(1) Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2015”.
(1) L’articolo 27 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
„Articolo 27 (Disposizioni transitorie)
1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 7 ottobre 2016 alle presenti disposizioni. Entro il 1° ottobre 2015 deve essere depositato presso il comune di appartenenza il progetto di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.