(1) Il punto 1 della lettera a) dell’allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è così sostituito:
“1) non si possono eseguire variazioni al piano urbanistico che comportino una diminuzione della tutela dell'acqua potabile;”
(2) Dopo il punto 1) della lettera a) dell’allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è inserito il seguente punto 1/bis):
“1/bis) restano ferme le eventuali ulteriori disposizioni di tutela del territorio vigenti nella zona II;”
(3) Il punto 2) della lettera a) dell’allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è così sostituito:
“2) è vietato istituire nuovi insediamenti, se nella zona II non sono presenti insediamenti. Se all’interno della zona II sono già presenti degli insediamenti, questi possono essere lievemente ampliati oppure possono essere istituiti nuovi insediamenti di ridotte dimensioni; a tal fine è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente, rilasciata previa presentazione di specifica perizia idrogeologica relativa al progetto, comprovante che la modifica non comporta pericoli per la fonte idropotabile, nonché previo parere positivo dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche.”
(4) Dopo il punto 2) della lettera a) dell’allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è inserito il seguente punto 2/bis):
“2/bis) è in ogni caso necessario verificare preventivamente se non sia possibile eseguire la variazione al di fuori dell'area di tutela;”