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g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)2)
Mobilità pubblica

1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  La presente legge disciplina il trasporto pubblico di persone di interesse provinciale.

(2)  È fatta salva la legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, in materia di impianti a fune.

Art. 2 (Sistema di trasporto pubblico)     delibera sentenza

(1)  Per sistema di trasporto pubblico si intende l’insieme delle reti e dei servizi di trasporto di linea e non di linea.

(2)  I servizi di trasporto di linea sono i servizi autobus, ferroviari, tranviari, funiviari, altri servizi su impianti fissi e sistemi alternativi di trasporto, organizzati in modo continuativo, periodico o temporaneo, con itinerari, fermate, orari e tariffe prestabiliti e rivolti alla totalità degli utenti.

(3)  I servizi di trasporto di linea integrativi sono servizi effettuati su itinerari prestabiliti con fermate e tariffe autorizzate e rivolti alla totalità o a specifiche categorie di utenti. Detti servizi si suddividono in:

  1. servizi sperimentali che introducono sistemi di trasporto tecnologicamente innovativi oppure finalizzati all’accertamento della potenziale domanda;
  2. servizi notturni;
  3. servizi a chiamata per zone a domanda debole con fermate prestabilite, itinerari e orari flessibili;
  4. servizi temporanei in occasione di eventi o manifestazioni particolari;
  5. servizi di carattere stagionale per esigenze di mobilità turistica;
  6. servizi di collegamento aeroportuale.

(4)  I servizi di trasporto di linea atipici, con offerta continuativa o periodica, indifferenziata o rivolti a fasce omogenee di utenti, con itinerari, fermate e orari prestabiliti ed effettuati senza oneri pubblici, si distinguono in:

  1. servizi di gran turismo, svolti per collegare diverse località, al fine di valorizzarne le caratteristiche turistiche, artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche;
  2. servizi commerciali riservati a categorie specifiche di utenti, attivati per il trasporto da e per luoghi di intrattenimento o di altra forma di aggregazione e caratterizzati da rischio imprenditoriale;
  3. altri servizi atipici rivolti ad una fascia omogenea di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio.

(5)  I servizi di trasporto pubblico non di linea sono il noleggio di autobus con conducente e i servizi di taxi e di noleggio con conducente, effettuati a richiesta dell’utenza in modo non continuativo né periodico, su itinerari e con orari non prestabiliti.

(6)  I servizi di trasporto scolastico garantiscono il trasporto di alunni e alunne al di fuori dei servizi di linea.

(7)  I servizi complementari, quali il noleggio di veicoli, velocipedi, parcheggi per l’interscambio, punti informativi, deposito bagagli e sale di attesa attrezzate, integrano funzionalmente il trasporto pubblico di persone.

(8)  Il trasporto pubblico integrato è caratterizzato dall’integrazione di diversi mezzi di trasporto pubblico in un unico sistema tariffario e orario.

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massimeDelibera 30 gennaio 2018, n. 89 - Procedura per la formazione dell'orario nel trasporto pubblico di linea

Art. 3 (Classificazioni)

(1)  I servizi di trasporto di linea si distinguono in base all’ambito territoriale in:

  1. servizi urbani e suburbani, caratterizzati da percorsi brevi, elevata frequenza o fermate ravvicinate;
  2. servizi extraurbani;
  3. servizi interregionali, che collegano il territorio provinciale con una o più Province o Regioni limitrofe;
  4. servizi transfrontalieri, che collegano il territorio provinciale con il territorio di uno stato limitrofo;
  5. servizi internazionali, che collegano due o più Stati.

Art. 4 (Funzioni della Provincia di Bolzano)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia di Bolzano, istituisce i servizi di trasporto pubblico di interesse provinciale.

(2)  La Provincia di Bolzano svolge le funzioni di pianificazione, gestione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi di cui al comma 1.

Art. 5 (Funzioni dei comuni)   

(1)  I comuni:

  1. possono istituire servizi di trasporto pubblico, compresi servizi di trasporto scolastico, di esclusivo interesse comunale;
  2. adottano i regolamenti per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione all’attività di noleggio con conducente;
  3. rilasciano la licenza taxi e l’autorizzazione all’attività di noleggio con conducente;
  4. realizzano le fermate dei servizi pubblici di autobus sul proprio territorio e provvedono alla loro manutenzione, pulizia e sgombero neve. Al di fuori dei centri abitati, qualora non sia presente un marciapiede, alla manutenzione, pulizia e allo sgombero provvede l’ente competente per la manutenzione della strada, 3)
  5. possono istituire, ove necessario, servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia, per i quali deve essere garantito dai richiedenti il servizio di accompagnamento. 4)
3)
La lettera d) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 21, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
4)
La lettera e) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 21, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 6 (Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A.)    delibera sentenza

(1)  La Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. – STA, di seguito denominata STA:

  1. progetta, realizza, acquista e gestisce le infrastrutture, gli immobili e gli impianti di proprietà pubblica per il trasporto di persone, provvedendo alla loro manutenzione e messa a disposizione;
  2. può acquistare e gestire veicoli e materiale rotabile da mettere a disposizione dei gestori di servizio di trasporto pubblico;
  3. provvede alla promozione del trasporto pubblico e sviluppa progetti per l’introduzione di servizi innovativi;
  4. realizza, gestisce e vende spazi pubblicitari con riferimento alle infrastrutture e ai veicoli da lei gestiti ovvero al materiale rotabile gestito da questa società.

(2)  Sono affidate alla STA le seguenti funzioni tecniche e amministrative relative al trasporto pubblico integrato:

  1. progettazione, coordinamento e gestione di un sistema tecnologico unitario e standardizzato;
  2. gestione del sistema tariffario, dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione;
  3. pubblicazione e diffusione dell’orario dei servizi di linea del trasporto pubblico integrato e gestione dell’informazione al pubblico;
  4. ripartizione degli introiti tariffari e di eventuali altri introiti;
  5. raccolta, elaborazione e gestione dei dati relativi all’esercizio dei servizi, dei passeggeri trasportati e delle tariffe.

(3)  La Provincia ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. 5)

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5)
L'art. 6, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 21, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.  Successivamente il comma 3 è stato nuovamente sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

CAPO II
PROGRAMMAZIONE

Art. 7 (Piano provinciale della mobilità)  

(1)  Il piano provinciale della mobilità configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto di persone e definisce i bacini e il fabbisogno finanziario, in coerenza con le strategie socio-economiche e di sostenibilità ambientale.

(2)  Il sistema di trasporto ferroviario costituisce l’asse portante del sistema di trasporto pubblico integrato e pertanto la domanda di mobilità territoriale è orientata verso tale sistema.

(3)  II piano provinciale della mobilità contiene gli obiettivi strategici e i criteri di qualità dei servizi nel campo di mobilità e trasporto pubblico, individuando in particolare le strategie per la riduzione del traffico privato, per l'ottimizzazione della sostenibilità della mobilità, e per l'integrazione modale delle varie modalità di trasporto.

