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Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Criteri per la promozione dell’attività di consulenza e di altri servizi per l’utilizzo dei finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea (Programmi UE) - modifica e adeguamento alla nuova base giuridica di esenzione

Allegato A

Criteri per la promozione dell’attività di consulenza e di altri servizi per l’utilizzo di finanziamenti diretti della Commissione europea (Programmi UE)

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni ai sensi dell’articolo 20/sexies, comma 2, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, in particolare la promozione dell’attività di consulenza e di altri servizi per l’elaborazione e la presentazione di proposte progettuali nell’ambito dei programmi di finanziamento europei gestiti direttamente dalla Commissione europea (cosiddetti finanziamenti a gestione diretta).

Articolo 2
Definizione

1. Si intendono per finanziamenti diretti della Commissione europea o Programmi UE le forme di finanziamento inerenti determinati settori tematici e obiettivi delle Politiche europee, gestiti direttamente dalle Direzioni generali e Agenzie esecutive della Commissione europea competenti per settore o da punti di contatto nazionali incaricati dalla Commissione europea.

Articolo 3
Finalità

1. Finalità dell’agevolazione è ottenere un maggior utilizzo dei Programmi UE in Alto Adige, aumentare la partecipazione di operatori della provincia ai programmi UE e migliorare la qualità delle proposte progettuali della provincia nell’ambito dei suddetti programmi.

Articolo 4
Beneficiari

1. L’agevolazione provinciale può essere richiesta, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 3, da persone fisiche e da persone giuridiche del diritto pubblico e privato che presentino alla Commissione europea o ad un’agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati un progetto in linea di massima finanziabile nell’ambito dei finanziamenti europei diretti e la cui attività si svolga in Alto Adige. Le strutture organizzative della Provincia sono escluse da questa agevolazione provinciale.

Articolo 5
Oggetto dell’agevolazione

1. Sono agevolati attività di consulenza e altri servizi utili per la presentazione di una domanda di finanziamento per un progetto europeo alla Commissione europea o ad un’agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati, realizzato in Alto Adige oppure le cui ripercussioni e i cui risultati si sviluppino principalmente in Alto Adige.

2. L’agevolazione viene concessa esclusivamente per proposte progettuali il cui budget complessivo stimato della propria parte di progetto superi 10.000,00 EUR.

Articolo 6
Forma dell’agevolazione

Le agevolazioni ai sensi dell’articolo 8 sono concesse sulla base dell’articolo 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Articolo 7
Spese ammissibili

1. Sono finanziate esclusivamente le spese relative a servizi forniti dopo la data di presentazione della richiesta di agevolazione alla Ripartizione provinciale Europa.

2. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne e servizi forniti da soggetti specializzati, registrati nell’Albo provinciale degli esperti in finanziamenti europei, curato dalla Ripartizione provinciale Europa ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1754 del 21.11.2011. Tali consulenze e servizi sono finalizzati all’elaborazione e alla presentazione di una proposta progettuale alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 2.

Articolo 8
Ammontare dell’agevolazione

1. Per l’elaborazione di progetti europei ammessi al finanziamento dalla Commissione europea o da un’agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati, è concessa un’agevolazione pari ad un massimo di 5.000,00 EUR.

2. Per l’elaborazione di progetti europei non ammessi al finanziamento dalla Commissione europea o da un’agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati, che siano però stati valutati positivamente a norma dei criteri formali e dei criteri di valutazione, è concessa un’agevolazione pari ad un massimo di 3.000,00 EUR.

3. In ogni caso l'intensità di aiuto non può superare il 50 per cento delle spese ammissibili.

4. Non sono agevolati progetti europei respinti dalla Commissione europea o da un’agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati, o progetti che non abbiano superato l’esame preliminare di ammissione formale della domanda di finanziamento.

5. Ogni progetto europeo può ottenere un’unica agevolazione, anche nel caso di partecipazione di più partner.

Articolo 9
Domande di agevolazione

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate in qualsiasi momento, utilizzando l’apposito modello (scaricabile dalle pagine internet della Ripartizione provinciale Europa), all’Ufficio provinciale per l’integrazione europea, via Conciapelli 69, 39100 Bolzano, o firmate digitalmente all’indirizzo PEC europa@pec.prov.bz.it.

2. Le domande devono essere inoltrate prima della presentazione della proposta progettuale alla Commissione europea o agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati.

3. Le domande sono evase dall’Ufficio provinciale per l’integrazione europea secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. La concessione formale o il rigetto dell’agevolazione avviene con provvedimento del Direttore o della Direttrice della Ripartizione provinciale Europa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, superato l’esame preliminare dell’Ufficio provinciale per l’integrazione europea, che escluderà progetti palesemente non finanziabili.

Articolo 10
Liquidazione

1. La liquidazione dell’agevolazione avviene previa presentazione all’Ufficio provinciale per l’integrazione europea dei seguenti documenti:

a) originale delle fatture o note d’onorario saldate, che permettano una chiara correlazione al progetto europeo e il cui pagamento sia stato effettuato dopo la data di presentazione della richiesta di agevolazione all’Ufficio provinciale per l’integrazione europea della Ripartizione provinciale Europa;

b) comunicazione della Commissione europea o agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati sull’ammissione formale del progetto;

c) comunicazione della Commissione europea in merito all’approvazione del progetto oppure al suo rigetto, con relativa motivazione;

d) scheda di monitoraggio relativa al progetto, debitamente compilata (il relativo modulo è scaricabile dalle pagine internet della Ripartizione Europa).

2. Dopo l’ammissione formale accertata del progetto europeo da parte della Commissione europea o agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati, viene liquidata l’agevolazione di max. 3.000,00 EUR. Il restante importo (max. 2.000,00 EUR) viene liquidato dopo l’approvazione accertata del progetto europeo da parte della Commissione europea o agenzia esecutiva o ufficio nazionale incaricati.

3. La liquidazione dell’agevolazione è effettuata direttamente al beneficiario.

 

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