1. Non sono ammessi alle sovvenzioni:
a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;
b) i corsi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
c) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;
d) le iniziative di singole associazioni sportive, se la partecipazione non è aperta anche a soggetti non facenti parte del medesimo sodalizio;
e) i corsi finalizzati al conseguimento di un’idoneità all’esercizio di una professione;
f) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;
g) le iniziative con una evidente capacità di autofinanziamento ed in particolare quelle con quote partecipative o ingressi particolarmente onerosi;
h) le iniziative con un importo di spesa ammesso inferiore a 5.000,00 euro.