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Legge provinciale 29 settembre 2015, n. 131)
Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle telecomuniczaioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"

1)
Pubblicata nel B.U. 6 ottobre 2015, n. 40.

Art. 1

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la libertà e la pluralità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l’identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un’offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo è rivolto alle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo Statuto di autonomia.”

Art. 2

(1) Il testo tedesco della rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: “Landesbeirat für das Kommunikationswesen“.

(2) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Per l’espletamento delle attività indicate nella presente legge o in altre leggi o individuate dalla Giunta provinciale, è istituito presso il Consiglio provinciale il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione, dell’informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità.”

(3) Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

„2. Il Comitato è composto dal/dalla presidente e dal/dalla vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliera/e può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Una/un componente del Comitato è eletta/o su proposta della minoranza politica. Le/I componenti del Comitato non possono rimanere in carica per la durata di più di due legislature.“

Art. 3

(1) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“1. Per l’esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto, istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti il Comitato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio provinciale. La struttura può essere comunque integrata dall’apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio provinciale e, per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati, può avvalersi della consulenza di esperti e della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa stipula di apposite convenzioni.”

Art. 4

(1) L’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano)

1. La comunicazione istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano e dei suoi enti avviene attraverso canali informativi idonei. Nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, la Provincia e gli enti da essa dipendenti affidano incarichi per la realizzazione di servizi di stampa, di informazione e redazionali o per diffondere tali informazioni presso l’opinione pubblica. La comunicazione istituzionale avviene attraverso il mezzo di informazione più idoneo a seconda del target da raggiungere, nel rispetto del principio dell'equa distribuzione degli incarichi, tenuto conto in particolare delle piccole e microimprese ai sensi del diritto dell'Unione europea, della distribuzione territoriale, delle lingue provinciali nonché delle copie vendute e distribuite.

2. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, con giornali e riviste nonché con portali online aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare pregio e di servizi e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I diritti di utilizzazione e diffusione di tali produzioni spettano alla Provincia.

3. La Provincia può stipulare convenzioni o contratti con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, affinché il servizio raggiunga, sull’intero territorio provinciale, il grado di copertura previsto nel contratto di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.”

Art. 5

(1) L’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9 (Promozione delle imprese di comunicazione locali e definizioni)

1. Alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 concorrono la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, emittenti radiotelevisive private nonché portali online privati.

2. Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, la Provincia può concedere per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge agevolazioni anche a istituzioni private che non hanno accesso ai fondi derivanti dai canoni della Radiotelevisione italiana.

3. Per le finalità del presente articolo e degli articoli 9/bis e 10 valgono le seguenti definizioni:

  1. per “emittenti radiotelevisive” si intendono le emittenti che esercitano legittimamente la propria attività e che trasmettono programmi in chiaro che possono essere ascoltati o visti da tutti;
  2. per "portali informativi online" si intendono i portali internet il cui scopo principale è quello di rendere disponibili in chiaro al pubblico contenuti di carattere informativo o educativo. I portali devono essere registrati presso il competente Tribunale o altro registro equivalente;
  3. per “emittenti private” e “portali privati” si intendono le emittenti e i portali privi di un contratto pubblico e senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta”,
  4. per “emittenti televisive locali” si intendono le emittenti televisive private che
    1. dispongono di una propria redazione, con almeno un o una giornalista che lavora prevalentemente in quella redazione,
    2. trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale o i cui programmi raggiungono una copertura pari ad almeno il 70 per cento della popolazione provinciale e
    3. che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali per almeno 10 minuti al giorno nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
  5. per “emittenti radiofoniche locali” si intendono le emittenti radiofoniche private
    1. i cui programmi sono trasmessi prevalentemente sul territorio provinciale o che raggiungono una copertura pari ad almeno il 60 per cento della popolazione provinciale e
    2. che trasmettono per almeno 30 minuti al giorno contenuti incentivabili, tra cui notiziari locali almeno tre volte al giorno, per un totale di almeno 20 minuti nella fascia di massimo ascolto, eccetto le domeniche e i festivi ed escluse le repliche;
  6. per “portali informativi online locali” si intendono i portali informativi online privati
    1. che dispongono di una propria redazione con almeno un/una giornalista e producono contenuti realizzati da giornalisti con contratto di lavoro subordinato o free lance oppure sotto la responsabilità redazionale di giornalisti e
    2. che pubblicano quotidianamente almeno dieci contenuti incentivabili, calcolati in una media settimanale, escluse le repliche;
  7. per “contenuti incentivabili” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti, inclusi i notiziari locali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale, in settori quali, ad esempio, politica, cultura, sociale, scienza, lingue, istruzione, economia, tutela delle minoranze e sport;
  8. per “notiziari locali” si intendono i programmi o articoli online autoprodotti che riportano notizie attuali su tematiche che si riferiscono specificatamente all’Alto Adige o di particolare interesse per la popolazione locale;
  9. per “programmi o articoli online autoprodotti” si intendono contenuti realizzati in nome e per conto dell’emittente o del portale online da giornalisti dipendenti o indipendenti, da agenzie, o realizzati sotto la responsabilità redazionale di giornalisti;
  10. per “giornalisti” si intendono i giornalisti professionisti o i pubblicisti iscritti all’albo nazionale dell’Ordine dei giornalisti. I giornalisti residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea possono avere, in alternativa, un’abilitazione equivalente in base alle norme vigenti nel Paese di residenza;
  11. per “responsabilità redazionale” si intende l’esercizio di una vigilanza permanente ed efficace sui programmi autoprodotti;
  12. per “imprese beneficiarie” si intendono le emittenti radiotelevisive locali e i portali informativi online locali a cui vengono concesse compensazioni finanziarie.”

