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b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 21)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica

1)
Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  La presente legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, del Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse.

(2)  Per piccoli impianti per la produzione di energia idroelettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW (piccola derivazione).

(3)  Per medi impianti per la produzione di energia elettrica si intendono gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW (media derivazione).

(4)  Gli articoli 15 e 15-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, si applicano, per quanto di ragione, ai piccoli e medi impianti.

Art. 2 (Competenze)     delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale stabilisce:

  1. le linee guida tecniche sulle domande nonché sui dati e documenti da produrre a corredo delle stesse, che indichino anche le procedure per la rettifica e l’integrazione di eventuali domande incomplete; 2)
  2. i fondi di compensazione di cui ai commi 2 e 3, con le relative modalità di pagamento, i relativi settori di intervento e il monitoraggio del loro corretto utilizzo, d’intesa con il Consiglio dei comuni;
  3. le linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente;
  4. le direttive circa le modalità e la periodicità delle verifiche di sicurezza.

(2)  I fondi di compensazione devono essere destinati a:

  1. misure a favore dell’ecosistema idrico di riferimento, tali misure vanno considerate come prioritarie;
  2. misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale dell’approvvigionamento energetico;
  3. misure a favore della natura, del paesaggio e dell’ecosistema;
  4. misure di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali nonché di messa in sicurezza delle infrastrutture rurali;
  5. misure di prevenzione dei cambiamenti climatici e a favore degli adattamenti ai cambiamenti climatici;
  6. misure per il miglioramento dell’efficienza energetica;
  7. misure nell’ambito della tutela tecnica dell’ambiente.

(3)  Le misure volte a prevenire e mitigare gli effetti negativi direttamente connessi al progetto sull’ambiente non sono considerate come fondi di compensazione.

(3-bis)  Se per finanziare progetti di compensazione ambientale i comuni hanno assunto un mutuo oppure un finanziamento tramite il fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, essi possono utilizzare i fondi di compensazione per rimborsare le rate di mutuo o finanziamento. 3)

(3-ter)  I fondi di compensazione possono essere usati dai comuni anche per il finanziamento di misure riguardanti beni di proprietà di terzi. 4)

(4)  L’assessore provinciale/L’assessora provinciale all’energia:

  1. nomina la commissione di valutazione di cui all’articolo 9, che rimane in carica per quattro anni;
  2. rilascia le concessioni per piccole e medie derivazioni;
  3. rilascia il nulla osta per la cessione di piccole e medie derivazioni.

(5)  Il direttore/La direttrice dell’Agenzia provinciale per l’ambiente stabilisce le modalità di comunicazione dei quantitativi di energia prodotta.

(6)  In deroga all’articolo 31, comma 2, della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è ammesso il ricorso gerarchico alla Giunta provinciale.

(7)  Gli atti amministrativi adottati dai competenti organi sono definitivi.

(8)  Il termine massimo del procedimento non può superare 330 giorni.

massimeDelibera 19 marzo 2024, n. 168 - Linee guida tecniche sulle domande relative alla derivazione di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica
massimeDelibera 2 aprile 2019, n. 221 - Disposizioni per migliorare la sicurezza per impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica. Sostituzione della propria deliberazione del 26.04.2016, n. 440
massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 199 - Derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica - Linee guida per la gestione dei fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche (modificata con delibera n. 840 del 15.10.2019)
2)
La lettera a), dell'art. 2, comma 1, è stata così modificata dall'art. 12, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
3)
L'art. 2, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
4)
L'art. 2, comma 3-ter, è stato inserito dall'art. 34, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 3 (Domanda)

(1)  La domanda per il rilascio di una concessione è presentata al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, di seguito denominato ufficio competente, corredata della documentazione indicata nelle linee guida tecniche e comprendente, per le domande per medie derivazioni, l’offerta per i fondi di compensazione destinati a favore della collettività. 5)

(2)  Il soggetto che presenta per primo la domanda è considerato il promotore.

(3)  Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’ufficio competente verifica la conformità della stessa e la completezza della documentazione allegata.

(4)  Qualora la domanda non sia in contrasto con le disposizioni vigenti del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque e la documentazione sia completa, è avviata una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione. L’ufficio competente pubblica sulla Rete Civica dell’Alto Adige i seguenti dati ricavati dalla domanda:

  1. dati personali: dati del promotore e data in cui è presentata la domanda;
  2. dati tecnici: le quote e i punti in cui si trovano le opere di presa e di restituzione, la tipologia e il nome del corso d’acqua derivato, la tipologia e il nome del corso d’acqua nel quale ha luogo la restituzione, la differenza di quota e la quantità massima di acqua che si prevede di derivare.

(5)  Dopo la presentazione della prima domanda e fino alla pubblicazione della stessa tutte le altre domande sul tratto interessato vengono considerate domande concorrenti da integrare e completare ai sensi dell’articolo 4. Se la prima domanda non può essere pubblicata, la domanda successiva viene considerata prima domanda.

5)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, commi 2 e 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 4 (Domande concorrenti)

(1)  Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento possono essere presentate domande in concorrenza, corredate di tutta la documentazione richiesta nelle linee guida tecniche e da consegnare in una busta chiusa.

(2)  Per le domande per medie derivazioni le offerte per i fondi di compensazione sono da inserire in busta chiusa separata, da inserirsi nella busta di cui al comma 1.

