(1) Di modificare l’articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 28 aprile 1993, n. 12 “Regolamento sui requisiti dei bagni di fieno” è così sostituito:
“Art. 7 (Avvio delle attività)
1. Il legale rappresentante dell’azienda che intenda aprire un bagno di fieno deve dichiarare per iscritto l’intento di avviare l’attività al sindaco del comune competente per territorio, indicando la sede della struttura.
2. Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui al comma 1) al Servizio igiene e sanità pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente.
3. È rimandata al sindaco la sospensione dell’attività, nel caso gli organi di vigilanza ravvisino la mancanza dei presupposti, riferiti al presente regolamento, per un’attività sicura.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.