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f) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2015, n. 231)
Disciplina delle zone per l'allevamento delle api in purezza

1)
Pubblicato nel B.U. 6 ottobre 2015, n. 40.

Art. 1 (Definizione)

(1) Per zone protette ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, e successive modifiche, si intendono quelle zone, determinate dalla Giunta provinciale, che per la loro localizzazione e per la loro particolare conformazione orografica sono idonee a garantire l’allevamento delle api in purezza. La delimitazione della zona deve essere effettuata, se possibile, in corrispondenza di elementi del territorio di facile individuazione.

Art. 2  (Istituzione e riconoscimento delle stazioni di riproduzione)

(1) Nelle zone protette sono istituite e riconosciute, previa autorizzazione dell’Ufficio provinciale Zootecnia, una o più stazioni di riproduzione, al fine di assicurare l’accoppiamento di api regine di razza pura. A tale scopo l’associazione degli apicoltori più rappresentativa della provincia di Bolzano deve presentare all’Ufficio provinciale Zootecnia apposita domanda.

(2) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

  1. una carta topografica o una carta digitale in scala 1:25.000, sulla quale deve essere indicata l’esatta localizzazione della stazione di riproduzione e di tutti gli apiari stanziali o nomadi presenti nella zona protetta;
  2. una lista degli apiari indicati con il nome del rispettivo apicoltore ed il rispettivo numero di arnie;
  3. una dichiarazione scritta del/della responsabile della stazione di riproduzione attestante che nelle arnie all’interno della zona di protezione le regine non rispondenti alla linea di selezione della stazione di riproduzione verranno sostituite o le arnie verranno rimosse entro un termine ragionevole;
  4. un regolamento della stazione di riproduzione che ne garantisca il buon funzionamento.

Art. 3  (Disciplina delle zone protette e delle stazioni di riproduzione)

(1) Le stazioni di riproduzione possono essere istituite esclusivamente in zone isolate e possibilmente prive di apiari.

(2) Nelle zone protette possono essere presenti solo famiglie di api e di fuchi con api regine derivanti da madri di razza pura.

(3) Alla stazione di riproduzione sono ammesse solo arniette da fecondazione prive di fuchi; gli apicoltori che vengono da fuori provincia con arniette da fecondazione in cui trasportano api devono essere muniti di certificato sanitario attestante l’assenza di malattie della covata e delle api adulte.

(4) Nelle arnie in cui sono presenti api regine non rispondenti alla linea di selezione della stazione di riproduzione, queste ultime devono essere immediatamente sostituite con api regine della linea di selezione della stazione di riproduzione, altrimenti le arnie devono essere rimosse dalla zona di protezione. La sostituzione delle api regine deve essere effettuata dal/dalla responsabile della stazione di riproduzione.

(5) Il/La responsabile della stazione di riproduzione deve tenere un registro nel quale sono iscritti i nomi e la provenienza degli apicoltori, la data in cui sono state portate le arniette da fecondazione e il numero di arniette di ogni apicoltore.

(6) Entro il 31 dicembre di ogni anno il/la responsabile della stazione di riproduzione deve presentare all’Ufficio provinciale Zootecnia un rapporto sull’attività della stazione di riproduzione.

Art. 4  (Delimitazione delle zone protette)

(1) La zona protetta deve avere, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche, un raggio minimo di cinque chilometri. Il raggio può essere ampliato oltre i cinque chilometri, previa richiesta dell’associazione degli apicoltori.

Art. 5  (Vigilanza)

(1) L’Ufficio provinciale Zootecnia vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 6  (Revoca del riconoscimento)

(1) Il riconoscimento di una stazione di riproduzione può essere revocato in qualsiasi momento in caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art. 7  (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1995, n. 29, e successive modifiche, è abrogato.

(2) Il comma 4 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n.19, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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