1. Nei casi seguenti per il calcolo del carico bestiame gli animali non contano per l’azienda agricola nella quale sono detenuti, ma per l'azienda proprietaria degli animali:
a) trasferimento temporaneo degli animali a causa di una nuova costruzione o ristrutturazione della stalla, documentato con il relativo titolo abilitativo;
b) trasferimento temporaneo degli animali a causa di danni all'edificio della stalla dovuti a cause di forza maggiore (incendio o maltempo) o a causa dell'incapacità lavorativa dell'imprenditore agricolo confermata da un certificato medico.
2. Su richiesta motivata, questa eccezione al calcolo del carico bestiame è concessa per un massimo di 12 mesi e può essere prorogata per un massimo di altri 12 mesi in casi giustificati.
3. Se durante il periodo in cui si applica l’eccezione, viene accertata l'assenza delle condizioni o dichiarazioni false o non veritiere, essa viene revocata.