(1) Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“2. La patente della I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore ai 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima di tale combinazione non superi i 3.500 kg.”
(2) Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 2/bis e 2/ter:
“2/bis. La patente di guida della I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg.
2/ter. La patente della I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.”
(3) Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“3. La patente della II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della III categoria con limitazioni o della III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero; questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali.”
(4) Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 3/bis, 3/ter e 3/quater:
“3/bis. La patente della II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di:
- complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria con limitazione e da un rimorchio o un semirimorchio con una massa massima autorizzata superiore ai 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;
- complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg.
3/ter. La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della categoria III con limitazione o della categoria III, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.
3/quater. La patente della II e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg.”
(5) Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“4. La patente della III categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.”
(6) Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 4/bis, 4/ter e 4/quater:
“4/bis. La patente della III e IV categoria con limitazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria con limitazione e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg.
4/ter. La patente della III categoria abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero.
4/quater. La patente della III e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore ai 750 kg.”
(7) Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“5. La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli della I, II o III categoria, se il conducente ha la relativa abilitazione, quando trainano un semirimorchio o un rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie.”
(8) Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“6. La patente della V categoria abilita alla navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia marine dalla costa, su moto d’acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a 24 metri e con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 CV, sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a:
- 750 cc, se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta;
- 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo;
- 2.000 cc, se a ciclo diesel.”
(9) Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:
“7. Sono rimorchi leggeri quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg.”