(1) Nel comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole: “l’installazione di sistemi di ottimizzazione energetica” sono inserite le parole: “, la costruzione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari”.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000,00 euro per l’anno 2023, in 300.000,00 euro per l’anno 2024 e in 300.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.