(1) La rubrica dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituita:
“Assunzione a tempo determinato e relativi limiti”
(2) Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, è così sostituito:
“1. Fermo restando l’obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l’Amministrazione provinciale può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per:
- supplenze per sostituzione di personale assente;
- incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
- progetti con finanziamento specifico o esterno;
- incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- copertura, anche in forma di proroga contrattuale, di posti vacanti dove sussista, in attesa delle relative procedure di assunzione, la necessità di garantire il funzionamento dei servizi. Entro dodici mesi dall’assunzione è indetto il concorso pubblico; tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso in cui analogo concorso sia stato già svolto entro l’anno;
- copertura di posti con personale che ha già superato una procedura concorsuale pubblica e può essere assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6.”
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono inseriti i seguenti commi 1bis, 1ter, 1quater e 1quinquies:
“1/bis È fatto salvo quanto previsto all’articolo 49bis per il periodo transitorio. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico.
1/ter La percentuale di contratti di lavoro a termine non può superare i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Se i contratti collettivi non fissano tali limiti, si applica la percentuale prevista dalla corrispondente normativa statale. Non rientrano in tale conteggio:
- le supplenze per sostituzione di personale assente;
- gli incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
- gli incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- il personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6.
1/quater Il contratto di lavoro a termine su posto vacante con la stessa persona può essere stipulato per un periodo non superiore a 36 mesi. In tale periodo non sono ammesse più di cinque proroghe. Alla scadenza del periodo di 36 mesi la persona interessata cessa dall’incarico. La persona cessata dall’incarico alla scadenza del periodo di 36 mesi non può ricevere un nuovo incarico nello stesso profilo professionale ed è a tal fine cancellata dalla relativa graduatoria. Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:
- supplenze per sostituzione di personale assente;
- incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
- incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6;
- categorie di personale espressamente individuate, regolate da disposizioni specifiche nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico.
1/quinquies I contratti collettivi individuano i casi di applicazione delle disposizioni che limitano le assunzioni a tempo determinato nelle ipotesi di esistenza contemporanea di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di supplenza e a tempo determinato su posto vacante, secondo le diverse combinazioni contrattuali realizzabili, nonché le mansioni da considerare di pari livello e categoria legale. In assenza di un tale contratto collettivo provvede la Giunta provinciale.”