(3)  Nello stesso termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione il promotore della prima domanda deve presentare la documentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 5 (Ammissione)

(1)  Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione l’ufficio competente valuta le domande pervenute e la relativa documentazione progettuale.

(2)  Le domande sono ammesse alla procedura di selezione pubblica dall’ufficio competente ed il relativo provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 giorni, sulla Rete Civica dell’Alto Adige.  Per i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA sono pubblicati anche i dati previsti dalla normativa in materia di valutazione ambientale per tale tipologia di progetti.  6) 7)

6)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
7)
L'art. 5, comma 2, è stato così integrato dall'art. 46, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2017, n. 17.

Art. 6 (Sopralluogo)

(1)  Nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, sono inoltre fissati il luogo, il giorno e l’ora del sopralluogo.

(2)  Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione.

(3)  L’ufficio competente può differire la data del sopralluogo, se i siti da esaminare non sono accessibili o la situazione meteorologica non lo permette; in tal caso il relativo termine è sospeso.

(4)  Al sopralluogo sono invitati il richiedente o i richiedenti o i loro delegati e gli uffici della Conferenza dei servizi.

(5)  Per le medie derivazioni sono invitati al sopralluogo anche i proprietari tavolari dei diritti reali interessati.

(6)  Nel caso in cui la notificazione individuale dell’invito risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari e titolari di diritti reali o sia difficile l’identificazione di tutti, la pubblicazione di cui all’articolo 5, comma 2, avviene per la durata di 30 giorni sulla Rete civica dell’Alto Adige e anche per pubblica affissione all’albo dei comuni interessati.

(7)  Al sopralluogo può partecipare chiunque.

Art. 7 (Osservazioni)

(1)  Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, e fino a 30 giorni successivi alla data del sopralluogo, gli interessati possono prendere visione delle domande pervenute e dei relativi progetti.

(2)  Nel periodo di cui al comma 1 è possibile presentare per iscritto all’ufficio competente eventuali osservazioni e prese di posizione.

(3)  Nel periodo di cui al comma 1 i comuni rivieraschi interessati possono far pervenire all’ufficio competente un proprio parere relativamente ai progetti presentati.

Art. 8 (Conferenza dei servizi)

(1)  Le domande ammesse sono sottoposte alla procedura cumulativa prevista dall’articolo 28 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2.

(2)  Nei casi in cui sia necessario un parere o un’autorizzazione della Ripartizione provinciale Opere idrauliche, la Conferenza dei servizi è integrata da un/una rappresentante di tale Ripartizione.

(3)  In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, non è necessario il parere preventivo della commissione edilizia comunale.

(4)  Fatta salva la conformità con i vincoli paesaggistici, non trova applicazione l’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

(5)  I richiedenti e i comuni interessati vengono invitati alla seduta della Conferenza dei servizi e sentiti in merito.

(6)  Qualora la Conferenza dei servizi debba esaminare unicamente domande per piccole derivazioni, la seconda fase di valutazione di cui all’articolo 9 non avrà luogo e non sussisterà l’interesse pubblico per attivare una procedura espropriativa delle superfici interessate.

(7)  Se nella Conferenza dei servizi vengono trattate domande per piccole e medie derivazioni, ma sono giudicate positivamente solo le domande per piccole derivazioni, si applica il comma 6.

(8)  Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche.

(9)  La Conferenza dei servizi attribuisce alle richieste valutate positivamente fino a un massimo di 40 punti.

(10)  La Conferenza di servizi decide sull’assoggettabilità a VIA dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità. 8)

8)
L'art. 8, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 46, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2017, n. 17.

Art. 9  (Valutazione)

(1)  Le domande giudicate positivamente dalla Conferenza dei servizi sono valutate a maggioranza semplice, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione e dell’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché dell’uso efficiente delle risorse, da una commissione composta da:

  1. il Direttore/la Direttrice dell’ufficio competente, che la presiede;
  2. un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Economia;
  3. un/una rappresentante del Consiglio dei Comuni.

(2)  La commissione di valutazione valuta nel seguente ordine: 9)

  1. la qualità tecnico-innovativa dei progetti presentati, nella misura di 12 punti;
  2. la qualità economico-energetica dei progetti presentati, nella misura di 24 punti;
  3. dopo l’apertura della busta chiusa contenente l’offerta relativa ai fondi di compensazione previsti, l’apporto del contributo economico destinato a prestazioni a favore della collettività nei comuni rivieraschi, nella misura di 24 punti. 10)

La totalità dei punti è data dalla somma delle valutazioni nei singoli settori e la richiesta con il numero di punti più elevato riceve l’aggiudicazione.

(2-bis)  Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo, ottiene l'aggiudicazione quella che ha ricevuto più punti in base alla lettera c) del comma 2. Se due o più domande hanno lo stesso punteggio complessivo e anche lo stesso numero di punti nell'ambito di cui alla lettera c), ottiene l'aggiudicazione la domanda che ha ricevuto più punti in base alla lettera b) del comma 2. Se le domande hanno lo stesso numero di punti anche in questo ambito, entro 15 giorni si procede a un’ulteriore negoziazione in busta chiusa, e la concessione viene affidata dalla commissione di valutazione al miglior offerente. 11)

(3)  Qualora la Conferenza dei servizi abbia valutato positivamente domande sia per piccole che per medie derivazioni, la commissione di valutazione considera solamente le medie derivazioni, considerato il prioritario interesse pubblico e l’uso più efficiente delle risorse, fatta eccezione per le piccole derivazioni per l’approvvigionamento idroelettrico per strutture abitative, rifugi e malghe, per le quali l’allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevole dal punto di vista tecnico o economico.

