1. Il rimborso dei costi dei dispositivi medici alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’articolo 2, comma 1, è effettuato secondo le modalità previste con apposita convenzione, da stipularsi con l’associazione di categoria dei titolari di farmacia o con il/la rappresentante legale del rispettivo esercizio commerciale.
2. Ai fini del rimborso, ai prezzi dei dispositivi medici erogati alle persone con codice di esenzione 013 (diabete cronico) o 013T (diabete temporaneo) si applica rispettivamente l’I.V.A. ridotta al 4% e l’I.V.A. ordinaria.