(4)  Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto del piano provinciale della mobilità, i comuni e gli interessati possono presentare osservazioni e proposte. La Giunta provinciale valuta le osservazioni e proposte pervenute ed entro 60 giorni adotta il piano definitivo. Nel caso in cui la Giunta non recepisca le osservazioni e proposte pervenute, ne dà motivazione scritta e la comunica ai proponenti.

(5)  Con cadenza almeno quinquennale è svolta un’indagine sull’origine-destinazione dei flussi di mobilità, suddivisi per le varie modalità di trasporto.

(6)  Decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore, il piano provinciale della mobilità va adeguato alle nuove esigenze, e per le modifiche e gli adeguamenti si applica la procedura di cui al comma 4.

Art. 8 (Bacini)

(1)  6)

(2)  I bacini sono definiti in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, in base alla domanda di mobilità, in coerenza al sistema di cadenzamento ed in funzione dell’interconnessione con le direttrici principali verso i centri urbani maggiori.

(3)  I bacini possono essere ridefiniti in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi.

6)
L'art. 8, comma 1, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della L.P.16 aprile 2020, n. 3.

Art. 9 (Servizi minimi)

(1)  I servizi minimi devono essere qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità, con particolare riferimento:

  1. all’integrazione fra i vari servizi e le differenti modalità di trasporto;
  2. al pendolarismo scolastico e lavorativo;
  3. alla fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
  4. alle esigenze di riduzione del traffico privato e di tutela ambientale;
  5. al trasporto delle persone con disabilità;
  6. alla necessità di servire le località remote e le aree a bassa densità abitativa.

Art. 10 (Programma degli investimenti)

(1)  Il programma triennale degli investimenti definisce le linee guida del settore, con particolare riguardo:

  1. al potenziamento e all’ammodernamento del parco rotabile;
  2. alla progettazione, costruzione e all’ammodernamento di infrastrutture, impianti tecnici e di opere civili;
  3. al trasporto delle persone con disabilità;
  4. alle tecnologie per garantire l’integrazione tariffaria e l’interoperabilità tra le imprese di trasporto;
  5. all’informazione e alla diffusione al pubblico dell’offerta dei servizi.

CAPO III
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

Art. 11 (Procedure di affidamento  dei servizi di bacino)

(1)  I servizi di trasporto pubblico di linea definiti nei bacini sono affidati secondo le procedure previste dall’Unione europea, tenendo conto in particolare, se possibile, delle esigenze delle piccole e medie imprese locali.

(2)  I servizi ferroviari, i servizi urbani e suburbani correlati, i servizi tranviari e funiviari, altri servizi su impianti fissi, i servizi di linea integrativi e i servizi con sistemi alternativi di trasporto possono essere affidati separatamente.

(3)  Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 12 (Contratto di servizio) 

(1)  L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio, stipulati sulla base di un contratto tipo.

(2)  Il Centro Tutela Consumatori Utenti esprime preventivamente un parere sul contratto tipo.

Art. 13 (Durata)

(1)  I contratti di servizio sono conclusi per una durata non superiore a dieci anni per i servizi di trasporto con autobus e non superiore a 15 anni per i servizi ferroviari, i servizi funiviari e altri servizi su impianti fissi. La durata dei contratti di servizio relativi a più modi di trasporto è, al massimo, di 15 anni, se i servizi ferroviari, funiviari o su impianti fissi rappresentano oltre il 50 per cento del valore dei servizi.

(2)  Il bando di gara può prevedere che la durata dei contratti di servizio possa essere prolungata al massimo del 50 per cento, se l’impresa di trasporto fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto pubblico, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni.

Art. 14 (Corrispettivo) 

(1)  La Provincia di Bolzano può ricorrere a modelli di remunerazione a costo netto, costo lordo o forme miste incentivanti.

(2)  Nel caso in cui si ricorre al modello di remunerazione a costo lordo, devono essere previsti adeguati meccanismi incentivanti con l’obiettivo di incrementare gli introiti tariffari e il numero di passeggeri.

(3)  L’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di linea nei singoli bacini è determinato sulla base di un corrispettivo unitario, differenziato per le diverse tipologie dei servizi. Il calcolo del corrispettivo unitario avviene sulla base di un modello di costo standard che tiene conto di tutti i fattori che determinano il costo complessivo del servizio, comprese le quote di ammortamento per l’acquisto di veicoli e materiale rotabile, e che garantisce un adeguato utile.

(4)  Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico di persone d’interesse provinciale vengono destinate a favore del settore trasporto pubblico di persone.

Art. 15 (Obblighi dell’affidatario)    

(1)  L’affidatario dei servizi di bacino:

  1. effettua il servizio come previsto dal contratto;
  2. applica le tariffe di trasporto previste;
  3. gestisce la rete di vendita nel bacino di affidamento;
  4. garantisce la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;
  5. utilizza personale qualificato e materiale idoneo;
  6. applica i vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi di settore;
  7. osserva le disposizioni sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo e trilinguismo di cui allo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione; 7)
  8. rispetta le disposizioni sull’allestimento, il layout e l’utilizzo degli spazi pubblicitari dei mezzi destinati ai servizi pubblici di linea;
  9. adotta sistemi tecnologici funzionali al sistema di trasporto integrato;
  10. garantisce l’utilizzo corretto delle apparecchiature a bordo dei mezzi per l’identificazione puntuale delle corse, per la bigliettazione e l’informazione al pubblico;
  11. adotta sistemi uniformi per il rilevamento dei dati relativi all’esercizio dei servizi e fornisce i relativi dati;
  12. produce ed espone negli spazi predisposti gli orari dei servizi di trasporto;
  13. comunica immediatamente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio;
  14. stipula assicurazioni contro incendio e furto dei beni aziendali e contro i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti a persone, animali e cose trasportate;
  15. consente, ai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, il libero accesso a veicoli, impianti e alla documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell’ambito del contratto di servizio;
  16. si dota della Carta della qualità dei servizi;
  17. vigila sullo stato e sul decoro delle fermate nel bacino di affidamento.
7)
La lettera g) dell'art. 15, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 16 (Subaffidamento)

(1)  L’affidatario può subaffidare, previa autorizzazione, i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari ad altra impresa, per una quota non superiore al 20 per cento. L’impresa subaffidataria ha l'obbligo di garantire il servizio alle stesse condizioni fissate dal contratto di servizio sottoscritto dall'affidatario.

(2)  L’impresa subaffidataria deve essere in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone ed è tenuta a rispettare le norme vigenti in materia, garantendo alle e ai conducenti in ogni caso almeno la stessa retribuzione riconosciuta al personale conducente dell’affidatario.

(3)  L’affidatario e l’impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per quanto riguarda i servizi oggetto del contratto di subaffidamento.

(4)  La decadenza o la revoca dell’affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Art. 17 (Cessione e subentro)

(1)  La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all’affidatario non comportano alcun diritto all’indennizzo a favore dell’affidatario.