(4)  La commissione di valutazione determina il progetto vincitore entro 45 giorni dalla ricezione del parere della Conferenza dei servizi.

9)
L’alinea dell’art. 9, comma 2, è stata così sostituita dall’art. 13, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
10)
La lettera c) dell’art. 9, comma 2, è stata così modificata dall’art. 13, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
11)
L'art. 9, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 10  (Pubblica utilità)

(1)  Le infrastrutture indispensabili per gli impianti per medie derivazioni e le infrastrutture per il trasporto dell’energia prodotta sono considerate, ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, di interesse pubblico, urgenti e indifferibili.

(2)  Sono considerate infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica per la produzione di energia elettrica in particolare:

  1. gli impianti per la derivazione e la restituzione dell’acqua;
  2. i dissabbiatori;
  3. le condotte;
  4. la centrale e le necessarie pertinenze;
  5. gli elettrodotti dalla centrale al punto di consegna in rete, nonché i cavi per la trasmissione dati e per la gestione;
  6. le strade d’accesso.

Art. 11  (Espropriazione, imposizione di servitù coattive e occupazione)

(1)  Entro nove mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione della media derivazione l’aggiudicatario può chiedere, in caso di comprovato mancato accordo in ordine alla disponibilità delle superfici attraverso trattative dirette con i proprietari tavolari dei fondi interessati, all’Ufficio provinciale Espropri l’espropriazione, l’imposizione di servitù coattive o l’occupazione necessaria per la posa, la messa in opera e la manutenzione delle condotte, delle linee elettriche e dei cavi di trasmissione dati.

(2)  Prima che la procedura di cui al comma 1 sia avviata, l’aggiudicatario e i proprietari tavolari delle superfici interessate devono esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.

(3)  Qualora la conciliazione non si concluda entro 60 giorni, si procede d’ufficio all’esproprio, all’imposizione di servitù coattive o all’occupazione.

(4)  Il procedimento per l’espropriazione o per l’imposizione di una servitù, riguardante le superfici necessarie alle infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 10, è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. Per le superfici di proprietà pubblica o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore.

Art. 12  (Indennità di espropriazione)

(1)  Al proprietario tavolare delle superfici da espropriare per la costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e d) nonché, qualora necessario, anche lettera f), spetta per l'esproprio un'indennità il cui valore è calcolato nel modo seguente: indennità = 0,035 x potenza nominale (kW) + prezzo di base (€/mq). Il prezzo di base corrisponde alla media provinciale dei valori massimi dei prezzi per i terreni produttivi a livello comunale.

Art. 13  (Esercizio della servitù)

(1)  L’imposizione di servitù per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere c) ed e), per le quali il concessionario deve versare al proprietario tavolare della superficie un’indennità per la durata della concessione, che deve essere versata nuovamente in caso di rinnovo, conferisce al concessionario i seguenti diritti:

  1. la posa delle condotte e delle linee elettriche, dei cavi per la trasmissione dati e per la gestione impianti in conformità al progetto approvato;
  2. l’accesso, anche con i mezzi e i macchinari occorrenti, alle aree per l’esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione necessari agli impianti.

(2)  Al proprietario tavolare spetta inoltre un’indennità quale corrispettivo per il ridotto raccolto ottenuto in seguito ai lavori di costruzione o di manutenzione necessari, nonché per altri danni eventualmente causati dall’utilizzo delle superfici interessate.

(3)  Salvo lavori urgenti e non differibili, l’esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione è comunicata al proprietario 15 giorni prima dell’inizio degli stessi.

(4)  L'indennità per l’imposizione di servitù di cui al comma 1 corrisponde al 30 per cento della media provinciale dei valori di riferimento superiori previsti nei comuni per le aree destinate a zone produttive di cui all’articolo 1-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

Art. 14  (Durata della servitù)

(1)  La servitù è legata alla durata della concessione. Con il rinnovo della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla servitù passano al concessionario entrante, che diventa responsabile della loro corretta applicazione.

(2)  La servitù cessa, qualora:

  1. la concessione decada e non venga rinnovata;
  2. il concessionario non adempia agli obblighi derivanti dalla servitù e la concessione non venga rinnovata;
  3. i siti degli impianti vengano cambiati.

(3)  Se la servitù cessa, il concessionario uscente deve ripristinare lo stato originale dei luoghi interessati.

Art. 15  (Disponibilità dei fondi per piccole derivazioni)

(1)  I piccoli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, non sono considerati di pubblica utilità ai fini della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. Il titolo giuridico con il quale si dimostra la disponibilità dei fondi per la costruzione e la messa in esercizio di piccole derivazioni deve essere prodotto all’ufficio competente al più tardi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione della Conferenza dei servizi.

(2)  Qualora il titolo non sia prodotto nel termine di cui al comma 1, la domanda è archiviata dall’ufficio competente.

Art. 16  (Concessione)

(1)  Una volta accertata la disponibilità dei fondi e, se necessario, previo espletamento della procedura VIA, è rilasciata la concessione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto.

(1-bis)  Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di invito alla firma dello stesso, pena l’archiviazione della domanda di rilascio della concessione. 12) 

(2)  Qualora non venga redatto un disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario, le prestazioni a favore della collettività e i dati tecnici dell’impianto sono riportati nella concessione.

