(1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, i casi in cui possono essere effettuati voli in deroga ai divieti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge stessa.
(1) Possono essere effettuati:
(2) Sono istituiti corridoi di sorvolo che consentono il collegamento tra valli o località contigue. Tali corridoi sono individuati dalla Giunta provinciale, di norma in corrispondenza di tratti stradali già esistenti.
(3) I voli devono seguire il percorso più breve e avere la minima durata ed il minor impatto ambientale possibili.
(4) Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo nell'ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.
(1) È vietato istituire elisuperfici permanenti nei pressi di parchi naturali, siti Natura 2000, biotopi e rifugi alpini.
(2) Le elisuperfici permanenti sono individuate dalla Giunta provinciale, previo parere vincolante dei comuni interessati e previa autorizzazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione civile (ENAC).
(1) L’effettuazione dei voli di cui all’articolo 2, comma 1, così come i corridoi di volo di cui all’articolo 2, comma 2, che riguardano parchi naturali e zone con specifico vincolo paesaggistico, va denunciata almeno 24 ore prima dell’inizio dell’attività di volo alla Ripartizione provinciale Mobilità e all’ispettorato forestale territorialmente competente. Le 24 ore vanno calcolate tenendo conto dell’apertura degli uffici provinciali, affinché gli stessi abbiano a disposizione almeno un giorno lavorativo per i necessari accertamenti.
(2) Quando le attività di volo sono effettuate all'interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la denuncia è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio entro il termine previsto dal comma precedente.
(3) Nella denuncia sono indicati:
(4) Alla denuncia va allegata una copia dell'incarico.
(5) La Ripartizione provinciale Mobilità può richiedere in ogni momento ulteriori documenti.
(1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, si intende per:
(1) In caso di mancata, incompleta o tardiva denuncia ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all’articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.
(2) Le sanzioni amministrative sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale Mobilità.
(1) Il decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.