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b) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2015, n. 121)
Regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi

1)
Pubblicato nel B.U. vom 12 maggio 2015, n. 19.

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente regolamento, in esecuzione dell’articolo 44, commi 1 e 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, individua:

  1. le attività o la concentrazione delle stesse che, direttamente o per il traffico veicolare indotto, comportano forti emissioni, anche odorigene, e il cui insediamento nell’ambito delle zone per insediamenti produttivi è ammesso solo in zone appositamente individuate;
  2. le attività di commercio al dettaglio non rientranti nella lettera a), rilevanti ai fini della localizzazione nel piano urbanistico comunale;
  3. i criteri per l’individuazione nei piani urbanistici comunali di apposite zone idonee all’insediamento delle attività di cui alle lettere a) e b);
  4. la disciplina dei piani di attuazione delle nuove zone per insediamenti produttivi, nonché dei piani per le zone produttive all’interno delle quali sono previste attività di commercio al dettaglio e di prestazione di servizi.

Art. 2 (Attività che comportano forti emissioni)

(1) Sono considerate attività che comportano forti emissioni le seguenti categorie di attività:

  1. gli impianti IPPC ai sensi della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche;
  2. gli impianti per la produzione di asfalti, gli impianti per il riciclaggio di rifiuti edili, gli impianti per la lavorazione di ghiaia, gli impianti di cogenerazione con una potenza elettrica nominale > 1 MW, gli impianti per la produzione di biogas con una potenza elettrica nominale > 0,3 MW, gli impianti di compostaggio, gli impianti di depurazione acque;
  3. le aziende la cui attività può essere esercitata solo in una zona con classe acustica 5 o 6 ai sensi della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche;
  4. le imprese soggette alla disciplina di cui all’articolo 22/ter della legge.

(2) Ai fini del presente articolo sono considerate attività che generano, direttamente o indirettamente, forti emissioni conseguenti all’elevato traffico veicolare, quelle caratterizzate dalla forte attrattività di un numero elevato di persone e di merci, nonché da un bacino di utenza di carattere sovracomunale, tali da comportare un impatto sui sistemi territoriali della mobilità. Rientrano in tale categoria:

  1. i centri direzionali, fieristici, espositivi e i centri congressi,
  2. le imprese di commercio al dettaglio esercitato nella forma della grande struttura di vendita e del centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento di esecuzione, nonché la concentrazione di esercizi commerciali, anche di dimensioni ridotte, qualora l’insieme delle superfici di vendita corrisponda a quella della media di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento di esecuzione;
  3. le aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio, i centri intermodali e le aree attrezzate per l’autotrasporto.

Art. 3 (Ulteriori attività di commercio rilevanti ai fini della localizzazione nel piano urbanistico comunale)

(1) Ai fini della localizzazione nel piano urbanistico comunale si distinguono le seguenti attività di commercio al dettaglio:

  1. il commercio al dettaglio esercitato nella forma dell’esercizio di vicinato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento di esecuzione.
  2. il commercio al dettaglio esercitato nella forma della media struttura di vendita di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, vigenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento di esecuzione.

Art. 4 (Criteri per l’individuazione di apposite zone produttive)

(1) Le zone produttive idonee all’insediamento delle attività che comportano forti emissioni, di cui all’articolo 2, comma 1, sono da individuarsi mediante modifica del piano urbanistico comunale sulla base dei seguenti criteri:

  1. adeguata distanza da:
    1. insediamenti di tipo residenziale;
    2. strutture sensibili e relative aree di pertinenza, quali attrezzature sanitarie, attrezzature assistenziali ed attrezzature scolastiche;
    3. aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale;
  2. assenza di venti dominanti;
  3. prossimità ad importanti arterie di traffico.

(2) Le zone produttive idonee all’insediamento delle attività che comportano forti emissioni, di cui all’articolo 2, comma 2, e all’articolo 3, sono da individuarsi mediante modifica del piano urbanistico comunale. A tal fine sono da applicare i seguenti criteri:

  1. assicurare un’adeguata distanza dalle attività di cui all’articolo 2, comma 1;
  2. evitare l’insediamento in “aree di superamento” come definite all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
  3. evitare zone non facilmente raggiungibili da aree ad elevata densità insediativa o comunque non facilmente raggiungibili e non collegate al sistema di trasporto pubblico o mediante percorsi pedonali o ciclabili.