(3)  La concessione è rilasciata per una durata di 30 anni.  Nel caso di presa in consegna di acqua da altri impianti soggetti all’obbligo di concessione, la cui durata residua sia inferiore ai 30 anni, la durata della nuova concessione viene adeguata alla durata della concessione di questi ultimi. 13)

(4)  La concessione per piccole o medie derivazioni è pubblicata per estratto sulla Rete Civica dell’Alto Adige.

12)
L’art. 16, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 10, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5. Vedi anche l’art. 34, comma 6, (Norme transitorie), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
13)
L'art. 16, comma 3, è stato prima integrato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n.1, e successivamente così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 17  (Dichiarazione di inizio lavori)

(1)  Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori il concessionario comunica ai comuni territorialmente competenti l’inizio dei lavori, presentando la concessione e la documentazione progettuale.

(2)  I comuni vigilano sulla corretta esecuzione dei lavori.

Art. 18  (Cauzione)

(1)  A garanzia dell’osservanza delle prescrizioni inerenti alla costruzione dell’impianto, il concessionario deve costituire una cauzione ai sensi dell’articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, di almeno 100,00 euro per kW di potenza nominale media annua.

(2)  Tale cauzione sostituisce anche quelle eventualmente da versare a seguito di prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, delle risorse naturali e sulle foreste.

(3)  La concessione acquisisce validità solamente dopo la costituzione della cauzione.

(4)  Qualora il concessionario non abbia eseguito i lavori secondo le prescrizioni inerenti alla costruzione dell’impianto, i fondi per il rifacimento di tali lavori possono essere prelevati in toto o in parte dal deposito cauzionale.

(5)  La cauzione è svincolata dall’ufficio competente, dopo che con il collaudo è stato accertato che le prescrizioni inerenti alla costruzione dell’impianto sono state rispettate e le aree sono state ripristinate e restituite al proprietario in modo regolare.

Art. 19  (Modifiche)

(1)  Dopo il rilascio della concessione il progetto tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi modifiche riferite alle seguenti infrastrutture:

  1. la posizione della centrale (entro il raggio di 15 metri dal centro originario dell’edificio);
  2. le opere di presa e di restituzione dell’acqua (entro 10 metri dal luogo originario);
  3. il tracciato delle condotte a pressione (scarti fino ad un massimo di 10 metri dall’asse longitudinale definito).

(2)  Le lievi modifiche di cui al comma 1 sono ammesse solo a condizione che il tracciato rimanga sullo stesso lato orografico del corpo idrico, come previsto dal progetto, e che esse non interessino superfici sottoposte a vincoli di tutela, non causino danni aggiuntivi (distanza, rumore, elettrosmog) ai centri abitati e non aumentino i potenziali rischi naturali.

(3)  Le lievi modifiche di cui al comma 1 vanno comunicate all’ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche e al comune competente. 14)

(4)  Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, all’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, all’estensione del periodo di utilizzo e allo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.

(5)  Gli spostamenti di tracciato delle condotte a pressione che si rendano necessari in fase di esecuzione e superino i limiti di cui al comma 1, lettera c), nonché le modifiche alle opere da eseguire al termine della procedura di collaudo sono soggetti all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di gestione delle risorse idriche, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettere a) e b). Tale autorizzazione sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatta salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche. 15)

14)
L'art. 19, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
15)
L'art. 19, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 3, della L.P. 16 agosoto 2022, n. 10.

Art. 20  (Collaudo)

(1)  Il collaudo è eseguito a spese del richiedente da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in base alle caratteristiche tecniche progettuali approvate e alle prescrizioni previste, con indicazione delle eventuali difformità che sono ammesse solo nei limiti indicati all'articolo 19. Il richiedente trasmette la documentazione del collaudo corredata del progetto relativo allo stato finale dei lavori all’ufficio competente 15 giorni prima della messa in servizio dell’impianto.

(2)  Se in fase di collaudo vengono riscontrate difformità sostanziali in relazione al progetto approvato, l’impianto non può essere messo in servizio.

(3)  L’ufficio competente può eseguire controlli di propria iniziativa e in qualsiasi momento.

(4)  Tra il termine dei lavori e il collaudo, entro il periodo di derivazione, l’impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio per l’esecuzione del collaudo, previa comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. L’esercizio provvisorio ha validità fino alla conclusione della procedura di collaudo e comunque non oltre i tre anni dalla fine dei lavori. 16)

16)
L'art. 20, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 21  (Rinnovo di concessioni per medie derivazioni)

(1)  Le concessioni per medie derivazioni vengono in ogni caso nuovamente bandite dopo la loro scadenza, ad eccezione delle cooperative storiche di cui all’articolo 23.

(2)  Il titolare della concessione per una media derivazione ne chiede il rinnovo all’ufficio competente non prima di due anni e al più tardi un anno prima della scadenza della stessa.

(3)  A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente rispetto a un altro utilizzo del corso d’acqua, che sia incompatibile con il suo utilizzo a fini idroelettrici, l’ufficio competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo da parte del concessionario uscente entro i termini previsti, la concessione è bandita d’ufficio e alla relativa gara il concessionario uscente non può partecipare.

(4)  Anche in caso di revoca o di rinuncia alla concessione l’ufficio competente può procedere a bandire una gara per il rinnovo della stessa.