(2)  L’impresa subentrante deve assumere il personale dipendente dell’impresa cessante con l’impegno di mantenere nel tempo i diritti acquisiti dal personale dipendente tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali.

(3)  I beni mobili e immobili essenziali acquistati con contributi provinciali devono essere trasferiti secondo le condizioni contrattuali all’impresa subentrante, con l’obbligo di destinazione degli stessi al servizio di trasporto pubblico di persone per la durata residua del contratto. I beni sono ceduti a prezzo di mercato, al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati.

(4)  I beni mobili e immobili non essenziali acquistati con contributi provinciali possono essere ceduti all’impresa subentrante a prezzo di mercato, al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati. Qualora l’impresa affidataria cessante non trasferisca la proprietà di detti beni all’impresa subentrante, essa è tenuta a restituire la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo non ancora ammortizzato.

(5)  In tutti i casi di subentro l’impresa affidataria cessante è tenuta a proseguire il servizio sino all’effettivo subentro della nuova impresa. Per i primi dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.

Art. 17/bis (Trasferimento di beni mobili e immobili strumentali ai servizi di trasporto pubblico dall’affidatario cessante all’affidatario subentrante)

(1)  Il gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente è tenuto, anche in caso di rapporti in essere, in scadenza, scaduti o in regime di proroga, a mettere a disposizione dell’affidatario subentrante, individuato tramite gara o affidamento in house, i beni strumentali alla prestazione dei servizi di trasporto su strada, ferroviari, tranviari, funiviari, anche se locati al gestore dei servizi di trasporto pubblico uscente, nonché tutti gli altri beni strumentali che siano stati acquistati interamente tramite finanziamento pubblico, dal momento che tale condizione configura un vincolo di destinazione per tutto il periodo di vita utile del bene ovvero per il termine espressamente indicato con vincolo di destinazione d’uso. Poiché i servizi di trasporto pubblico sono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti, durante il periodo di trasferimento di 60 giorni di cui al comma 2 il gestore cedente deve continuare a fornire il servizio alle condizioni della concessione in scadenza o scaduta e in regime di proroga, e garantire una transizione senza soluzione di continuità.

(2)  Fermo restando quanto disposto in merito all’indennizzo dalle leggi provinciali, ai fini del calcolo di eventuali indennizzi o corrispettivi a favore del gestore uscente per la messa a disposizione dei beni strumentali di cui al comma 1 si applica la misura 6, punto 3 e seguenti, dell’allegato A della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 28 novembre 2019.

(3)  In caso di mancato trasferimento o di mancata messa a disposizione dei beni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica certificata (PEC), della relativa richiesta della Provincia, resta fermo il diritto di quest’ultima di procedere alla requisizione in uso ai sensi dell’articolo 835 del Codice civile. 8)

8)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3, e successivamente così sostituito dall’art. 34, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 18 (Revoca)

(1)  L’affidamento è revocato con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

  1. modifica o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;
  2. venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell’affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
  3. inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell’utenza, per estensione o intensità;
  4. altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

Art. 19 (Decadenza)

(1)  L’impresa affidataria decade dall’affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, nei seguenti casi:

  1. venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla professione di trasporto persone;
  2. grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto di servizio;
  3. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
  4. gravi irregolarità per quanto attiene la tutela giuridica, normativa e contrattuale del personale dipendente;
  5. mancato inizio del servizio entro la data fissata nel contratto di servizio.

(2)  In caso di decadenza dall’affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’affidatario del servizio, il quale deve risarcire gli eventuali maggiori oneri per il riaffidamento del servizio e gli ulteriori danni.

(3)  La decadenza può essere dichiarata solo previa contestazione scritta all’affidatario dei difetti riscontrati e degli inadempimenti rilevati, con contestuale diffida alla loro eliminazione entro un termine adeguato al caso di specie e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.

Art. 20 (Affidamento in house)

(1)  I servizi possono essere forniti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dalle amministrazioni stesse o da un soggetto su cui le amministrazioni competenti a livello locale, o almeno un’amministrazione competente a livello locale nel caso di un gruppo di amministrazioni, esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture.

Art. 21 (Casi particolari di affidamento – Adeguamento al regolamento (CE) n. 1370/2007)

(1) I contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000,00 euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l’anno possono essere aggiudicati direttamente.

(2) Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, le soglie di cui al comma 1 possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000,00 euro oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l’anno. 9)

9)
L'art. 21 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI LINEA

Art. 22 (Orario)   delibera sentenza

(1)  L’orario dei servizi di trasporto pubblico ha validità annuale, con possibilità di modifica anche durante l’anno; allo stesso è data adeguata pubblicità.

massimeDelibera 30 gennaio 2018, n. 89 - Procedura per la formazione dell'orario nel trasporto pubblico di linea

Art. 23 (Provvedimenti di urgenza)

(1)  Può essere imposto a carico dell’affidatario del servizio l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto:

  1. in caso di calamità naturali o altri eventi eccezionali non prevedibili;
  2. per provvedimenti straordinari e urgenti di tutela ambientale nelle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico.

(2)  L’affidatario ha diritto alla copertura delle spese in relazione ai maggiori oneri derivanti.

(3)  In caso d’interruzione del servizio o di pericolo imminente d’interruzione può essere:

  1. aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico;
  2. prorogato consensualmente un contratto di servizio pubblico;
  3. imposto l’obbligo agli affidatari di fornire determinati servizi di trasporto pubblico.

(3/bis) Le concessioni di trasporto pubblico locale su autobus, in essere alla data del 23 febbraio 2020, comprese le concessioni in regime di proroga, possono essere prorogate a causa degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19 fino ad un massimo di sei mesi dal termine della dichiarazione di emergenza. Resta ferma anche la facoltà di disporre, fino al termine di cui al periodo precedente, ai sensi della lettera a) del comma 3. 10)

(3/ter) L’articolo 22 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, non trova applicazione ai contratti aventi per oggetto l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto. 11)

(4)  Nei casi di cui al comma 3 i contratti hanno una durata non superiore a due anni.

(5)  In caso di mancata attuazione delle direttive e dei programmi d’intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire la circolazione e l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, può essere disposta la modifica o la sospensione del servizio nell’ambito dell’area interessata.

10)
L'art. 23, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3.
11)
L'art. 23, comma 3/ter, è stato inserito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 24 (Utilizzo veicoli)

(1)  L’immatricolazione degli autobus per il servizio di linea è autorizzata dopo la verifica dell’idoneità tecnica e di sicurezza da parte dell’Ufficio provinciale Motorizzazione.

(2)  L’alienazione degli autobus destinati al servizio di trasporto pubblico di linea è soggetta ad autorizzazione.

(3)  Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati nel servizio di linea in casi particolari, dovuti alla carenza di risorse, previa autorizzazione e al massimo per la durata della validità dell’orario o del turno di servizio in vigore.

