1. La dispensazione dei dispositivi medici avviene sia attraverso le farmacie comunali e private convenzionate con il Servizio sanitario provinciale, sia attraverso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di farmaci e ubicati in provincia di Bolzano, previa stipulazione di una apposita convenzione con l’associazione di categoria dei titolari di farmacia o con il/la rappresentante legale del rispettivo esercizio commerciale.
2. In alternativa o a integrazione della modalità di dispensazione di cui al comma 1, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata Azienda Sanitaria, può prevedere la distribuzione diretta dei dispositivi medici di cui al presente regolamento tramite i propri servizi, oppure la loro distribuzione in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria tramite le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati.
3. Alle persone affette da diabete iscritte al Servizio sanitario provinciale, in possesso del codice di esenzione 013 o 013T e ospiti nelle residenze per anziani (case di riposo o centri di degenza) della provincia di Bolzano, tutti i necessari dispositivi medici sono forniti direttamente dall’Azienda Sanitaria, che disciplina a livello aziendale le relative modalità di acquisto e di dispensazione.
4. I dispositivi medici distribuiti direttamente devono essere registrati.