(5)  Nel bando di gara è indicato quanto segue:

  • a) l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell’impianto che potranno essere trasferite al futuro concessionario; 17)
  • b) la quantità d’acqua media e massima derivabile e la quantità d’acqua residua da preservare nel tratto oggetto della derivazione, in base alle indicazioni dei piani di settore e alle esperienze acquisite nel corso degli ultimi anni di attività e ai loro effetti sull’ecosistema idrico;
  • b-bis) i criteri per minimizzare gli effetti su ambiente, clima, biodiversità e paesaggio che vengono definiti dalla conferenza di servizi in materia ambientale su richiesta dell’Ufficio provinciale competente per il bando di gara; 18)
  • c) l’ammissibilità di domande che prevedono la sottensione dell’impianto esistente.

(6)  Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell’Alto Adige. Le domande devono essere presentate con le modalità di cui all’articolo 4 e corredate di tutta la documentazione richiesta dalle linee guida tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).  19)

(7)  Le domande ammesse sono trattate ai sensi degli articoli 5 e seguenti.

(8) 20)

(9)  Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

(10)  I beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario. 21)

17)
La lettera a) dell'art. 21, comma 5, è stata così modificata dall'art. 35, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
18)
La lettera b-bis) è stata inserita dall'art. 35, comma 2, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
19)
L'art. 21, comma 6, è stato così modificato dall'art. 35, comma 3, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
20)
L'art. 21, comma 8, è stato abrogato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
21)
L'art. 21, comma 10, è stato così modificato dall'art. 35, comma 4, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.

Art. 22  (Determinazione dell’indennizzo)   delibera sentenza

(1)  L’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), è determinato tenendo conto dei beni di cui si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione e degli investimenti effettuati per questi beni e non ammortizzati nel corso della concessione. La Giunta provinciale emana le linee guida per la determinazione di detto indennizzo, prevedendo anche quali beni e investimenti possano essere presi in considerazione. 22)

(2)  L’ammontare dell’indennizzo viene concordato tra il concessionario uscente e la Provincia e fissato in base alle linee guida  di cui al comma 1. 23)

(3)  Qualora la Provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, l’ammontare dell’indennizzo spettante a quest’ultimo viene fissato da un collegio di tre esperti/esperte di comprovata competenza in materia. Ciascuna parte nomina un esperto/un’esperta; il terzo esperto/la terza esperta viene nominato/nominata di comune accordo tra la Provincia e il concessionario uscente. Qualora la Provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, il terzo esperto/la terza esperta viene nominato/nominata dal/dalla presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.

(4)  Ciascuna parte si fa carico dell’onorario del proprio esperto/della propria esperta. Le spese per l’onorario del terzo esperto/della terza esperta sono suddivise in parti eguali tra la Provincia e il concessionario uscente.

(5)  Entro 60 giorni dalla loro nomina, gli esperti incaricati/le esperte incaricate presentano all’ufficio provinciale competente la loro stima peritale.  24)

massimeDelibera 21 giugno 2022, n. 443 - Linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente
22)
L'art. 22, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, ed infine così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
23)
L'art. 22, comma 2, è stato così modificato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
24)
L'art. 22, comma 5, è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 23  (Imprese elettriche integrate e cooperative storiche)

(1)  Ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, sono imprese elettriche le persone fisiche o giuridiche – esclusi i clienti finali – che svolgono almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica e che espletano i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a tali funzioni.

(2)  Le imprese di cui al comma 1 sono da considerarsi imprese elettriche integrate, qualora esse fungano da imprese integrate verticalmente od orizzontalmente secondo la direttiva 2009/72/CE.

(3)  Le imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 5.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili  e sono esonerate dagli obblighi di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, della direttiva 2009/72/CE, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Si applica il regime previsto dal Titolo VII dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM. 25) 26)

(4)  Le concessioni per medie derivazioni che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, e successive modifiche, possono essere rinnovate direttamente dall’assessore/assessora provinciale competente. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.

(5)  Anche nel caso di cui al comma 4, le quantità d’acqua derivabili sono definite dall’ufficio competente in base alle indicazioni dei piani di settore e alle informazioni disponibili.

(6)  Nella dichiarazione d’interesse le cooperative storiche indicano le prestazioni da erogare a favore della collettività nei comuni rivieraschi e rendono conto della loro realizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b). 27)

25)
Nella versione tedesca dell'art. 23, comma 3, sono sostituite le parole: Überwachungsbehörde für Strom, Gas und Wasserversorgung" dalle parole: "Aufsichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und das Wassersystem", dall'art. 12, comma 8, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
26)
L'art. 23, comma 3, primo periodo, è stato così modificato dall'art. 12, comma 9, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
27)
La versione tedesca dell'art. 23, comma 6, è stata sostituita dall'art. 12, comma 10, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 23-bis (Concessioni per piccole derivazioni d’acqua a favore di malghe, rifugi, masi di montagna e alpeggi gestiti in proprio)

(1)  Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all’approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica, ove la produzione oltre l’autoconsumo può essere immessa in rete. La potenza nominale media annua viene stabilita sulla base dei costi comprovati del fabbisogno di energia elettrica nell’uso agricolo e del fabbisogno abitativo del conduttore dell’azienda degli ultimi due anni, aggiungendo gli investimenti previsti per i successivi due anni limitatamente all’esercizio di attività in agricoltura con effetti sul consumo di energia elettrica nella misura massima del 10 per cento dei comprovati costi per l’energia elettrica degli ultimi due anni. Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale sono da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell’impianto nonché una descrizione ecologica del corso d’acqua interessato.  28)

