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y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca

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1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.

Art. 44 (Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)   delibera sentenza

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono inseriti i seguenti commi 2/bis, 2/ter e 2/quater:

“2/bis Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio.

2/ter Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico.

2/quater Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge.”

(2) Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono così sostituiti:

“Art. 3 (Funivie in servizio pubblico)

1. Ai fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dall’esercente, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro.

2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano gli impianti in servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, anche se tali linee funiviarie sono gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 4 (Categorie delle linee funiviarie)

1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

  1. la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;
  2. la seconda categoria comprende gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali impianti si distinguono in:
    1. impianti in zona sciistica, come definita dall’articolo 5/bis della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14;
    2. impianti integrativi alle zone sciistiche;
    3. impianti di paese e di piccoli comprensori sciistici;
    4. impianti in servizio prevalentemente estivo;
  3. la terza categoria comprende le sciovie ad uso sportivo o turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell’articolo 19 e non sono oggetto della disciplina di cui all’articolo 15/bis.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 2)

(4) Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“3. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell’impianto, può chiedere l’esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.”

(5) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

“a) la linea funiviaria ottiene il nullaosta all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio;”.

(6) Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“4. Nel rilascio della concessione per gli impianti di prima categoria va data precedenza agli enti pubblici locali o ai loro consorzi e alle imprese private a partecipazione pubblica.”

(7) Il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“5. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica hanno precedenza nell’acquisto degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria e possono metterli in esercizio dietro pagamento dell’indennità determinata ai sensi dell’articolo 13 e previo rilascio di nuova concessione.”

(8) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Qualora si tratti di linee funiviarie di prima categoria, nel provvedimento di decadenza della concessione viene fissato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono richiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può richiedere il rilascio della concessione.”

(9) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. La cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse.”

(11) Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “il proprietario/la proprietaria” e “del proprietario/della proprietaria” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “l’esercente” e “dell’esercente”.

(12) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità approva, per gli impianti di prima categoria, le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell’esercizio, salvo quanto disposto dall’articolo 26, e, se del caso, gli orari.”

(13) L’articolo 16 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 16 (Diramazione e prolungamento di linee)

1. Le concessioni per gli impianti che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente al/alla titolare della linea già in esercizio, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle già in esercizio.”

(14) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Le concessioni per nuovi impianti funiviari paralleli, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già in esercizio, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai/alle titolari, anche associati, delle concessioni delle linee già in esercizio.”

(15) L’articolo 18 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 18 (Linee funiviarie in concorrenza)

1. Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente secondo criteri dettati con regolamento di esecuzione.

2. Con la stessa procedura di comparazione devono essere esaminate due o più domande di nuova concessione o di rinnovo della concessione, riguardanti lo stesso impianto.

3. Con riferimento agli impianti di seconda e terza categoria, sono considerati titoli preferenziali:

  1. la titolarità della gestione dell’area sciabile attrezzata, o, comunque, di una delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, a cui l’impianto è funzionale;
  2. la titolarità della gestione di un altro impianto funzionalmente e/o economicamente collegato;
  3. la titolarità della proprietà, e/o del diritto di superficie, e/o di un diritto di godimento di beni immobili su cui deve essere realizzato l’impianto, se oggetto di domanda di nuova concessione, o su cui è già stato realizzato, se oggetto di domanda di rinnovo;
  4. la qualità ed efficienza dell’impianto in termini di comfort di viaggio o in termini di collegamento all’area sciabile attrezzata o, comunque, ad una delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), a cui l’impianto è funzionale.”

(16) Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria, l’inserimento, quando previsto, degli impianti di seconda categoria nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5/ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, costituiscono ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità.”

(17) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

“c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che sorvolano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti sorvolino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione e venga disposta la chiusura temporanea delle strade interessate oppure vengano realizzate idonee opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili.”

(18) Nel comma 3 dell’articolo 37 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dal proprietario/dalla proprietaria” sono sostituite dalle parole: “dall’esercente”.

(19) Nel comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dal proprietario/dalla proprietaria” sono sostituite dalle parole: “dall’esercente”.

(20) L’articolo 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 58 (Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato)

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro, chi:

  1. gestisce una funivia in servizio privato senza il nullaosta all’esercizio;
  2. gestisce una piccola teleferica, un palorcio oppure una teleferica temporanea per il trasporto di legname senza idonee misure di protezione, chiusura oppure opere di protezione;
  3. non provvede allo smantellamento di un impianto non utilizzato da più di tre anni.”

(21) Dopo l’articolo 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 58/bis (Sanzioni amministrative pecuniarie per ostacoli alla navigazione aerea)

1. Chi non comunica gli ostacoli alla navigazione aerea oppure il loro smantellamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 775,00 euro a 1.550,00 euro.”

(22) Il comma 2 dell’articolo 60 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Per lo svolgimento della procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e agli ostacoli alla navigazione aerea è competente l’Ufficio provinciale Amministrazione forestale.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2020, n. 103 - Rilascio o rinnovo di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo – procedure di evidenza pubblica – tutela della concorrenza – esclusione – inammissibilità – non fondatezza delle questioni
2)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile 2020, n. 103 ha dichiarato inammissibile la questione di leggittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3,della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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