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Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Modifica degli standard minimi per l'offerta formativa pubblica pubblica nell'apprendistato professionalizzante

Allegato 1

Modifiche agli standard minimi per l’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante
ai sensi della Legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”, articolo 19, comma 3 e in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni „Deliberazione concernente le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99“ del 20 febbraio 2014

Articolo 1
(Gli standard minimi per l’offerta formativa pubblica)

Vengono stabiliti i seguenti standard minimi ai sensi della Legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”, articolo 19, comma 3:

1. La dimensione della formazione pubblica obbligatoria
Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/obbligata ad esonerare gli apprendisti/le apprendiste dal lavoro per 40 ore annue ai fini dell’offerta formativa pubblica, a partire dal primo anno d’apprendistato e per un massimo di 3 anni d’apprendistato. Per gli apprendisti con diploma universitario o in possesso di un altro titolo di studio post-secondario, l’obbligo è ridotto a 20 ore per anno d’apprendistato. Le ore previste per il 3º anno d’apprendistato possono essere assolte anche durante il 1º o 2º anno d’apprendistato. Lo scopo di queste 40 ore di formazione è l’acquisizione da parte dell’apprendista di competenze di base e trasversali.

2. Le competenze di base e trasversali
Per la formazione di base e trasversale si può scegliere tra i seguenti o simili settori:
- lingue locali e lingue straniere
- diritto del lavoro con particolare riguardo al contratto d’apprendistato
- sicurezza sul lavoro
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
- comunicazione
- time management, selfmanagement, gestione delle competenze (p.e.assessment, bilancio delle competenze)
- organizzazione del lavoro ed aziendale, project management
- economia aziendale, gestione aziendale e diritto
- matematica, scienze naturali e tecnica
- storia ed educazione civica

3. L’attuazione della formazione
La formazione si articola nella frequenza di un specifico corso obbligatorio e nella frequenza di corsi che possono essere scelti liberamente nell’ambito dei settori di cui all’articolo 1, comma 2 (ambito di scelta obbligata).
Il 50 percento della formazione di base e trasversale può essere eseguita all’interno dell’azienda.

4. Il corso obbligatorio
- Durante il primo anno d’apprendistato ogni apprendista è tenuto/tenuta ad assolvere un corso obbligatorio della durata di 8 ore.
- Il corso obbligatorio viene organizzato dalle scuole professionali provinciali ed è gratuito. La frequenza è obbligatoria.
- L’Ufficio apprendistato e maestro artigiano informa il datore/la datrice di lavoro sul luogo e la data dei corsi. Il datore/la datrice di lavoro deve iscrivere l’apprendista al corso obbligatorio entro il termine previsto. La lingua (tedesco o italiano) e il luogo del corso sono a scelta libera.

Argomenti

Obiettivi

L’apprendista

Basi di diritto del lavoro

 

- possiede nozioni fondamentali in relazione ai seguenti argomenti:

  1. contratto collettivo,
  2. inizio del rapporto di lavoro (denuncia, contratto di lavoro, periodo di prova, …),
  3. disciplina dell’orario di lavoro,
  4. norme disciplinari,
  5. assenze e sospensione del rapporto di lavoro (ferie, esoneri, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, cassa integrazione, …),
  6. risoluzione del rapporto di lavoro.

Il mio contratto d’apprendistato

  1. conosce il tipo di contratto “apprendistato professionalizzante” e il proprio contratto d’apprendistato,
  2. è consapevole dei suoi diritti e doveri da apprendista.

La mia busta paga

  1. è in grado di leggere e interpretare la sua busta paga,
  2. identifica le voci relative ai contributi previdenziali e sociali, alle imposte e assicurazioni, riportate sulla busta paga.

Pensione e pensione integrativa

 

  1. possiede nozioni fondamentali riguardo le disposizioni italiane in materia di pensioni attualmente in vigore e per lui valide,
  2. conosce le opportunità d’adesione ad una forma di pensione integrativa e il funzionamento del sistema di pensione integrativa in Italia e nella Regione Trentino – Alto Adige.

 

5. La formazione in ambito di scelta obbligata
Oltre al corso obbligatorio il datore/la datrice di lavoro è tenuto/tenuta a garantire le restanti ore di formazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, nel quadro della seguente offerta:
1. offerta di formazione continua delle scuole professionali provinciali (esente da tassa d’iscrizione),
2. offerte degli enti bilaterali,
3. offerte di altre organizzazioni, le cui finalità statutarie comprendono “formazione e aggiornamento”,
4. formazione espletata all’interno dell’azienda nei limiti di cui all’articolo 1, comma 3.

6. Le forme ammissibili di formazione
Sono ammissibili le seguenti forme di formazione:
- corsi e seminari
- e-learning.

7. Documentazione della formazione di base e trasversale
Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/a a documentare la formazione di base e trasversale, a firmare la relativa documentazione e a farla firmare all’apprendista ed a conservarla. Gli attestati di frequenza a corsi e seminari devono essere allegati alla documentazione.

Articolo 2
(Piano formativo individuale)

In attuazione dell’articolo 2 dell’Accordo Stato Regioni, „Deliberazione concernente le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”, del 20 febbraio 2014 il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche e pertanto non è obbligatorio per la formazione di base e trasversale ai sensi dell’articolo 1 della presente delibera.

Articolo 3
(Applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014)

Gli articoli 1 e 3 dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, „Deliberazione concernente le Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”, non trovano attuazione in applicazione della clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo citato.

Articolo 4
(Disposizione transitoria)

Apprendisti con contratto professionalizzante che è stato stipulato prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione e che non hanno ancora frequentato il corso obbligatorio della formazione pubblica obbligatoria, frequentano il corso obbligatorio di 8 ore ai sensi dell’articolo 1, comma 4.

 

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