(1) Le stazioni di riproduzione possono essere istituite esclusivamente in zone isolate e possibilmente prive di apiari.
(2) Nelle zone protette possono essere presenti solo famiglie di api e di fuchi con api regine derivanti da madri di razza pura.
(3) Alla stazione di riproduzione sono ammesse solo arniette da fecondazione prive di fuchi; gli apicoltori che vengono da fuori provincia con arniette da fecondazione in cui trasportano api devono essere muniti di certificato sanitario attestante l’assenza di malattie della covata e delle api adulte.
(4) Nelle arnie in cui sono presenti api regine non rispondenti alla linea di selezione della stazione di riproduzione, queste ultime devono essere immediatamente sostituite con api regine della linea di selezione della stazione di riproduzione, altrimenti le arnie devono essere rimosse dalla zona di protezione. La sostituzione delle api regine deve essere effettuata dal/dalla responsabile della stazione di riproduzione.
(5) Il/La responsabile della stazione di riproduzione deve tenere un registro nel quale sono iscritti i nomi e la provenienza degli apicoltori, la data in cui sono state portate le arniette da fecondazione e il numero di arniette di ogni apicoltore.
(6) Entro il 31 dicembre di ogni anno il/la responsabile della stazione di riproduzione deve presentare all’Ufficio provinciale Zootecnia un rapporto sull’attività della stazione di riproduzione.