1. Qualora il programma sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore all’80 per cento della spesa ammessa, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione della sovvenzione concessa, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta o in proporzione alla parte di programma effettivamente realizzato.