(1) In caso dell'uso autorizzato del veicolo privato per recarsi in missione o nel servizio di reperibilità il personale ha diritto, su domanda, al rimborso dei danni subiti dal veicolo durante la missione nonché delle spese connesse, esclusi i danni causati per dolo o colpa grave del personale stesso e semprechè il danno risulti accertato o attestato da un organo di polizia competente entro quarantotto ore. In assenza di accertamento da parte degli organi di polizia, l'amministrazione, sulla base di idonei mezzi di prova, può riconoscere il danno subito.
(2) In caso di danni da ascriversi, a giudizio dell'amministrazione, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, essa può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dal dipendente previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili.
(3) Non sono prese in considerazione le domande di rimborso per danni inferiori al dieci percento dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della prima qualifica funzionale.