(1) Qualora non sussistano più i requisiti per l’esercizio di un distributore fisso di carburante, questo può essere disattivato per un periodo massimo di tre anni. Trascorso tale termine, l'autorizzazione è revocata.
(2) In caso di disattivazione dell’impianto, i prodotti residui presenti nei serbatoi devono essere smaltiti da un’impresa autorizzata. A tal fine i serbatoi devono essere chiusi e sigillati. La disattivazione deve essere comunicata al comune competente, all'Ufficio provinciale Tutela acque e all’Ufficio provinciale Commercio e servizi. Alla comunicazione va allegata copia dell’attestazione dell’impresa che ha eseguito la pulizia dei serbatoi e copia del formulario di identificazione dei rifiuti.