono, direttamente oppure tramite terzi, collegi universitari o istituzioni simili e che mettono a disposizione posti letto principalmente a studentesse e studenti della provincia di Bolzano. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni con le predette istituzioni nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8.”
(2) Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“4. Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa in provincia di Bolzano situati a una distanza adeguata dalle sedi universitarie, possono essere concessi contributi per il vitto degli studenti universitari secondo i criteri di incentivazione fissati dalla Giunta provinciale.”
(3) Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 116.920,00 euro per il 2016, 550.760,00 euro per il 2017 e 550.760,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.