(4)  Purché non sia pregiudicato il regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea, gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati per servizi fuori linea, previa autorizzazione, se completamente acquistati tramite autofinanziamento oppure, nel caso di acquisto con finanziamenti pubblici, se sono trascorsi almeno 12 anni dalla prima immatricolazione.

(5)  Per ottimizzare l’offerta dei servizi di linea può essere autorizzato l’utilizzo di veicoli fino a nove posti.

(6)  Nelle zone a domanda debole possono essere utilizzati, per i servizi di linea integrativi, veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.

Art. 25 (Servizi di linea integrativi)   delibera sentenza

(1)  I servizi di linea integrativi possono essere autorizzati a seguito di richiesta da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.

massimeDelibera 30 luglio 2019, n. 658 - Utilizzo dei treni di proprietà di STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA per l’esecuzione di servizi ferroviari in occasione di eventi o manifestazioni particolari

Art. 26 (Servizi di linea atipici) 

(1)  I servizi di linea atipici sono autorizzati a seguito di richiesta da parte dei soggetti interessati.

(2)  I servizi di linea atipici che si svolgono integralmente nell’ambito del territorio comunale sono autorizzati dai comuni interessati.

(3)  I servizi di linea atipici non possono sovrapporsi o interferire con i servizi di linea o integrativi di linea.

Art. 27 (Servizi interregionali)

(1)  Per i servizi interregionali che collegano l’Alto Adige con un’altra Provincia o Regione e che si svolgono prevalentemente nel territorio dell’Alto Adige, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia di Bolzano, previa acquisizione di parere o indicazioni da parte delle altre Province o Regioni interessate.

(2)  Per i servizi interregionali che collegano l’Alto Adige con un’altra Provincia o Regione e che si svolgono prevalentemente nel territorio dell’altra Provincia o Regione, la Provincia di Bolzano esprime un parere in merito al percorso, agli orari, alle fermate, alle prescrizioni di carico passeggeri e alle tariffe, limitatamente alle tratte che si svolgono nell’ambito provinciale.

Art. 28 (Servizi transfrontalieri)      delibera sentenza

(1)  I servizi transfrontalieri che hanno origine o destinazione esclusivamente nelle aree individuate come transfrontaliere in Austria e nella Confederazione Svizzera sono autorizzati dalla Provincia di Bolzano previa acquisizione di parere da parte del rispettivo Ministero competente.

(2)  Le imprese di trasporto che effettuano servizi transfrontalieri devono essere in possesso di licenza dell'Unione europea  rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. 12)

(3)  La Provincia può stipulare accordi con le istituzioni pubbliche competenti facenti parte del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, con i cantoni confinanti e i relativi gestori dei servizi.

massimeDelibera 2 agosto 2022, n. 535 - Proroga della convenzione riguardante dell’abbonamento “Euregio Ticket Students” per il trasporto pubblico nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
massimeDelibera 28 settembre 2021, n. 824 - Approvazione della convenzione per l'introduzione dell’abbonamento “Euregio Ticket Students” per il trasporto pubblico nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
massimeDelibera 14 luglio 2020, n. 516 - Approvazione della convenzione per l'implementazione di un biglietto giornaliero per il trasporto pubblico "Euregio 2 Plus"
12)
L'art. 28, comma 2, è stato così modificato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

CAPO V
FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI

Art. 29 (Finanziamento dei servizi di linea)   delibera sentenza

(1) I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono finanziati al 70 per cento dei costi netti del servizio dalla Provincia di Bolzano e al 30 per cento dai comuni interessati. 13)

(1-bis)  Qualora il servizio di linea di esclusivo interesse comunale assuma anche i compiti del servizio di trasporto scolastico, i costi aggiuntivi delle corse previste prevalentemente per alunni e alunne possono essere sostenuti interamente dalla Provincia, in deroga al comma 1. 14)

(2)  Per i servizi di linea integrativi, esclusi i servizi turistici, la Provincia di Bolzano può partecipare al finanziamento del servizio nella misura del 50 per cento dei costi netti del servizio, qualora affidati tramite procedure ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. 15)

(3)  Per i servizi di linea integrativi turistici possono essere concessi contributi a favore dei soggetti richiedenti fino al 50 per cento dei costi netti del servizio, qualora affidati tramite procedure ai sensi della normativa sugli appalti pubblici. 16)

massimeDelibera 30 gennaio 2018, n. 89 - Procedura per la formazione dell'orario nel trasporto pubblico di linea
13)
L'art. 29, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
14)
L’art. 29, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 16, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
15)
L'art. 29, comma 2, è stato così modificato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
16)
L'art. 29, comma 3, è stato così modificato dall'art. 16, comma 7, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 30 (Incentivazione della mobilità sostenibile)     delibera sentenza

(1)  Sono promossi studi, progetti e iniziative, finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentivazione di un trasporto di persone e di una mobilità intermodale sostenibili ed ecocompatibili.

(2) Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa. 17)

(3) Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.  18) 19)

massimeDelibera 28 marzo 2023, n. 271 - Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione della mobilità sostenibile
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1435 - Nuovi criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione delle attività di carsharing
massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 688 - Misure di "Green Mobility"
17)
L'art. 30, comma 2, è stato prima sostiuito dall'art. 21, comma 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Successivamente il comma 3 è stato nuovamente sostituito dall'art. 16, comma 8, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
18)
L'art. 30, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 6, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Successivamente il comma 3 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 9, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
19)
Vedi anche l'art. 10, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 31 (Spese di investimento) 20)    delibera sentenza

(1)  La Provincia può effettuare direttamente o indirettamente investimenti finalizzati a: 21)

  1. promuovere il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione del parco rotabile;
  2. progettare, realizzare e acquistare infrastrutture ed opere, anche situate in territori confinanti;
  3. pianificare ed eseguire interventi, anche in territori confinanti;
  4. incentivare l’uso di beni strumentali e tecnologici per la gestione uniforme della bigliettazione e dell’informazione al pubblico;
  5. migliorare l’efficienza dell’organizzazione e la produttività dei servizi di trasporto; 22)
  6. promuovere la diffusione di tecniche innovative.

(2)  Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico possono essere concessi contributi annuali e pluriennali nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa. 23)

(3)  I contributi possono essere concessi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea e alle società della Provincia operanti nel settore del trasporto pubblico, anche per la copertura degli oneri derivanti dall’accensione di mutui o contratti di leasing. La Provincia di Bolzano è autorizzata a prestare garanzie sull’eventuale mutuo o contratto di leasing.

