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p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5i)
Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria

TITOLO I
Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106

Art. 1 (Principi generali)

(1) Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, perseguendo le medesime finalità, quali:

  1. la semplificazione e lo snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
  2. la razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti attraverso:
    1. la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a quelli determinati in applicazione dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti;
    2. la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
    3. la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
    4. la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
    5. la razionalizzazione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici, agli affari generali, provveditorati e contabilità non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate.

(2) Le disposizioni di cui alla presente legge e all’accordo allegato si applicano fermo restando quanto stabilito dagli statuti degli enti cogerenti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2 (Organizzazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)

(1) L’organizzazione e la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito denominato “Istituto” sono disciplinate dalle norme dell’accordo allegato alla presente legge, parte integrante della stessa, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante “Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,.

(2) L’accordo può essere modificato con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra i seguenti enti sottoscrittori: la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

(3) Gli enti sottoscrittori provvedono all’adozione dei provvedimenti spettanti ai sensi dell’accordo, adeguandosi ai principi contenuti nell’articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Art. 3 (Finanziamento)

(1) Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il finanziamento dell’Istituto è assicurato:

  1. dallo Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale, e la ripartizione è fatta annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere;
  2. dal Ministero della Salute, per quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  3. dalle regioni e dalle aziende sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
  4. dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.

(2) Il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato:

  1. da finanziamenti statali e regionali per l’erogazione, da parte dell’Istituto, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
  2. da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
  3. dai redditi del proprio patrimonio;
  4. dagli utili derivanti dalle attività di produzione autorizzate;
  5. dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento.

(3) Le quote percentuali a carico degli enti cogerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall’Istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

  1. consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale (BDN) 50%
  2. consistenza della popolazione residente come da ultimo censimento 20%
  3. numero dei laboratori periferici 15%
  4. estensione della superficie territoriale 15%.

TITOLO II
Istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria

Art. 4 (Finalità)    delibera sentenza

(1) In provincia di Bolzano è istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, con l’obiettivo di assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e delle zoonosi, di garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale, di raccogliere dati epidemiologici e di attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende, mantenere tramite controlli periodici le qualifiche attribuite e garantire il rispetto di tutte le disposizioni in materia di polizia veterinaria. L’implementazione della rete consente un’efficiente mappatura e valutazione del rischio, su cui programmare i controlli ufficiali dei servizi veterinari.

massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 823 - Fissazione dei compensi spettanti alle veterinarie e ai veterinari libero-professionisti per attività svolte nell’ambito della campagna di profilassi obbligatoria - Revoca della deliberazione n. 675/2019

Art. 5 (La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria)   delibera sentenza

(1) Della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria della Provincia autonoma di Bolzano fanno parte:

  1. tutti gli allevamenti e le persone che ne sono responsabili;
  2. le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale nonché i mangimifici;
  3. il Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
  4. il veterinario aziendale;
  5. l’Istituto zooprofilattico sperimentale;
  6. i laboratori presenti in provincia di Bolzano limitatamente alle attività di analisi che afferiscono direttamente o indirettamente all’ambito di applicazione del titolo II della presente legge;
  7. la banca dati dell’anagrafe zootecnica;
  8. la Giunta provinciale;
  9. il Servizio veterinario provinciale;
  10. il Ministero della Salute.
massimeCorte costituzionale - sentenza 9 novembre 2016, n. 270 - Sanità pubblica - prescrizione di misure dettagliate di polizia veterinaria per la lotta contro le malattie infettive trasmissibili - identificazione elettronica delgi animali - disciplina delle movimentazioni come la monticazione - funzioni dei direttori generali delle Aziende sanitarie - competenza statale

Art. 6 (Gestione della rete)

(1) La rete di sorveglianza epidemiologica è gestita dai Servizi veterinari nell’ambito della rispettiva sfera di competenza, ferme restando le competenze del Servizio veterinario provinciale di cui all’articolo 6, comma 1, punto 2), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche, e all’articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, nonché quelle del Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.

(2) Il Servizio veterinario provinciale può delegare al Servizio veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige l’esercizio delle attività di propria competenza o avvalersi dello stesso.

Art. 7 (Competenze della Giunta provinciale)    delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale determina:

  1. i compiti e le responsabilità degli allevatori;
  2. i compiti, le responsabilità, i requisiti professionali e la specifica formazione del veterinario aziendale;
  3. il corrispettivo dovuto al veterinario aziendale e le relative modalità di pagamento;
  4. le modalità e i tempi di attivazione, anche progressiva, della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria.
massimeDelibera 29 novembre 2022, n. 901 - La rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria di cui al Titolo II della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5 Modifica della deliberazione n. 795/2019 del 24 settembre 2019

TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 (Decorrenza dell’accordo)

(1) Le disposizioni dell’accordo allegato alla presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali o provinciali di approvazione dello stesso.

Art. 9 (Attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria)

(1) La data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria viene fissata dalla Giunta provinciale. Da tale data decadono le convenzioni per l’assistenza zooiatrica stipulate dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”)

(1) Dalla data di attivazione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria l’articolo 11 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 11 (Assistenza zooiatrica)

1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige garantisce il servizio di assistenza zooiatrica sul territorio provinciale tramite il veterinario aziendale nell’ambito della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria”.

Art. 11 (Abrogazioni)

(1) Dalla data di efficacia dell’accordo prevista dall’articolo 8, è abrogata la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 11, "Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)" e si applicano comunque i principi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, nelle parti compatibili con l’accordo.

(2) Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 17 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche,
  2. la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche.

Art. 12 (Norme finanziarie)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015.

(2) Alla copertura degli oneri stimati in 1.300.000,00 euro annui a partire dall’anno 2016, derivanti dalla presente legge, si provvede mediante le autorizzazioni di spesa, che saranno disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 10105 a carico dell’esercizio 2016.

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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