1. Per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale di immobili, l’intero investimento è sottoposto a vincolo di destinazione trentennale a favore dei servizi sociali per l’espletamento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
2. Per l’acquisto di arredamento o altri beni mobili, l’investimento è sottoposto a vincolo di destinazione di dieci anni, o fino al termine del normale ciclo di vita del bene, a favore dei servizi sociali per l’espletamento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
3. Per un’eventuale alienazione o cambio di destinazione degli investimenti di cui ai commi 1 e 2, è necessaria l’autorizzazione dell’assessora/dell’assessore competente.
4. In caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione previsto, il finanziamento deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, tenuto conto del periodo di effettivo utilizzo del bene per scopi sociali.