(4)  Per le società della Provincia sono ammissibili a contributo, nella misura massima del 100 per cento, anche le spese relative ad acquisizioni e operazioni sul capitale sociale in società di interesse provinciale. 24)

massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 688 - Misure di "Green Mobility"
20)
La rubrica dell'art. 31 è stata così sostituita dall'art. 43, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
21)
Il testo tedescodell'alinea dell'art. 31 è stato modificato dall'art. 21, comma 7 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, successivamente è stata così sostituita dall'art. 43, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
22)
La lettera e) dell'art. 31, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 21, comma 8, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
23)
L'art. 31, comma 2, è stato  prima sostituito dall'art. 21, comma 9, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21,successivamente dall'art. 16, comma 10, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21, e dall'art. 43, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
24)
Vedi anche l'art. 10, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 32 (Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni)

(1)  La destinazione d’uso dei beni agevolati non può essere mutata per un periodo massimo di 30 anni. Tale periodo può essere ridotto per determinate categorie di beni d’investimento. Decorsi i termini previsti o quando i beni risultino non più funzionali rispetto all’esercizio del trasporto pubblico, essi possono essere ceduti a titolo oneroso, previa autorizzazione.

(2)  L’alienazione o l’utilizzo in modo difforme dalla normale destinazione, senza autorizzazione, comporta la revoca del contributo in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti al comma 1, salvo quanto specificato all’Art. 46, comma 3. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

(3)  Sono consentiti trasferimenti dei beni agevolati tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubblico, società della Provincia e gestori delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, previa autorizzazione, fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 1. Il trasferimento dei beni comporta anche il trasferimento dell’eventuale ammontare residuo del relativo contributo.

Art. 32/bis (Rafforzamento patrimoniale della società in house SASA Spa)

(1)  Anche al fine di dotare la società in house SASA Spa dei mezzi patrimoniali occorrenti alla prestazione del servizio di trasporto pubblico locale in termini di efficienza, economicità, accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’aumento di capitale della medesima società in house, da attuarsi in parte anche mediante conferimento di beni in natura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2343-ter del Codice civile.

(2)  La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al comma 1 è pari a complessivi 16.659.397,60 euro e comporta un aumento della quota di capitale della Provincia autonoma di Bolzano nella società dal 17,79 per cento all’88,13 per cento.

(3)  I rapporti con la società SASA Spa sono regolati da contratti di servizio che dovranno garantire il controllo analogo di gestione in capo alla Provincia, ente affidante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché livelli di servizi adeguati agli standard di qualità ed efficaci strumenti di verifica di essi. Il contratto di servizio deve altresì garantire i benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

(4)  Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione di cui al comma 2, quantificati in 5.624.966,03 euro per l’esercizio finanziario 2021, vengono coperti mediante corrispettiva iscrizione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio provinciale delle somme dovute dalla società SASA Spa. 25)

25)
L'art. 32/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3.

CAPO VI
INFRASTRUTTURE

Art. 33 (Infrastruttura ferroviaria)

(1)  L’infrastruttura ferroviaria di competenza della Provincia di Bolzano è costituita dall’insieme di infrastrutture, immobili, impianti e tecnologie funzionali allo svolgimento del servizio ferroviario.

(2)  La Provincia di Bolzano assicura il funzionamento integrato, efficace e coordinato delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio provinciale e può, a tal fine, stipulare accordi con lo Stato, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale o altri gestori e con le amministrazioni pubbliche di Regioni e aree confinanti.

(3)  La gestione delle infrastrutture ferroviarie di compentenza della Provincia di Bolzano è affidata alla STA per la durata massima di 30 anni.

(4)  Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria:

  1. è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e del rinnovo dell’infrastruttura stessa;
  2. assegna la capacità dell’infrastruttura ferroviaria alle imprese ferroviarie richiedenti;
  3. è tenuto a formare il personale adibito a mansioni di sicurezza e al rilascio delle relative abilitazioni;
  4. è tenuto a formare il personale delle imprese ferroviarie.

(5)  L’ufficio provinciale competente rilascia l’autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile omologato, previo nullaosta da parte del gestore dell’infrastruttura.

(6)  La gestione dell’infrastruttura ferroviaria è separata dall’esercizio di servizi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie.

Art. 33/bis (Norme in materia di sicurezza ferroviaria)

(1)  In materia di sicurezza dei trasporti ferroviari di interesse provinciale si applicano le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nella rispettiva normativa unionale e statale nonché nei rispettivi atti emanati dall’autorità nazionale sulla sicurezza ferroviaria in relazione allo stato di interconnessione delle linee ferroviarie di interesse provinciale con la rete nazionale. 26)

26)
L'art. 33/bis è stato inserito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 33/ter (Norme in materia di sicurezza tranviaria)

(1)  In materia di sicurezza dei trasporti tranviari di interesse provinciale si applicano le prescrizioni tecniche e procedurali contenute nella rispettiva normativa unionale e statale. 27)

27)
L'art. 33/ter è stato inserito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 34 (Autostazioni, centri intermodali  ed altre infrastrutture)

(1)  Per l’integrazione e l’interscambio tra i diversi mezzi di trasporto sono individuate le aree ed infrastrutture funzionali ai servizi per i passeggeri e alla sosta e circolazione dei mezzi pubblici e privati adibiti al trasporto di persone.

(2)  La Provincia di Bolzano può individuare tali aree all’interno delle zone per attrezzature collettive sovracomunali previste nel piano urbanistico comunale. In difetto di tali zone ovvero in caso di inidoneità delle stesse, la Provincia può richiedere al competente Comune, in regime di convenzione, l’utilizzo di zone per attrezzature collettive comunali già esistenti o da prevedersi con apposita variante al piano urbanistico comunale. In caso di mancato accordo con il competente Comune, la Provincia di Bolzano può procedere di propria iniziativa all’eventuale modifica del piano urbanistico comunale, ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale.

(3)  La Provincia di Bolzano può richiedere ai soggetti interessati, pubblici o privati, l’utilizzo in regime di convenzione di un’infrastruttura idonea per lo svolgimento dei servizi funzionali al trasporto pubblico. In caso di mancato accordo tra le parti, la Provincia di Bolzano può ricorrere al procedimento espropriativo di cui alla legge provinciale sugli espropri.

(4)  Rimesse per il ricovero e la manutenzione dei veicoli e del materiale rotabile o altre infrastrutture, diverse da quelle previste al comma 1 e comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico d’interesse provinciale, possono essere realizzate nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale.

(5)  La gestione di autostazioni e di altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico d’interesse provinciale può essere affidata a imprese che erogano servizi destinati al trasporto pubblico, ai Comuni, alle loro aziende speciali e società e alle società della Provincia.

Art. 35 (Fermate del trasporto pubblico)   delibera sentenza

(1)  Le fermate devono essere autorizzate.

(2)  La fornitura e posa in opera delle pensiline, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate sono disposte sulla base di un programma annuale.

(3)  Qualora i lavori per la realizzazione di nuove fermate o per la messa in sicurezza e l’adeguamento strutturale o la manutenzione straordinaria delle fermate esistenti siano particolarmente gravosi, possono essere concessi contributi sino ad un massimo del 70 per cento delle spese ammissibili.

massimeDelibera 21 giugno 2022, n. 444 - Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione e l’adeguamento delle fermate degli autobus del trasporto pubblico locale

CAPO VII
SISTEMA TARIFFARIO

Art. 36 (Caratteristiche generali del sistema tariffario)                  delibera sentenza

(1)  La Provincia di Bolzano promuove l’integrazione in un unico sistema tariffario dei servizi di trasporto di linea automobilistici, tranviari, funiviari e altri servizi su impianti fissi e dei servizi ferroviari regionali sulle tratte di competenza tariffaria della Provincia di Bolzano.

