1. I soggetti ospitanti possono attivare contemporaneamente più tirocini, nel rispetto dei seguenti limiti espressi in rapporto al numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato:
a) da 0 a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
b) da 6 a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
c) oltre i 21 dipendenti: un numero di tirocinanti pari e non superiore al 10% dei soli dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore delle seguenti persone:
1) persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche;
2) persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche;
3) persone che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) numeri 7), 8) e 9).