1. Possono essere finanziati i seguenti investimenti:
a) investimenti per la sede amministrativa: acquisto, costruzione, ristrutturazione o nuovo arredamento completo;
b) investimenti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili, per l’acquisto di diritti di godimento o per un nuovo arredamento completo;
c) investimenti per l’acquisto di beni mobili.
2. Per la progettazione degli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è concesso un unico finanziamento per lo studio di fattibilità o per il progetto esecutivo. Se l’investimento non viene realizzato almeno in parte entro cinque anni, il finanziamento deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.