28)
L'art. 23-bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così sostituito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 23-ter (Concessioni per derivazioni d’acqua su condotte per acqua potabile e su esistenti impianti di irrigazione e innevamento)

(1)  Nel procedimento per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in condotte per l’acqua potabile, nonché nella procedura per il rilascio di concessioni per la produzione di energia elettrica in centrali piccole (< 220 kW) su impianti di irrigazione o di innevamento, nei limiti prestabiliti dalla relativa concessione in essere, non si applicano gli articoli 4 e 9. Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale è da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell’impianto. Per il rilascio delle concessioni ai sensi del presente articolo, si applica la procedura per il rilascio di concessioni di cui all’articolo 23-bis, comma 1, con una durata massima del procedimento di 180 giorni. 29)

29)
L'art. 23-ter è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, successivamente integrato dall'art. 25, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, ed infine così modificato dall'art. 9, comma 4, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 24  (Rinnovo di concessioni per piccole derivazioni)

(1)  Il rinnovo della concessione per una piccola derivazione può essere richiesto non prima di un anno e al più tardi sei mesi prima della relativa scadenza.

(2)  La concessione è rinnovata dall’assessore provinciale/assessora provinciale all’energia, ove non sussistano nuovi elementi contrari, interessi pubblici superiori o nuove questioni a favore di un utilizzo più ecocompatibile del corso d’acqua, ostativi al rinnovo.

(3)  Per il rinnovo della concessione è richiesto il parere dell’ufficio provinciale competente per la tutela delle acque, che può imporre vincoli ritenuti necessari ai fini di un utilizzo ecocompatibile delle risorse idriche e che può in particolare prescrivere degli adeguamenti alla quantità di acqua residua.

Art. 25  (Monitoraggio)

(1)  Il titolare di una concessione per una media derivazione presenta, a cadenza triennale, ai comuni rivieraschi e all’ufficio competente una relazione sulle prestazioni erogate a favore della collettività.

(2)  Il titolare di una concessione comunica all’ufficio competente, secondo le modalità previste, la quantità di energia elettrica prodotta.

Art. 26  (Verifiche e sicurezza)

(1)  Il titolare di una concessione esegue la manutenzione tecnica dei suoi impianti in modo tale che ne siano sempre garantite la funzionalità e la sicurezza e che da essi non derivi nessun pericolo.

Art. 27  (Modifica e revoca)

(1)  Le prescrizioni tecniche della concessione possono essere modificate o integrate, qualora sia necessario per la tutela del suolo, delle acque, dell’ambiente, della natura o del paesaggio o nell’interesse pubblico in generale.

(2)  Ai sensi dell’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e dell’articolo 13 del Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, la concessione può essere modificata o revocata in tutto o in parte in caso di incompatibilità con lo stato ecologico dei corsi d’acqua interessati o con l’approvvigionamento di acqua potabile.

(3)  Dalla modifica o dalla revoca della concessione non deriva nessun obbligo di indennizzo a carico della Provincia, eccezion fatta per l’adeguamento dei canoni dovuti.

Art. 28  (Sottensioni)   delibera sentenza

(1)  Nel caso in cui una domanda di concessione per un’utilizzazione d’acqua risulti incompatibile con utenze meno importanti ma già legittimamente costituite o concesse, la nuova concessione può essere rilasciata, a condizione che essa risponda al miglior utilizzo della risorsa in funzione dell’interesse pubblico.

(2)  Prima del rilascio della nuova concessione l’ufficio competente sente i titolari dell’utenza sottesa.

(3)  Nei casi previsti dal comma 1 il nuovo concessionario fornisce agli utenti preesistenti, per tutta la durata dell’originaria concessione, una corrispondente quantità d’acqua ovvero, nel caso di sottensione di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente avuta a disposizione dall’utente preesistente.

(4)  Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

(5)  Gli utenti preesistenti versano annualmente al nuovo concessionario un importo pari al canone di concessione e alla relativa addizionale regionale che avrebbero dovuto versare in favore della Provincia.

(6)  Qualora, per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, gli utenti preesistenti siano manlevati da spese di esercizio, essi dovranno rifondere al nuovo concessionario una quota delle spese dallo stesso sostenute, in ogni caso in misura non superiore agli esborsi che avrebbero sostenuto in assenza della nuova concessione.

(7)  Nel caso in cui la fornitura di acqua o energia risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il nuovo concessionario non è tenuto alla fornitura ma solo a indennizzare il titolare di quest’ultima in base alle norme sulle espropriazioni.

(8)  La valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi ai fini dell’applicazione del comma 7 è attribuita in via esclusiva all’ufficio competente e in nessun caso al nuovo concessionario.

massimeDelibera 28 dicembre 2018, n. 1466 - Disposizioni relative alla sottensione di piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico

Art. 29  (Rinuncia)

(1)  Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione provvede mediante comunicazione scritta all’ufficio competente, contenente il codice identificativo della concessione e una dichiarazione sullo stato di consistenza di tutte le opere di derivazione, condotte a pressione, turbine ed edificio di produzione.

(2)  L’ufficio competente invia al concessionario rinunciatario una comunicazione di presa d’atto della rinuncia e valuta la possibilità di un nuovo affidamento della concessione. Nel caso di un nuovo affidamento il concessionario uscente ha diritto ad una compensazione determinata in base all’articolo 22.

