1. Gli enti gestori beneficiari devono rendicontare le spese sostenute per gli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se non eseguita in concomitanza. La medesima scadenza vale anche per investimenti di cui all’articolo 9, comma 6.
2. Per gravi e giustificati motivi, all’ente può essere concessa, su domanda motivata presentata entro il 15 dicembre prima della scadenza del termine di cui al comma 1, una proroga fino a un ulteriore anno.
3. La direttrice/Il direttore di ripartizione competente può concedere una proroga fino ad un massimo di un ulteriore anno. Decorso inutilmente tale termine, il finanziamento dell’investimento o della relativa rata pluriennale è da considerarsi automaticamente revocato.
4. Se la realizzazione di opere o impianti o l’effettuazione di spese per investimenti in conto capitale avviene in un arco temporale pluriennale, le spese per investimenti sostenute per ciascuna delle annualità indicate nel cronoprogramma sono da rendicontare entro il termine previsto dal comma 1.