(1) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale del 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituita:
“e) potenziata e agevolata l’offerta di assistenza e accompagnamento extrascolastici e integrativi per bambini, tenendo conto in particolare delle diverse fasce d’età, delle condizioni familiari, sociali e territoriali, e di un migliore raccordo tra i servizi. Le spese ammesse ad agevolazione devono essere direttamente connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative. In considerazione dei tempi necessari per la pianificazione e la preparazione, possono essere ammesse ad agevolazione anche spese sostenute prima dell’avvio delle singole iniziative.”