(2)  Oltre al sistema tariffario integrato, possono essere approvate, anche sulla base di apposite convenzioni, particolari tariffe e condizioni di utilizzo.

massimeDelibera 4 maggio 2023, n. 365 - Sistema tariffario e condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di persone in Alto Adige
massimeDelibera 11 ottobre 2022, n. 732 - Integrazione della prestazione della Mobilcard e della museumobil Card in tessere turistiche - Südtirol Alto Adige Guest Pass
massimeDelibera 8 marzo 2022, n. 146 - Continuazione "EuregioFamilyPass"
massimeDelibera 18 maggio 2021, n. 430 - Estensione „EuregioFamilyPass Alto Adige”
massimeDelibera 11 giugno 2019, n. 477 - Euregio mobilità libera - rinvio ad altre date nell'anno 2019
massimeDelibera 11 giugno 2019, n. 476 - "Bonus pendolari" nel trasporto ferroviario. Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 1434 del 19.12.2017 (modificata con delibera n. 364 del 04.05.2023)
massimeDelibera 13 novembre 2018, n. 1156 - Euregio mobilità libera - giornate d'azione (modificata con delibera n. 1241 del 27.11.2018)
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1434 - "Bonus pendolari" nel trasporto ferroviario
massimeDelibera 14 novembre 2017, n. 1231 - "EuregioFamilyPass"-Linee Guida
massimeDelibera 2 maggio 2017, n. 481 - EuregioFamilyPass
massimeDelibera N. 1242 del 19.07.2010 - Nuovi criteri per la concessione di contributi per servizi di trasporto d’interesse turistico (Articolo 13, comma 7 della legge provinciale del 2.12.1985, n. 16)

Art. 37 (Impianti a fune integrati)

(1)  Gli impianti funiviari non di proprietà della Provincia di Bolzano, che collegano località stabilmente abitate, possono essere integrati nel sistema di trasporto integrato.

(2)  Ai gestori degli impianti funiviari è riconosciuta una compensazione tariffaria, calcolata in base a criteri parametrici che tengano conto delle caratteristiche tecniche e di esercizio degli impianti e in base alle distanze convenzionali.

CAPO VIII
SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 38 (Noleggio autobus con conducente)

(1)  Per l’attività di noleggio autobus con conducente sono disciplinati con regolamento di esecuzione:

  1. le modalità e i requisiti tecnico-organizzativi per il rilascio dell’autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività;
  2. l’istituzione del registro provinciale delle imprese esercenti l’attività di noleggio autobus;
  3. l’esercizio dell’attività;
  4. le modalità di vigilanza e controllo.

Art. 39 (Servizio taxi e noleggio con conducente)     28)

(1)  Per l’attività di servizio taxi e noleggio con conducente sono disciplinati con regolamento di esecuzione:

  1. i criteri per la redazione dei regolamenti comunali per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente;
  2. l’istituzione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
  3. l’istituzione e la composizione della Commissione provinciale per l’accertamento dei requisiti d’idoneità per l’iscrizione nel ruolo di cui alla lettera b);
  4. le materie e le modalità dell’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo di cui alla lettera b);
  5. i requisiti tecnico-organizzativi e finanziari per l’esercizio dell’attività;
  6. le modalità di vigilanza e controllo;
  7. le modalità per servizi di trasporto di persone con disabilità.

(2)  In caso di accertata inattività, che pregiudichi il funzionamento dei servizi pubblici non di linea, la Provincia di Bolzano assegna all’amministrazione comunale inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Provincia di Bolzano, sentito il Comune inadempiente, provvede in via sostitutiva.

Art. 40 (Servizi di trasporto scolastico)        delibera sentenza

(1)  I servizi di trasporto scolastico al di fuori dei servizi di linea sono istituiti per il trasporto di alunni e alunne in possesso dei requisiti previsti.

(2)  I servizi di trasporto scolastico possono essere effettuati con autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.

(3)  I servizi di trasporto scolastico possono essere utilizzati, quando vi siano posti eccedenti, anche da utenti che non appartengono alle categorie per le quali il servizio è stato istituito. È data priorità, nel seguente ordine, ai bambini e alle bambine della scuola materna, agli alunni e alunne non aventi diritto e alle persone anziane residenti nelle località servite, purché in possesso di uno specifico titolo di viaggio di categoria.

(4)  Il transito degli autoveicoli per i servizi di trasporto scolastico è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili e previo consenso del proprietario o di chi lo rappresenta. I relativi presupposti e procedure sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(5)  I servizi di trasporto scolastico sono affidati con procedura di gara a imprese in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone.

massimeDelibera 10 gennaio 2023, n. 6 - Criteri per i servizi di trasporto scolastico e per i servizi di trasporto per bambine e bambini delle scuole dell’infanzia

CAPO IX
ATTIVITÀ AERONAUTICA

Art. 41 (Gestione)

(1)  La Provincia di Bolzano può concedere la gestione di avio ed elisuperfici a società adeguatamente qualificate nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea.

Art. 42 (Servizi aerei)

(1)  La Provincia di Bolzano provvede a coordinare i servizi aerei per l’adempimento delle proprie competenze.

CAPO X
RAPPORTI CON L’UTENZA

Art. 43 (Informazione)

(1)  All’utenza è garantita la piena informazione circa le modalità di prestazione ed utilizzo dei servizi secondo standard uniformi.

(2)  La Provincia di Bolzano promuove l’istituzione di una rete capillare per la vendita dei titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e l’istituzione di punti d’informazione e di riferimento, ai quali possono essere attribuite funzioni collegate alla mobilità e altre funzioni.

(3)  Per la realizzazione e la partecipazione a iniziative per l’informazione dell’utenza possono essere concessi contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.

Art. 44 (TITOLO di viaggio)

(1)  Chi utilizza i servizi di trasporto pubblico di linea deve munirsi di valido titolo di viaggio, che deve essere conservato per la durata dell’intero percorso sino alla fermata di discesa ed essere esibito a richiesta del personale incaricato al controllo.

(2)  Sui treni provinciali sono ammessi anche i titoli di viaggio ordinari interregionali, nazionali ed internazionali, emessi dalle imprese operanti in provincia di Bolzano o da altri gestori, purché siano stati stipulati relativi accordi con la Provincia di Bolzano.

Art. 45 (Carta della qualità dei servizi)

(1)  Le imprese affidatarie di contratti di servizi di trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 11 devono dotarsi della Carta della qualità dei servizi con i contenuti minimi stabiliti con regolamento, che deve anche contemplare i diritti e i doveri di passeggere e passeggeri.

