(1) Il comune competente per territorio deve inoltrare, entro 5 giorni dalla ricezione, tutte le domande di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) o le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) relative all’installazione, al trasferimento o alla modifica del distributore fisso di carburante alla Ripartizione provinciale Economia.
(2) La domanda di autorizzazione, da redigersi su apposito modulo, deve essere inviata dall’impresa richiedente in formato PDF tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.
(3) Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata un’autocertificazione del soggetto richiedente, nella quale questi dichiara:
- le generalità e la ragione sociale, nonché la residenza o la sede sociale;
- il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché quelli di cui all'Art. 8 della legge;
- l'ubicazione e la sede/l’indirizzo dell'impianto;
- i tipi di carburante per i quali si chiede l'autorizzazione;
- la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, di olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richiedente intende detenere presso l'impianto;
- il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda da rifornire.
(4) Oltre ai dati di cui al comma 3, va allegata la dichiarazione del tecnico qualificato incaricato/della tecnica qualificata incaricata di osservare, nella realizzazione dell’impianto, le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio e quelle contenute negli strumenti urbanistici, le disposizioni di carattere fiscale e tributario, le norme in materia di prevenzione incendi, di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di tutela dei beni storici ed artistici.
(5) A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia conferma con apposita comunicazione la sussistenza dei requisiti amministrativi per l’installazione, il trasferimento o la modifica del distributore fisso di carburante.
(6) Il rigetto delle domande di autorizzazione è disposto con decreto della direttrice/del direttore della Ripartizione provinciale Economia.
(7) Fermi restando i termini stabiliti dalla legge provinciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla decadenza dei titoli edilizi, per l’installazione, il trasferimento o la modifica dell’impianto è fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5.
(8) Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento o modifica dell’impianto, dopo aver ricevuto la segnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata per conoscenza dal comune competente all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore della Ripartizione provinciale Economia rilascia all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto del distributore fisso di carburante.
(9) Il distributore fisso di carburante può essere messo in funzione a partire dal momento del rilascio dell’autorizzazione della direttrice/del direttore della Ripartizione Economia e della licenza di esercizio o dell’autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane di Bolzano.
(10) L'Ufficio provinciale Commercio e servizi effettua, in collaborazione con l'Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale Tutela acque, controlli a campione per verificare la conformità dell’impianto al progetto originariamente approvato e alle eventuali successive modifiche.