(3) Ai fini del mantenimento di una popolazione stabile quale elemento di salvaguardia della coesione sociale e dell’ordinato assetto del territorio e per prevenire fenomeni di isolamento e marginalizzazione, l’insediamento di commercio al dettaglio in zona produttiva deve comunque garantire il mantenimento del servizio di interesse generale costituito dal commercio di vicinato nei centri abitati, considerando in particolare le caratteristiche del territorio ed il grado di accessibilità dei comuni.

Art. 5 (Modifica dei piani urbanistici comunali su iniziativa degli interessati)

(1)Alla modifica dei piani urbanistici, nei casi previsti all’articolo 4, provvede l’ente competente per la zona per insediamenti produttivi, di seguito denominata zona, su propria iniziativa, qualora ritenga che vi sia l’interesse pubblico.

(2) La modifica può inoltre essere chiesta dai proprietari, singoli o associati, degli immobili ubicati in zona. Anche in questo caso l’ente competente valuta la rispondenza della zona o di parte di essa ai criteri di cui all’articolo 4 ed avvia, qualora la valutazione dia esito positivo, la procedura di modifica del piano urbanistico ai sensi dell’articolo 19 della legge. 2)

2)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2016, n. 6.

Art. 6 (Disciplina dei piani di attuazione)

(1)Per le zone all’interno delle quali, a seguito della modifica del piano urbanistico disposta ai sensi dell’articolo 5, sono previste attività di commercio al dettaglio che non rientrano nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 2, lettera b), si prescinde dalla modifica del piano di attuazione approvato, qualora i proprietari delle singole aree intendano utilizzare la sola quota disponibile di cui al comma 4, rapportata al proprio lotto.

(2) I criteri di redazione del piano di attuazione, nuovo o modificato, sono quelli determinati dalla Giunta provinciale in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della legge. Il piano di attuazione contiene quanto previsto all’articolo 38 della legge e le eventuali prescrizioni ai sensi dell’articolo 44/quater della legge. Il piano di attuazione disciplina la distribuzione o la concentrazione delle quote per attività terziarie nonché per attività di commercio al dettaglio all’interno della zona. In caso di piano di attuazione nuovo devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

(3) La predisposizione del piano di attuazione spetta al Comune e, per le zone di competenza provinciale, alla Provincia. È a discrezione del Comune o, per le zone di competenza provinciale, della Provincia assegnare ai proprietari privati la predisposizione del piano di attuazione, qualora sussista un'iniziativa privata. L'iniziativa privata è ammessa quando vi concorrano i proprietari di due terzi dell'area compresa nella zona come modificata ai sensi dell’articolo 5. I proprietari devono allegare uno schema per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni nonché la procura speciale ad un/una rappresentante comune nel procedimento. Il piano di attuazione approvato è notificato al/alla rappresentante dei proprietari, il/la quale, per quanto riguarda le modifiche eventualmente apportate, può presentare entro 30 giorni uno schema modificato per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni e approvato dai proprietari. In caso di piano di attuazione modificato, i proprietari non devono allegare uno schema per la costituzione della comunione o per la divisione materiale dei terreni e l’iniziativa privata è ammessa anche con il concorso di un solo proprietario, qualora il piano di attuazione non comporti modifiche alla disciplina delle aree appartenenti ad altri proprietari o qualora comporti modifiche alla stessa disciplina in merito alle quali gli altri proprietari abbiano manifestato il proprio consenso.

(4) Al procedimento di approvazione del piano di attuazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 34/bis della legge. Prima della formulazione della proposta di piano di attuazione ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 34, comma 1, della legge, devono essere informati, con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge, tutti i proprietari degli immobili presenti nella zona. Gli interessati devono confermare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro disponibilità o meno a cedere tutta o parte della quota disponibile rapportata al proprio lotto, stabilita nella proposta per gli usi terziario o commerciale. La cessione della quota è comunque possibile anche successivamente, purché entro i termini di approvazione fissati all’articolo 32, comma 2 e all’articolo 34, comma 1, della legge. La mancata comunicazione da parte degli interessati entro il predetto termine è da intendersi come diniego alla cessione della quota disponibile per gli usi terziario o commerciale.

(5) Per la formulazione della proposta di piano di attuazione, nel determinare la quota disponibile, va detratta la cubatura concessionata con destinazione “commercio al dettaglio”, nonché quella relativa ai soli locali di vendita nel caso di cubatura concessionata con destinazione diversa dal “commercio al dettaglio”. 3)

3)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2016, n. 6.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

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