1. Oggetto del finanziamento sono le spese sostenute dagli enti gestori per l’espletamento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
2. Inoltre sono finanziate le spese per l’acquisto di beni mobili per i team di valutazione della non autosufficienza di cui all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche. Il finanziamento si limita ai beni di cui al rispettivo accordo in vigore concernente la collaborazione per l'applicazione della legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti", stipulato tra gli enti gestori dei servizi sociali e la Provincia autonoma di Bolzano.
3. Non sono finanziate le spese di investimento per le quali può essere presentata domanda di contributo ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. Non sono inoltre finanziati gli investimenti per le sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare. Vengono invece finanziati i centri diurni ordinari, ossia uno per distretto.