(3)  Qualora la concessione non venga più riassegnata, l’ufficio competente impartisce al concessionario uscente le prescrizioni ai fini del ripristino dello stato dei luoghi.

(4)  L’obbligo di pagamento del canone di concessione cessa al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia da parte dell’ufficio competente.

Art. 30  (Decadenza)

(1)  L’impianto per la derivazione oggetto della concessione deve essere realizzato e messo in esercizio entro tre anni dal rilascio della relativa concessione.

(2)  In casi motivati il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni.

(3)  In caso di mancata realizzazione dell’impianto, la concessione decade e viene archiviata.

(4)  In caso di mancato esercizio dell’impianto, la concessione può essere annullata e, con indennizzo degli investimenti eseguiti, affidata ad altri interessati secondo la procedura di cui all’articolo 21.

(5)  Il concessionario decade dal diritto di derivare e di utilizzare l’acqua concessa nei seguenti casi:

  1. per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell’utilizzazione, ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
  2. per il mancato rispetto delle prestazioni a favore della collettività, per il mancato rispetto delle prescrizioni per l’esercizio degli impianti, per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla manutenzione e sulle verifiche delle opere, nonché per il ripetuto mancato rispetto del deflusso minimo vitale;
  3. per il mancato pagamento o il pagamento parziale di oltre due annualità consecutive dei canoni previsti;
  4. per cessione dell’utenza effettuata senza il nulla osta o per sub concessioni a terzi, anche parziali, senza il nulla osta;
  5. per il mancato collaudo;
  6. per il mancato adempimento, per due anni consecutivi, degli obblighi derivanti dalla servitù;
  7. per danni gravi all’ambiente causati da un utilizzo degli impianti difforme da quanto previsto dal disciplinare di concessione.

(6)  La decadenza della concessione può essere dichiarata solo previa contestazione scritta al concessionario dei difetti riscontrati e degli inadempimenti rilevati, con contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine adeguato al caso di specie.

(7)  La decadenza della concessione è dichiarata dall’ufficio competente con provvedimento motivato e comunicata al concessionario.

Art. 31  (Smantellamento di impianti)

(1)  Gli impianti oggetto di concessioni non rinnovate, revocate, annullate o dichiarate decadute e non più rilasciate, ovvero di concessioni oggetto di rinuncia da parte del concessionario, sono smantellati dal concessionario uscente a proprie spese.

(2)  Tutte le opere fuori terra (presa, restituzione, edifici, condotte in superficie) sono smantellate a regola d’arte e in conformità alle norme, e le superfici interessate sono ripristinate allo stato originario.

(3)  Il ripristino deve avvenire in modo tale da garantire l’originario uso dei fondi, senza alcuna limitazione.

(4)  Occorre inoltre garantire che le condotte sotterranee non causino più alcun pericolo, anche in termini di stabilità dei pendii.

Art. 32  (Vigilanza e controllo)

(1)  Il controllo sull’applicazione della presente legge e sul rispetto dei disciplinari di concessione spetta alle funzionarie e ai funzionari a tal fine autorizzati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, dalla Ripartizione provinciale Foreste e dalla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, natura e paesaggio, nonché agli organi di controllo dei comuni.

(2)  Le persone incaricate del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

(3)  In caso di derivazione o utilizzazione di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica in assenza di concessione o di altro titolo legittimo, il direttore/la direttrice dell’ufficio competente dispone l’immediata interruzione della derivazione.

Art. 33  (Sanzioni amministrative)

(1)  Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

(2)  Chi contravviene alla disposizione sul ripristino dello stato dei luoghi dopo la cessazione della servitù, di cui all’articolo 14, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 100,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(3)  Chi contravviene alla disposizione sulle lievi modifiche ammissibili di cui all’articolo 19, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.

(4)  Chi contravviene all’obbligo di comunicazione al comune di cui all’articolo 19, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 30)

(5)  Chi contravviene alla disposizione sulle difformità sostanziali di cui all’articolo 20, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

(6)  Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 21, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

(7)  Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 24, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

(8)  Chi contravviene all’obbligo di presentazione di cui all’articolo 25, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.

(9)  Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 9.000,00 euro.

(10)  Chi contravviene alla disposizione sulle verifiche e sulla sicurezza di cui all’articolo 26 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

(11)  Chi contravviene alle disposizioni sullo smantellamento degli impianti di cui all’articolo 31 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000,00 euro a 18.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 300,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.

(12)  In caso di concessione per piccole derivazioni è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro chi:

  1. realizza opere di derivazione abusive;
  2. non rispetta la portata d’acqua residua prescritta;
  3. attua abusivamente varianti sostanziali a derivazioni;
  4. non osserva il periodo di utilizzo e la quantità d’acqua concessa;
  5. deriva senza concessione, 31)
  6. non garantisce la quantità d’acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo ai sensi dell’articolo 13 della Parte 3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, oppure ostacola l’intesa relativa a queste finalità tra i concessionari. 32)

In caso di ripetuta violazione della disposizione di cui alla lettera f) la concessione è revocata. 33)

(13)  La sanzione amministrativa di cui al comma 12 è triplicata per le medie derivazioni.

(14)  In caso di concessione per piccole derivazioni, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro chi:

  1. effettua varianti non autorizzate alle opere di derivazione;
  2. non osserva le prescrizioni generali e speciali della concessione;
  3. mantiene le opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare.

