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Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Indicazioni per il risconoscimento delle offerte formative extrascolastiche dalle scuole in lingua tedesca

Allegato 1

Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole del primo ciclo di istruzione in lingua tedesca

Disposizioni generali

1. Nel determinare l’orario scolastico settimanale, le scuole si avvalgono della loro autonomia organizzativa al fine di concedere alle alunne e agli alunni un esonero temporaneo per la partecipazione ad attività formative presso la Scuola di musica e a eventuali altre attività riconosciute.

2. Nell’ambito del limite massimo stabilito dalla norma vigente, l’esonero temporaneo obbligatorio per la partecipazione alle attività formative offerte dalla Scuola di musica corrisponde al numero delle unità didattiche della stessa scuola senza riferimenti dettagliati riguardanti la durata.

3. Qualora le scuole utilizzino in alcune classi tutte le ore della quota riservata alle discipline che qualificano la tipologia della scuola (p. es. in classi a indirizzo musicale), in linea di principio, possono escludere l’esonero temporaneo delle alunne e degli alunni per la partecipazione ad attività formative presso le Scuole di musica ed eventuali altre attività extrascolastiche.

Direttive organizzative:

1. Il dirigente del Dipartimento istruzione e formazione tedesca nomina una commissione che effettua un accreditamento delle istituzioni extrascolastiche operanti a livello provinciale con l’indicazione delle attività formative riconosciute. Vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) conformità dell’attività formativa con la funzione educativa del primo ciclo di istruzione e delle indicazioni provinciali;

b) chiarezza e trasparenza sull’istituzione extrascolastica concernente lo stato giuridico, la forma di organizzazione e l’eventuale appartenenza a un’organizzazione maggiore;

c) attività pluriennale nel rispettivo ambito formativo;

d) trasparenza sulle/sui responabili delle attività formative extrascolastiche e la loro qualifica;

e) eventuale collaborazione con le scuole finora di successo.

Le scuole possono effettuare ulteriori accreditamenti con riguardo al loro profilo scolastico secondo criteri paragonabili a quelli che vengono applicati a livello provinciale. In sede di selezione delle offerte formative exrtascolastiche e dell’ulteriore accreditamento, le scuole tengono conto delle attività pluriennali dell’istituzione nel corrispondente ambito formativo all’interno del terrritorio della scuola.

2. Le scuole determinano i seguenti criteri nel piano dell’offerta formativa:

a) esatta durata e modalità organizzative delle offerte formative della scuola nell’ambito della quota obbligatoria;

b) durata effettiva degli esoneri temporanei che possono essere concessi ad alunne e alunni per la partecipazione ad attività formative extrascolastiche riconosciute dalla scuola;

c) riferimenti alle attività effettive che la scuola intende riconoscere;

d) moduli, scadenze e indicazioni per le domande fatte dalle associazioni sportive o da altre istituzioni extrascolastiche per comunicare alle scuole le loro offerte formative o per fare richiesta di accreditamento aggiuntivo.

La selezione delle offerte formative extrascolastiche riconosciute e dell’accreditamento aggiuntivo avviene tramite il consiglio scolastico oppure una commissione nominata dallo stesso.

3. Le scuole pubblicano i seguenti contenuti e moduli:

a) elenchi delle attività formative extrascolastiche riconosciute con l’indicazione delle formative istituzioni extrascolastiche accreditate;

b) moduli, scadenze e condizioni per le domande che gli esercenti la potestà genitoriale possono inoltrare per ottenere l’esonero temporaneo ai fini della partecipazione degli alunni /delle alunne ad attività formative extrascolastiche;

c) moduli e scadenze per la certificazione relativa alla partecipazione effettiva alle attività formative extrascolastiche.

4. La frequenza di attività formative extrascolastiche, riconosciute nell’ambito dell’esonero dalle attività d’insegnamento obbligatorie, è parte integrante dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni. Gli stessi sono obbligati alla frequenza regolare di queste attività. In caso di mancato rispetto di questa disposizione, la scuola è autorizzata a revocare in ogni momento l’esonero e a reinserire le alunne e gli alunni già esonerati nelle attività scolastiche ordinarie. In caso di frequenze irregolari o interruzioni di queste attività, i dirigenti delle istituzioni extrascolastiche sono obbligati a comunicarlo subito alla scuola.

5. Quanto alla partecipazione effettiva alle attività formative riconosciute, le scuole stabiliscono periodi e modalità per la trasmissione della conferma da parte dell’istituzione extrascolastica. Poiché le attività formative extrascolastiche riconosciute fanno parte dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni, vengono prese in considerazione per il calcolo della validità dell’anno scolastico.

6. Le alunne/gli alunni che fruiscono dell’esonero temporaneo dall’insegnamento scolastico per la frequenza delle attività formative riconosciute e la cui giornata scolastica di conseguenza inizia più tardi o finisce in anticipo, entrano nella scuola e ne escono secondo le stesse regole e condizioni valide all’avvio e al termine delle lezioni ordinarie. Alla mano pubblica non possono sorgere costi aggiuntivi.

