(1) Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è soppresso l’ultimo periodo.
(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“9. Per l’approvazione o la modifica dei piani di attuazione relativi alle superfici naturali e agricole di cui all’Art. 13 si applica il procedimento di cui all’articolo 53, ad eccezione dei commi 1 e 4; la proposta di piano è adottata dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.”