1. Le sovvenzioni sono liquidate, su presentazione di una apposita domanda all’Ufficio provinciale Sport, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della loro concessione; alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione della persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti;
b) dichiarazione del beneficiario attestante lo svolgimento del programma ammesso a sovvenzione;
c) dichiarazione, non necessaria per le organizzazioni ONLUS e gli enti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;
d) fogli di presenza dei partecipanti ai corsi, seminari e lezioni;
e) riepilogo delle entrate e delle spese:
1) entrate: indicazione di tutte le entrate distinte per voci riguardanti l’iniziativa, comprese quelle erogate o da erogarsi da parte di altri uffici o altri enti presso i quali sono state presentate altre domande per l’ottenimento di ulteriori vantaggi economici;
2) spese: indicazione di tutte le spese sostenute, distinte per voci, riguardanti l’iniziativa; alla distinta delle spese, dalla quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, va allegata una dichiarazione del richiedente attestante:
- che la spesa relativa a fatture o ad altri documenti validi ai fini fiscali è stata sostenuta per intero e che il richiedente è in possesso dei relativi documenti di spesa;
- che è stato predisposto l’elenco delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato e che esso è a disposizione per un eventuale controllo, tenendo conto che l’importo massimo ammesso non può superare la soglia indicata nell’articolo 10;
f) relazione finale.
2. In sede di rendiconto non potranno essere riconosciute voci di spesa non utili per la realizzazione dei fini statuari o ammontanti ad un importo non conforme al preventivo di spesa.