Allegato 2

Indicazioni per il riconoscimento delle offerte formative extrascolastiche da parte delle scuole del secondo ciclo di istruzione in lingua tedesca

Disposizioni generali

1. L’esonero temporaneo del secondo ciclo di istruzione può riguardare solo una parte delle ore annuali di una o più discipline, degli ambiti interdisciplinari o degli ambiti di competenze delle scuole professionali provinciali.

2. Le alunne e gli alunni esonerati dalla frequenza delle offerte formative riconosciute sono obbligati ad acquistare autonomamente le competenze eventualmente mancati nelle discipline rientranti nell’esonero e a sottoporsi come le altre alunne e gli altri alunni alle verifiche riguardanti i rendimenti scolastici. La valutazione di tutte le discipline e degli ambiti di competenza rimane di esclusiva competenza della scuola.

Direttive organizzative:

1. Il dirigente del Dipartimento Istruzione e formazione tedesca nomina una commissione che effettua un accreditamento delle istituzioni extrascolastiche operanti a livello provinciale con l’indicazione delle formative riconosciute. Vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) conformità dell’attività formativa con la funzione educativa del secondo ciclo di istruzione e delle indicazioni provinciali;

b) chiarezza e trasparenza sull’istruzione extrascolastica concernente lo stato giuridico , la forma di organizzazione l’eventuale appartenenza a un’organizzazione maggiore

c) attività pluriennale nel rispettivo ambito formativo;

d) trasparenza sulle/sui responsabili delle attività formative extrascolastiche e la loro qualifica;

e) eventuale collaborazione con le scuole finora di successo.

Le scuole possono effettuare ulteriori accreditamenti con riguardo al loro profilo scolastico secondo criteri paragonati a quelli che vengono applicati a livello provinciale.

2. Le scuole determinano i seguenti criteri nel piano dell’offerta formativa:

a) possibilità e misura concreta dell’esonero per la frequenza di attività formative riconosciute; la misura ammonta da 0 a un massimo di 57 delle ore annuali e può essere diversa nelle singole discipline principali;

b) riferimenti e criteri sulle attività che la scuola intende riconoscere in riferimento alla sua funzione formativa generale, alle indicazioni provinciali al profilo scolastico;

c) condizioni per l’esonero delle singole alunne e dei singoli alunni nonché per la revoca dell’esonero.

3. Le decisioni sulla scelta delle istituzioni extrascolastiche indicate nelle legge o accreditate a livello provinciale e delle loro attività formative, per la cui frequenza la scuola vuole rendere possibile un esonero nonché un eventuale ulteriore accreditamento a livello scolastico, avviene tramite il Consiglio d’ istituto o, su proposta del Consiglio di direzione, tramite il dirigente scolastico nelle scuole professionali provinciali.

4. Le scuole pubblicano i seguenti contenuti e moduli:

a) elenchi delle attività formative extrascolastiche riconosciute con indicazione delle istituzioni extrascolastiche per le quali possono essere concessi gli esoneri;

b) eventuali indicazioni, se e a quali condizioni è possibile un esonero anche per attività formative non rientranti tra quelle indicate nella legge o non offerte a livello provinciale o scolastico dalle istituzioni accreditate;

c) moduli, scadenze e condizioni per le domande che gli esercenti la potestà genitoriale o le alunne e gli alunni maggiorenni possono inoltrare per ottenere l’esonero temporaneo ai fini della partecipazione ad attività formative extrascolastiche;

d) moduli e scadenze per la certificazione riguardanti la misura per una partecipazione effettiva alle attività formative extrascolastiche.

5. La frequenza di attività formative extrascolastiche, riconosciute nell’ambito dell’esonero dalle attività d’insegnamento obbligatorie, è parte integrante dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni. Gli stessi sono obbligati alla frequenza regolare di queste attività .In caso di mancato rispetto di questa disposizione, la scuola è autorizzata a revocare in ogni momento l’esonero e a reinserire le alunne e gli alunni già esonerati nelle attività scolastiche ordinarie. In caso di frequenza irregolare o interruzioni di questa attività, i responsabili delle istituzioni scolastiche sono obbligati a comunicarlo subito alla scuola.

6. Quanto alla partecipazione effettiva alle attività formative riconosciute, le scuole stabiliscono periodi e modalità per la trasmissione della conferma da parte dell’istituzione extrascolastica. Poiché le attività formative extrascolastiche riconosciute fanno parte dell’orario annuale personalizzato delle alunne e degli alunni, vengono prese in considerazione per il calcolo della validità dell’anno scolastico.

7. Le alunne/gli alunni che fruiscono dell’esonero temporaneo dall’insegnamento scolastico per la frequenza delle attività formative riconosciute e la cui giornata scolastica di conseguenza inizia più tardi o finisce in anticipo, entrano nella scuola e ne escono secondo le stesse regole e condizioni valide durante le lezioni ordinarie. Alla mano pubblica non possono sorgere costi aggiuntivi.

 

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