(2)  La Carta della qualità dei servizi è redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

CAPO XI
SANZIONI

Art. 46 (Sanzioni a carico delle imprese  di trasporto pubblico di linea)

(1)  L’impresa di trasporto che non effettua il servizio secondo l’orario approvato è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

(1/bis)  L’impresa di trasporto che effettua servizi senza la rispettiva autorizzazione, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 29)

(1/ter)  L’impresa di trasporto che non applica in modo corretto le tariffe di viaggio approvate o autorizzate, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro. 30)

(1/quater)  L’impresa di trasporto che non utilizza in modo corretto le apparecchiature per la gestione dei titoli di viaggio e l’informazione al pubblico, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro. 31)

(2)  Chi utilizza autobus non autorizzati è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

(3)  L’effettuazione di servizi fuori linea, con mezzi agevolati, senza l’autorizzazione comporta la revoca del contributo nella misura del cinque per cento per ogni violazione accertata fino alla revoca totale dello stesso.

29)
L'art. 46, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
30)
L'art. 46, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
31)
L'art. 46, comma 1/quater, è stato inserito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 47 (Sanzioni relative alla sicurezza e regolarità  dei servizi pubblici di trasporto)

(1)  32)

(2)  Chi trasgredisce le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative previste, aumentate del 300 per cento, salvo quanto previsto specificamente nella presente legge.

32)
L'art. 47, comma 1, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della L.P.27 marzo 2020, n.2.

Art. 48 (Sanzioni a carico degli esercenti il servizio  noleggio di autobus con conducente)

(1)  Nei casi di violazione della disciplina relativa al noleggio di autobus con conducente si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, e dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, e successive modifiche.

(2)  Chi utilizza autobus non autorizzati è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

(3)  Chi effettua servizi di noleggio di autobus con conducente senza l’autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

(4)  In caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’autorizzazione, all’esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonché alla qualità del servizio e ai reclami, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità adotta i seguenti provvedimenti, da annotarsi nel registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio:

  1. ammonizione;
  2. sospensione dell’autorizzazione;
  3. revoca dell’autorizzazione.

(5)  L’ammonizione consiste nell’invito ad eliminare, entro un termine perentorio e ragionevole, le violazioni riscontrate.

(6)  L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni nei seguenti casi:

  1. a fronte di almeno quattro ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’esposizione del contrassegno, alla qualità del servizio e ai reclami;
  2. a fronte di almeno due ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati.

(7)  Qualora l’impresa commetta due o più infrazioni gravi al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni.

(8)  L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è revocata quando l’impresa:

  1. non è più in possesso dei requisiti;
  2. effettua il servizio nonostante la sospensione dell’autorizzazione;
  3. incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.

Art. 49 (Sanzioni a carico degli esercenti il servizio taxi  e il servizio noleggio con conducente)

(1)  Nei casi di violazione della disciplina del servizio taxi e servizio noleggio con conducente si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

(2)  Chi effettua il servizio taxi e il servizio noleggio con conducente senza l’autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

(3)  La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comporta la sospensione da uno a 30 giorni o, in caso di reiterazione, da uno a 90 giorni della licenza per l’esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco/dalla sindaca del comune che ha rilasciato la licenza.

(4)  La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comporta la sospensione da uno a 30 giorni o, in caso di reiterazione, da uno a 90 giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. La sospensione è disposta dal sindaco/dalla sindaca del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

(5)  L’irrogazione di tre sanzioni nell’arco di un quinquennio, con sanzione di sospensione complessiva della licenza superiore a 90 giorni, comporta la revoca della licenza per l’esercizio del servizio taxi, in caso di violazione dell’obbligo di prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell’ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in particolare per le zone montane.

(6)  L’irrogazione di tre sanzioni nell’arco di un quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura in caso di violazione:

  1. dell’obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza, nell’ambito dell’area comunale o dell’area sovracomunale definita con apposita convenzione;
  2. del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  3. del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

(7)  La revoca è dichiarata dal sindaco/dalla sindaca del comune che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione.

Art. 50 (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi  di trasporto pubblico)   

(1)  Chiunque utilizza i servizi di trasporto pubblico di linea è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche. Chi viola tali disposizioni, è tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa prevista, aumentata del 300 per cento, salvo quanto previsto dal presente articolo.

(2)  Chi trasgredisce le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.

(3)  Chi danneggia, deteriora o insudicia i mezzi, i locali, le stazioni e le fermate del trasporto pubblico nonché i loro arredi ed accessori, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni.

(4)  Qualora l’utente compia atti tali da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio di trasporto pubblico nonché l’incolumità degli altri utenti, il personale incaricato al controllo e il/la conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora questo sia nominativo, e di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.

(4/bis)  Qualora l’atto di cui al comma 4 costituisca violazione delle vigenti disposizioni provinciali per fronteggiare emergenze epidemiologiche, l’utente trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00 euro. La sanzione amministrativa viene irrogata dal personale incaricato del controllo. 33)

(5)  Chi utilizza i servizi di trasporto di linea sprovvisto di regolare titolo di viaggio è tenuto a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice ed è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 30,00 euro a 240,00 euro.

(6)  Chi utilizza i servizi di trasporto di linea munito di titolo di viaggio nominativo ceduto o di titolo di viaggio contraffatto e chi è colto in flagranza a cedere un titolo di viaggio nominativo, è tenuto a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e al pagamento di una sanzione amministrativa da 60,00 euro a 400,00 euro, fatte salve le disposizioni penali. L’utilizzo di un titolo di viaggio nominativo ceduto e la constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comportano in ogni caso il ritiro del documento da parte del personale incaricato al controllo.

(7)  La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è annullata se:

  1. l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostra all’azienda esercente il servizio, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali spese amministrative;
  2. l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostra all’azienda esercente il servizio, entro i successivi cinque giorni dal fatto, la propria identità e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali spese amministrative;
  3. l’utente che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito ma non convalidato, regolarizza la propria posizione immediatamente oppure entro cinque giorni dalla contestazione, mediante il pagamento, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, della somma di 10,00 euro quali spese amministrative.

(8)  La sanzione amministrativa di cui al comma 6 è annullata, se l’utente in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria, utilizza i servizi di trasporto pubblico munito di titolo di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria di un altro componente familiare, dimostra all’azienda esercente il servizio, entro cinque giorni dal fatto, il possesso del proprio titolo di viaggio e provvede contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali spese amministrative.

(9)  Nei casi di cui ai commi 5 e 6 all’utente è consentito regolarizzare la propria posizione immediatamente oppure entro cinque giorni dalla contestazione, mediante il pagamento di una somma pari all’importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima.

(10)  Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi precedenti, l’addetto al controllo incaricato dall’impresa di trasporto, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al/alla legale rappresentante dell’impresa esercente il servizio di trasporto, il/la quale emette l’ordinanza ingiunzione.

(11)  I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle imprese di trasporto. Il 50 per cento di detti proventi deve essere destinato al miglioramento delle attività di controlleria e di assistenza alla clientela e alle informazioni relative al servizio e ai punti vendita, sulla base di un programma che le imprese di trasporto sono tenute a presentare annualmente.

