(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, è così sostituito:
“1. Ai componenti, esterni all’amministrazione provinciale, le commissioni esaminatrici, e le commissioni, i consigli, i comitati o collegi comunque denominati, istituti presso l’amministrazione provinciale o presso aziende od organismi, anche ad ordinamento autonomo, da essa dipendenti, alle quali dalla legge sia attribuita un’autonoma funzione di rilevanza esterna, è corrisposta un’indennità pari a euro 44,34 onnicomprensiva per ogni ora di seduta, che può essere rivalutata annualmente dalla Giunta provinciale, avuto riguardo all’incremento del costo della vita secondo l’indice ISTAT.”
(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, le parole: “lire 30.000” sono sostituite dalle parole: “euro 33,28”, le parole: “lire 12.000” sono sostituite dalle parole: “euro 13,30” e la parola: “annualmente” è soppressa.