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Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO - Approvazione del nuovo statuto della Fondazione "Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO"

Allegato

Dolomiti – Dolomiten – Dolomites - Dolomitis UNESCO - STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1
Denominazione e sede

Per iniziativa delle Province autonome di Bolzano e Trento, delle Province di Belluno, Pordenone e Udine, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto è istituita la Fondazione "Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO", di seguito denominata anche Fondazione.

La Fondazione ha sede legale, fiscale ed amministrativa presso la Provincia di Belluno in sede individuata o, comunque, nel territorio della medesima. Gli Enti di cui al primo comma, rappresentati nel Consiglio di Amministrazione, individuano al proprio interno una sede operativa con una struttura organizzativa di riferimento alla quale fanno capo i rapporti collaborativi con la Fondazione e le attività delle reti funzionali costituite dalla Fondazione con gli Enti fondatori.

Articolo 2
Scopo

Scopo della Fondazione è la conservazione, la comunicazione e la valorizzazione del Bene Dolomiti UNESCO, nel quadro dei principi e delle direttive del Patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti.

La Fondazione assicura direttamente e, tramite i propri Soci fondatori, il conseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia della gestione complessiva.

In particolare, per raggiungere questo scopo, la Fondazione:

a) promuove la cooperazione tra i Soci fondatori, al fine di assicurare l’armonizzazione delle politiche di conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene Dolomiti UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla strategia della gestione complessiva;

b) promuove, sulla base della strategia della gestione complessiva, l'eventuale adozione di nuove misure e strumenti di salvaguardia del Bene Dolomiti UNESCO, e attua azioni comuni attraverso lo sviluppo ed il coordinamento delle attività delle reti funzionali costituite dalla Fondazione con gli Enti fondatori di cui all’articolo 1;

c) cura la comunicazione fra i Soci fondatori ai fini dell’attuazione della strategia della gestione complessiva;

d) promuove e cura tra i Soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti;

e) nel quadro dell’attività di gestione delle reti funzionali, può istituire appositi tavoli tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti per la trattazione di tematiche particolari;

f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;

g) predispone periodici report informativi sullo stato d’attuazione della strategia della gestione complessiva, che sono trasmessi al Comitato internazionale UNESCO e che possono essere consultati dalle autorità, pubbliche e dalle istituzioni private, operanti nel settore, che ne facciano richiesta;

h) trasmette e diffonde la conoscenza del patrimonio UNESCO;

i) promuove, anche attraverso le reti funzionali, la cultura della tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio;

j) organizza direttamente, o in collaborazione con altri soggetti, mostre, conferenze ed altre manifestazioni attinenti alle finalità del Bene Dolomiti UNESCO nonché alla cultura ed all’identità dei contesti territoriali sui quali insiste il Bene Dolomiti UNESCO;

k) esprime parere in materia di pianificazione e programmazione territoriale, con riguardo al Bene Dolomiti UNESCO, secondo quanto previsto dalle normative regionali e provinciali in vigore.

La Fondazione non persegue fini di lucro.

Articolo 3
Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dalle dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori all’atto della costituzione come primo fondo di dotazione.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da ulteriori conferimenti da parte die soci fondatori e sostenitori e da eventuali contributi, donazioni, eredità e legati.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed i relativi organi devono preservarne l’integrità.

Il fondo di gestione è costituito dai conferimenti annuali dei soci fondatori in misura di un quarto per la Provincia autonoma di Bolzano, di un quarto per la Provincia autonoma di Trento, di un quarto ripartito tra la Provincia di Belluno e la Regione Veneto e di un quarto ripartito tra la Provincia di Pordenone, la Provincia di Udine e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dai conferimenti di soci sostenitori e di soggetti pubblici e privati, destinati a perseguire gli scopi della Fondazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.

Articolo 4
Sostenitore

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di sostenitore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed in particolare ai comuni, alle amministrazioni dei parchi, alle università e agli enti di ricerca del territorio Bene Dolomiti UNESCO che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura minima e secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo.

Articolo 5
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l’Organo di revisione;

d) il Collegio dei Sostenitori;

e) il Comitato Scientifico.

Articolo 6
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal legale rappresentante di ciascun Socio fondatore o da un suo delegato che rappresenti, eventualmente anche in ragione dell’incarico istituzionale, i territori montani sui quali insiste il Bene Dolomiti. Tra di essi il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ai sensi del successivo articolo 8.

I consiglieri durano in carica per il periodo in cui ricoprono la carica, o rispettivamente l’incarico, nell’Ente di appartenenza.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Per conseguire le finalità della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) adotta la strategia della gestione complessiva per il conseguimento degli obiettivi indicati dall’articolo 2, assicurando l’armonizzazione delle azioni rispetto alle politiche territoriali e ambientali relative al Bene Dolomiti UNESCO di pertinenza di ciascun territorio e definisce il programma annuale delle attività;

b) stabilisce l’importo annuale del fondo di gestione;

c) adotta il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

d) nomina e revoca il Direttore;

e) adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento dei servizi, nonché tutti gli altri atti regolamentari necessari per il buon funzionamento della Fondazione e le relative modifiche;

f) delibera su ogni altro oggetto d'interesse della Fondazione;

g) delibera su tutte le materie non specificatamente attribuite ad altri organi e, qualora lo ritenga opportuno, delega al Presidente la cura degli atti relativi alla gestione;

h) qualora una questione di carattere ordinario sia urgente, e non sia possibile differirla alla riunione successiva del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione può addivenire, anche previa discussione in videoconferenza, ad una decisione con il voto espresso in modo disgiunto per mezzo di posta elettronica certificata;

i) propone le modifiche statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere di attivare un apposito Forum, inteso come forma di coinvolgimento e di partecipazione degli enti territoriali, degli enti parco e degli enti di gestione delle aree protette, indicendo periodici incontri.

