1. L’autorizzazione al ritiro dei dispositivi medici è rilasciata alle persone di cui all’articolo 1 a seguito dell’accertamento della sussistenza del diritto e dietro presentazione della prescrizione di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale o con lo stesso convenzionato. L’autorizzazione non è richiesta per le persone di cui all’articolo 2, comma 3.
2. L’autorizzazione deve prevedere l’erogazione dei dispositivi medici con cadenza trimestrale.
3. Una volta completato il processo di informatizzazione, l’Azienda Sanitaria prevede la possibilità per la persona assistita di ritirare, esibendo l’autorizzazione, il quantitativo di dispositivi medici previsto per il trimestre di riferimento in maniera frazionata, purché il ritiro avvenga entro lo stesso trimestre.