Art. 6

(1) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/bis (Compensazioni finanziarie)

1. La realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, sono da ritenersi servizi di interesse economico generale ai sensi del diritto dell’Unione europea. Per l’espletamento di questo tipo di servizio pubblico la Giunta provinciale può concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali compensazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto.

2. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i servizi di interesse economico generale e determina le modalità del loro affidamento, del loro finanziamento e regolare controllo, in osservanza del diritto dell’Unione europea.”

Art. 7

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 10 (Beneficiari e ammontare delle compensazioni finanziarie)

1. Le compensazioni finanziarie sono concesse a emittenti radiotelevisive locali e a portali informativi online locali che realizzano, fanno realizzare o anche solo trasmettono contenuti incentivabili. Sono esclusi le emittenti e i portali che

  1. a causa dei contenuti da essi divulgati sono da ritenersi rappresentanti di gruppi di interesse quali partiti politici, organizzazioni professionali, sindacali o religiose o che non sono in linea con i principi e le finalità di cui all’articolo 1;
  2. non osservano le norme in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  3. hanno violato norme fondamentali della legislazione vigente in materia di lavoro, tributaria e dei mezzi di informazione;
  4. hanno procedure di concordato preventivo o fallimentari pendenti;
  5. diffondono prevalentemente contenuti connessi con il commercio elettronico, le televendite, l’organizzazione di giochi a premi, sponsorizzazioni e attività promozionali o attività commerciali simili.

2. L’esclusione è deliberata dalla Giunta provinciale, sentito il parere del Comitato.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, i criteri e le modalità di concessione delle compensazioni finanziarie, tenuto conto dei seguenti aspetti:

  1. per le emittenti radiotelevisive: gli indici di ascolto sul territorio provinciale, determinati sulla base delle rilevazioni che l’Istituto provinciale di statistica effettua periodicamente, sentita l’associazione di categoria più rappresentativa delle emittenti;
  2. per i portali informativi online: gli accessi o altri indicatori oggettivi per determinare il numero di accessi sul territorio provinciale;
  3. costi di produzione e di diffusione dei contenuti incentivabili.

4. Nella deliberazione di cui al comma 3 sono determinati i costi ammissibili a compensazione e stabiliti tutti gli altri criteri oggettivi e soggettivi per accedere all’agevolazione, per il relativo calcolo e la relativa liquidazione, con la possibilità di definire una differenziazione delle agevolazioni in base alla tipologia dei mezzi di informazione e di prevedere anche contributi di base minimi.

5. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo centrale del dibattito pubblico per la formazione di opinione all'insegna dei principi della democrazia. Per evitare che con i contributi concessi ai sensi della presente legge siano finanziati portali nei cui forum online vengono pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, discriminatori o per altri versi inaccettabili, e per contribuire in tal modo a migliorare il livello del dibattito, sono concesse compensazioni finanziarie unicamente ai portali informativi online che per la partecipazione ai forum impongono agli utenti la creazione di un conto utente personale non trasferibile e protetto da password e che comunicano al Comitato il nominativo di una persona responsabile dei forum. La Giunta provinciale emana con propria delibera, sentito il Comitato, le norme attuative che vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta provinciale può prevedere in particolare compensazioni finanziarie per la moderazione redazionale dei forum, per l'istituzione di garanti e per l'applicazione di sistemi di crittografia ai conti utente.”

Art. 8

(1) L’articolo 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

1. Le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 9, 9/bis e 10 per l’esercizio finanziario 2015 sono stimate in 1.000.000,00 di euro; esse saranno coperte con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (UPB 27115) a carico dell’esercizio 2015. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

2. L’assessora o l’assessore alle finanze è autorizzata/o a disporre con decreto, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, le necessarie variazioni al bilancio 2015.

3. Le spese per l’attività e il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionAction03/11/2015 - Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
ActionAction03/11/2015 - Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
ActionAction03/11/2015 - Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
ActionAction03/11/2015 - Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
ActionAction04/11/2015 - Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
ActionAction04/11/2015 - Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
ActionAction04/11/2015 - Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
ActionAction04/11/2015 - Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction09/11/2015 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2015, n. 27
ActionAction10/11/2015 - Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
ActionAction10/11/2015 - Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
ActionAction10/11/2015 - Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
ActionAction16/11/2015 - Decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2015, n. 28
ActionAction17/11/2015 - Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
ActionAction18/11/2015 - Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
ActionAction18/11/2015 - Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
ActionAction18/11/2015 - Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
ActionAction19/11/2015 - Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
ActionAction23/11/2015 - Decreto del Presidente della Provincia 23 novembre 2015, n. 29
ActionAction23/11/2015 - Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionAction24/11/2015 - Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
ActionAction25/11/2015 - Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
ActionAction25/11/2015 - Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
ActionAction01/12/2015 - Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
ActionAction04/12/2015 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
ActionAction09/12/2015 - Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
ActionAction15/12/2015 - Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
ActionAction17/12/2015 - Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionAction22/12/2015 - Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionAction22/12/2015 - Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
ActionAction22/12/2015 - Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
ActionAction22/12/2015 - Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionAction23/12/2015 - Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionAction23/12/2015 - Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionAction23/12/2015 - Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
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