(1) Il titolare della licenza conduce direttamente l'esercizio, garantendone l'ordinato e regolare funzionamento, ferma la facoltà di nominare un preposto.
(2) La nomina di preposto, obbligatoria in caso di assenza stabile o per periodi prolungati del titolare della licenza e quando la presente legge lo prevede, deve essere sottoposta all'approvazione del sindaco, che accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per la conduzione di pubblici esercizi.
(3) L'approvazione del sindaco solleva il titolare della licenza dalla responsabilità per l'ordinato e regolare funzionamento dell'esercizio e può, in caso di particolare urgenza, essere rilasciata con riserva, se contestualmente con la richiesta viene provata la necessaria qualificazione professionale.