(12)  Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT.

33)
L'art. 50, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 51 (Sanzioni per passaggi commerciali)

(1)  Chiunque organizza, promuove, pubblicizza e fornisce passaggi commerciali senza autorizzazione o licenza per il trasporto di persone è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

CAPO XII
MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 52 (Vigilanza e controllo)

(1)  Il personale incaricato della Ripartizione provinciale Mobilità vigila sull’osservanza della presente legge.

(2)  All’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’Art. 49 provvedono i comuni.

(3) All’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 50, alla relativa contestazione immediata nonché alla riscossione immediata degli importi provvedono le persone formalmente incaricate dalla ripartizione provinciale mobilità o dalle imprese di trasporto. Le imprese di trasporto applicano le relative sanzioni amministrative agli utenti. 34)

(4)  Per l’accertamento delle infrazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

34)
L'art. 52, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 53 (Controlli sull’esercizio  e sulla qualità dei servizi pubblici)

(1)  Le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo sull’esercizio dei servizi di trasporto e sul livello della qualità del servizio erogato spettano al personale dipendente della Ripartizione provinciale Mobilità, appositamente autorizzato.

(2)  Il personale di cui al comma 1 può effettuare appositi controlli e, a tal fine, richiedere alle imprese di trasporto i dati di esercizio necessari, relativi allo svolgimento e alla gestione dei servizi. Il personale addetto ai controlli ha libero accesso ai veicoli, alle rimesse e alle officine, previa esibizione di apposita tessera di servizio.

(3) Le imprese di trasporto sono tenute a fornire tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici necessari all’effettuazione dei controlli. 35)

35)
L'art. 53, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 21, comma 10, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

CAPO XIII
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 54 (Contributi per spese di viaggio)     delibera sentenza

(1)  Possono essere concessi contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che per almeno 120 giorni all’anno devono spostarsi per motivi di lavoro:

  1. dalla dimora abituale situata in uno Stato dell’Unione europea o nella Confederazione Svizzera al posto di lavoro, situato in provincia di Bolzano;
  2. dalla dimora abituale situata in provincia di Bolzano al posto di lavoro, situato in uno Stato dell’Unione europea o nella Confederazione Svizzera.

(2)  Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in condizioni disagiate.

(3)  Il contributo è calcolato unicamente per il percorso situato sul territorio provinciale.

massimeDelibera 17 ottobre 2023, n. 904 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di agevolazioni per spese di viaggio a lavoratrici e lavoratori dipendenti

Art. 55 (Commissione provinciale d’esame  per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)

(1)  Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è istituita la Commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, composta da:

  1. un funzionario/una funzionaria della Ripartizione Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore all’ottava, che la presiede;
  2. un esperto/un’esperta di sicurezza stradale della Ripartizione Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;
  3. un esperto/un’esperta nelle materie “diritto” o “gestione commerciale e finanziaria d’azienda” della Ripartizione Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

(2)  La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni.

Art. 56 (Revoca delle autorizzazioni  di revisione)

(1)  Le autorizzazioni relative ai compiti di revisione periodica dei veicoli di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, sono revocate:

  1. in caso di almeno cinque reiterate violazioni delle prescrizioni vigenti;
  2. se a seguito di un episodio eclatante viene meno il rapporto fiduciario.

Art. 57 (Passaggi non a carattere commerciale)

(1)  È consentito organizzare, promuovere, pubblicizzare e fornire passaggi non a carattere commerciale.

(2)  È vietato ai soggetti privi di autorizzazione o licenza organizzare, promuovere, pubblicizzare e prestare servizi, comunque denominati, di trasporto di persone, dietro corrispettivo e su richiesta delle stesse.

CAPO XIV
NORME FINALI

Art. 58 (Attuazione) 36)      delibera sentenza

(1)  Con regolamento di esecuzione sono determinati:

  1. la ripartizione delle competenze all’interno della struttura amministrativa della Provincia di Bolzano;
  2. i contenuti specifici e le modalità di formazione del piano provinciale della mobilità;
  3. i contenuti minimi del contratto di servizio di bacino;
  4. i compiti del gestore di infrastrutture inerenti alla mobilità;
  5. le disposizioni per l’istituzione e la gestione delle fermate del trasporto pubblico;
  6. i presupposti e le procedure per l’agibilità delle strade non pubbliche;
  7. la disciplina dell’attività di noleggio autobus;
  8. la disciplina dell’attività di taxi e noleggio con conducente;
  9. le disposizioni inerenti la gestione delle strutture e dei servizi aeroportuali;
  10. le disposizioni per l’informazione all’utenza e le reti di vendita;
  11. i contenuti minimi della Carta della qualità dei servizi.

(2)  La Giunta provinciale:

  1. adotta il piano provinciale della mobilità;
  2. fissa i criteri per i servizi minimi;
  3. approva il programma triennale degli investimenti;
  4. approva il contratto tipo per i contratti di servizio;
  5. determina le procedure per la formazione dell’orario;
  6. fissa i criteri per l’utilizzo dei veicoli;
  7. fissa i criteri per le autorizzazioni dei servizi di linea integrativi e dei servizi di linea atipici;
  8. definisce il sistema tariffario e le condizioni di utilizzo dei servizi;
  9. fissa i criteri per il calcolo della tariffa di compensazione da applicare agli impianti a fune integrati;
  10. 37)
  11. fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni e in conformità ai regolamenti esistenti relativi ai servizi di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione e i criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia. Tali criteri prevedono la partecipazione dei genitori come accompagnatori. 38)
massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 562 - Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli
37)
La lettera j) dell'art. 58, comma 2, è stata abrogata dall'art. 31, comma 1, lettera d), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
38)
La lettera k) dell'art. 58, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 21, comma 11, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 59 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogati:

  1. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37;
  2. la legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e successive modifiche;
  4. la legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, salvo l'articolo 3/ter della stessa legge e quanto disposto in via transitoria dall’Art. 60 , comma 1, della presente legge;  39)
  5. la legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28;
  6. l’articolo 10 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, e successive modifiche;
  7. l’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2;
  8. l’articolo 9 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14.
39)
La lettera d) dell'art. 59, comma 1, è stata così modificata dall'art. 21, comma 12, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 21, comma 13, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21

Art. 60 (Norme transitorie)   delibera sentenza

(1)  Fino al momento della produzione degli effetti dei contratti di servizio stipulati ai sensi dell’articolo 12 della presente legge, prevista al massimo entro novembre 2018, rimangono in vigore le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 1, il comma 6 dell’articolo 3, gli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 16 e 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche.

(2)  Le concessioni per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza provinciale, che sono in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia sino alla loro naturale scadenza.

(3)  L’adozione dei regolamenti per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione all’attività di noleggio con conducente da parte dei comuni dovrà avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla legge.

massimeDelibera 24 maggio 2016, n. 562 - Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli

Art. 61 (Norma finanziaria)

(1)  La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge provinciale.

 

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