Articolo 7
Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato periodicamente dal Presidente, nonché su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso.

L’avviso di convocazione è notificato a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima del termine fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la notificazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore. La notificazione può avvenire per via telematica o altro mezzo atto a dimostrare l’avvenuta convocazione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

Il Consiglio delibera con la partecipazione di almeno quattro componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e steso su apposito libro, da tenersi secondo le modalità previste per l’omologo libro per le società per azioni.

Ai fini della formazione ed espressione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, i voti dei componenti assumono il seguente valore, espresso in ventiquattresimi:

a) Provincia autonoma di Bolzano: 6 (sei);

b) Provincia autonoma di Trento: 6 (sei);

c) - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: 2 (due);

- Provincia di Pordenone: 2 (due);

- Provincia di Udine: 2 (due);

d) - Regione del Veneto: 3 (tre);

- Provincia di Belluno: 3 (tre).

In caso di parità in una votazione, prevale il voto del Presidente.

Articolo 8
Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato a rotazione tra i propri componenti, osservando il seguente ordine alfabetico espressivo dei territori montani sui quali insiste il Bene Dolomiti UNESCO:

1. Belluno

2. Bolzano

3. Pordenone

4. Trento

5. Udine

e dura in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

b) firma gli atti della Fondazione riservati al legale Rappresentante;

c) sovrintende alla regolare attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente è nominato a rotazione e con durata di tre anni nella persona del componente del Consiglio di Amministrazione del territorio successivo in ordine alfabetico a quello che ha espresso il Presidente.

In assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare al Vicepresidente determinati compiti.

Articolo 9
L’Organo di revisione

I soci fondatori nominano l’Organo di revisione, composto da un minimo di uno ad un massimo di tre revisori dei conti, nonché dai relativi supplenti. Il revisore o i revisori resteranno in carica per un periodo di tre anni ed il loro mandato potrà essere riconfermato per un’ulteriore sola volta.

Il o i revisori dei conti devono essere iscritti negli albi dei revisori dei conti, dei commercialisti o die ragionieri. Non possono essere distolti dal loro incarico, fatto salvo che non adempiano ai loro doveri.

Il revisore o i revisori verificano l’attività di amministrazione della Fondazione ai sensi degli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2407 e 2409 bis del Codice Civile.

Il revisore o i revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per le quali ricevono apposita convocazione.

Redigono una relazione sul bilancio di previsione nonché sul bilancio di esercizio ed esprimono pareri obbligatori sulle variazioni di bilancio. Inoltre prestano consulenza finanziaria al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Il Collegio dei Sostenitori

Il Collegio dei Sostenitori è composto dai Soci fondatori e da tutti i sostenitori della Fondazione, persone fisiche e rappresentanti nominati dai sostenitori persone giuridiche.

Il Collegio dei Sostenitori:

a) fornisce pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione;

b) può proporre l’ammontare dei contributi da versare al fondo di gestione, al fine di poter assumere la qualifica di sostenitore.

Il Collegio dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocato, almeno una volta l’anno, anche al fine di promuovere forme di approfondimento e confronto su tematiche di carattere scientifico o comunque correlati al Bene Dolomiti UNESCO e alla sua gestione.

Articolo 11
Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, composto in linea di massima da cinque componenti, con la funzione di prestare consulenze tecnico-scientifiche ed esprimere a richiesta pareri sulle materie e problematiche di competenza della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può altresì esprimersi sul monitoraggio della gestione e dell’attività di ricerca, con la facoltà di proporre miglioramenti.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni.

Articolo 12
Il Direttore

L’incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile e può essere revocato dal Consiglio stesso, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

Il Direttore cura l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi riguardanti l’amministrazione, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Il Direttore, nei limiti delle previsioni regolamentari, stipula e firma i contratti e gli atti di gestione inerenti l'attività della Fondazione, ferme restando le prerogative del Presidente quale legale rappresentante della Fondazione.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute degli organi collegiali della Fondazione.

Articolo 13
Agevolazioni da parte dei Soci

Allo scopo di contenere i costi, i Soci si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione strutture e spazi funzionali all'attività della stessa, gratuitamente o a tariffe ridotte.

Articolo 14
Durata, scioglimento e devoluzione dei beni

La Fondazione si estinguerà qualora venga meno l’iscrizione delle Dolomiti nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

In tal caso i beni e gli immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, ai Soci fondatori o ai Sostenitori che li hanno forniti.

Articolo 15
Disposizioni richiamate

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 16
Qualifiche relative a persone

Le qualifiche relative a persone che nel presente statuto compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

Articolo 17
Disposizione finale

La Regione del Veneto e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si impegnano a garantire un’adeguata rappresentanza all’interno del Consiglio di Amministrazione ai territori montani sui quali insiste il Bene e che in origine hanno istituito la Fondazione qualora, per effetto di riforme istituzionali, intervenissero variazioni o nuove definizioni delle Province o soppressioni delle stesse.

Qualora si verifichino le condizioni di cui al primo comma, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono espressi in osservanza dei criteri di rotazione territoriale indicati all’articolo 8.

Nell’attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo, saranno assicurate idonee forme di consultazione e partecipazione dei territori interessati dal Bene Dolomiti UNESCO.

 

 

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