(1) Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, che non deve avervi accesso.
(2) Nel caso in cui il pubblico sia ammesso all’interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, tali zone devono essere provviste di aperture chiudibili così da inibire il transito contemporaneo di cavalli e spettatori.
(3) Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna, da porsi al centro del campo per le corse al trotto e all’esterno della pista – all’altezza del palo d’arrivo – per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m.
(4) Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all’interno della pista, per il giudice di partenza. Anch’essa deve essere isolata dal pubblico.