(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è inserito il seguente comma:
“1/bis Il sistema di validazione e certificazione delle competenze è gestito dalle direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale in collaborazione con le scuole professionali provinciali.”
(2) Il comma 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è così sostituito:
“4. La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base di un esame.”
(3) Nel comma 5 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: “I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti” sono sostituite dalle parole: “Le direzioni provinciali competenti in materia di formazione professionale sono preposte”.
(4) Il comma 6 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è così sostituito:
“6. Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi, salvo i casi di esenzione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”
(5) Nel comma 7 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole: “Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali” sono sostituite dalle parole: “Repertorio provinciale dei titoli di formazione professionale e delle qualificazioni professionali”.