1. L’Azienda Sanitaria garantisce alle persone a cui vengono prescritti per la prima volta i dispositivi medici un’adeguata educazione terapeutica quale presupposto per l’erogazione dei dispositivi stessi.
2. I dispositivi medici per il monitoraggio continuo della glicemia di cui all’articolo 12 potranno essere erogati previa adeguata educazione terapeutica del/della paziente da parte del medico del Servizio di Diabetologia o di Diabetologia pediatrica, che a sua volta dovrà aderire ad un programma formativo specifico.
3. L’educazione terapeutica specifica è prescritta dai medici in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, utilizzando il codice di esenzione 013 o 013T e il codice 93.82.1 o 93.82.2 del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
4. Attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato, ed iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei pazienti diabetici alle terapie possono essere effettuate anche dalle farmacie e dagli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci convenzionati, in base ad un apposito accordo da stipularsi con le associazioni di categoria dei titolari di farmacia o il rappresentante legale del rispettivo esercizio commerciale. Tale accordo deve fissare le condizioni economiche nonché i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. L’accordo deve inoltre prevedere i contenuti educazionali stabiliti dalle strutture specialistiche dell’Azienda Sanitaria.