1. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. In tal caso i richiedenti devono regolarizzare la domanda entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la richiesta di contributo è archiviata.
2. Sulla base della situazione economica calcolata ai sensi dell’articolo 6 è predisposta una graduatoria; i progetti sono agevolati secondo l’ordine di tale graduatoria e nella misura stabilita ai sensi dell’articolo 7 fino a esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione.
3. La graduatoria viene predisposta da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice del Dipartimento e della Ripartizione Enti locali, nonché dal direttore/dalla direttrice e da un collaboratore/una collaboratrice del Consorzio dei comuni. Relatore/relatrice è il direttore/la direttrice del competente ufficio della Ripartizione Enti locali.
4. La concessione del contributo in base alla graduatoria predisposta ai sensi del comma 2 e il rigetto delle domande non agevolabili per esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione e/o per mancanza dei requisiti avvengono con decreto del direttore/della direttrice di Ripartizione.