(1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale al soggetto subentrante.
(2) Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all’Art. 57.
(3) Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e - laddove richiesti - di quelli professionali di cui all’articolo 9.
(4) Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalità stabilite dal Comune, prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
- entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o proprietà dell’esercizio;
- entro un anno dalla morte del/della titolare.
(5) In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 ha facoltà di continuare l’attività a titolo provvisorio per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di decesso del dante causa. Qualora entro tale termine non sia dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 il titolo abilitativo decade.