(15)  In caso di concessioni per medie derivazioni la sanzione amministrativa di cui al comma 14 va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

30)
L'art. 33, comma 4, è stato così modificato dall'art. 12, comma 11, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
31)
La lettera e) dell'art. 33, comma 12, è stata aggiunta dall'art. 25, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
32)
La lettera f) dell'art. 33, comma 12, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.
33)
La frase dell'art. 33, comma 12, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 2, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

Art. 34  (Norme transitorie)   delibera sentenza

(1)  Fino all’entrata in vigore del Piano di tutela delle acque e comunque non oltre il 30 giugno 2015 non vengono accettate nuove domande. Fino all’entrata in vigore di tale piano la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio dei comuni, il tavolo di esperti sull’energia e le associazioni ambientaliste più rappresentative dell’Alto Adige, determina i tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili, che sono in ogni caso esclusi dall’utilizzo idroelettrico.

(2)  Alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni già pubblicate all’entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.

(3)  Le domande di concessione per piccole e medie derivazioni, che all’entrata in vigore della presente legge sono ancora pendenti e non ancora pubblicate, saranno trattate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 ai sensi delle disposizioni della presente legge. I richiedenti devono esserne informati e, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, hanno il diritto di integrare i progetti presentati in base alle prescrizioni della presente legge.

(4) Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi per piccole derivazioni di cui all’articolo 15 si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 anche a tutte le domande di concessione per piccole derivazioni di cui al comma 2. 34)

(5) Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate, ferma restando l’accertata ammissibilità delle relative domande di concessione all’atto della loro presentazione. 35)

(6)  La disposizione di cui all’articolo 16, comma 1-bis, si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Il termine ivi previsto inizia a decorrere dalla ricezione di una nuova comunicazione di invito alla firma. 36)

massimeDelibera 14 luglio 2015, n. 834 - Tratti di corsi d'acqua particolarmente sensibili ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 2/2015
34)
L'art. 34, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 12, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
35)
L'art. 34, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
36)
L’art. 34, comma 6, è aggiunto dall’art. 10, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 35  (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici” e della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)

(1)  Il titolo della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”.

(2)  L’articolo 1 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

“Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Pianto di Tutela delle Acque, di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica.”

(3)  Dopo il comma 1-bis dell’articolo 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-ter. In caso di piccoli e medi impianti per la produzione di energia idroelettrica, la cessione di azioni o quote di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Provincia, ad altri soci può avvenire al prezzo delle spese complessive di investimenti (conferimenti, pagamenti in conto capitale e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazione ASTAT, a condizione che gli stessi siano Enti locali.”

Art. 36  (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogati:

  1. i numeri 1), 2) e 3) della lettera c) del comma 1, e i numeri 1), 2) e 3) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 57-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche;
  2. il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche;
  3. la lettera a) del comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

(2)  Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono soppresse le parole: “, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico”.

(3)  Al comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “nonché, se si tratta di derivazioni a scopo idroelettrico, dal direttore dell’Ufficio Elettrificazione”.

(4)  Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “di parti di impianti idroelettrici e”.

(5)  Al comma 1 dell’articolo 1-bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche”.

Art. 37  (Disposizione finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015. 37)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

37)
L'art. 37, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 13, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
indice
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ActionActiona) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
ActionActionb) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Competenze)    
ActionActionArt. 3 (Domanda)
ActionActionArt. 4 (Domande concorrenti)
ActionActionArt. 5 (Ammissione)
ActionActionArt. 6 (Sopralluogo)
ActionActionArt. 7 (Osservazioni)
ActionActionArt. 8 (Conferenza dei servizi)
ActionActionArt. 9  (Valutazione)
ActionActionArt. 10  (Pubblica utilità)
ActionActionArt. 11  (Espropriazione, imposizione di servitù coattive e occupazione)
ActionActionArt. 12  (Indennità di espropriazione)
ActionActionArt. 13  (Esercizio della servitù)
ActionActionArt. 14  (Durata della servitù)
ActionActionArt. 15  (Disponibilità dei fondi per piccole derivazioni)
ActionActionArt. 16  (Concessione)
ActionActionArt. 17  (Dichiarazione di inizio lavori)
ActionActionArt. 18  (Cauzione)
ActionActionArt. 19  (Modifiche)
ActionActionArt. 20  (Collaudo)
ActionActionArt. 21  (Rinnovo di concessioni per medie derivazioni)
ActionActionArt. 22  (Determinazione dell’indennizzo)  
ActionActionArt. 23  (Imprese elettriche integrate e cooperative storiche)
ActionActionArt. 23-bis (Concessioni per piccole derivazioni d’acqua a favore di malghe, rifugi, masi di montagna e alpeggi gestiti in proprio)
ActionActionArt. 23-ter (Concessioni per derivazioni d’acqua su condotte per acqua potabile e su esistenti impianti di irrigazione e innevamento)
ActionActionArt. 24  (Rinnovo di concessioni per piccole derivazioni)
ActionActionArt. 25  (Monitoraggio)
ActionActionArt. 26  (Verifiche e sicurezza)
ActionActionArt. 27  (Modifica e revoca)
ActionActionArt. 28  (Sottensioni)  
ActionActionArt. 29  (Rinuncia)
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ActionActionArt. 34  (Norme transitorie)  
ActionActionArt. 35  (Modifica della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici” e della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
ActionActionArt. 36  (Abrogazioni)
ActionActionArt. 37  (Disposizione finanziaria)
ActionActionc) Legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14
ActionActiond) Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20
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