(1) La verifica periodica di conformità degli impianti autorizzati e delle eventuali modifiche apportate agli stessi, da eseguire entro e non oltre 15 anni dalla precedente, è effettuata da un ingegnere/un’ingegnera o un altro tecnico abilitato/un’altra tecnica abilitata, incaricato/incaricata dal/dalla titolare dell’autorizzazione dell’impianto, mediante perizia giurata attestante la conformità dell’impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche. L’esito della verifica periodica è subordinato anche all’effettuazione dei controlli prescritti nei settori della prevenzione incendi e della tutela delle acque.
(2) In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma 1 e a seguito di richiesta motivata del/della titolare dell’autorizzazione, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia può concedere una proroga di massimo sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Se tale termine non viene rispettato, l'impianto deve essere sospeso fino a quando la conformità dell’impianto non viene confermata ai sensi del comma 1.