(1) Le seguenti modifiche ai distributori fissi di carburante sono soggette ad autorizzazione dell’Ufficio provinciale Commercio e servizi in osservanza delle disposizioni dell’articolo 42 del presente regolamento e della legge provinciale n. 9/2018:
- installazione di nuovi serbatoi;
- installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
- sostituzione di un prodotto già esistente in un impianto con un nuovo prodotto o aggiunta di un nuovo prodotto;
- spostamento del solo serbatoio oppure del serbatoio e dell’erogatore, anche nella stessa area.
(2) Non sono soggette ad autorizzazione, ma a preventiva comunicazione all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, le seguenti modifiche ai distributori fissi di carburante:
- mera sostituzione di serbatoi con altri serbatoi;
- sostituzione di colonnine a singola erogazione con altre a doppia erogazione o a erogazione multipla per diversi tipi di prodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;
- cambio di destinazione delle colonnine erogatrici o dei serbatoi, limitatamente ai carburanti rientranti nelle categorie già autorizzate per l'impianto esistente, a condizione che non si aggiunga o elimini alcun prodotto;
- realizzazione e aumento della capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- realizzazione e aumento della capacità dei depositi di stoccaggio degli oli esausti;
- spostamento della colonnina di erogazione anche all’interno della stessa area.
(3) Le modifiche di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione della mera sostituzione dei serbatoi, comportano un aumento del rischio e devono essere effettuate nel rispetto delle norme e procedure di prevenzione incendi.
(4) Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni della legge provinciale n. 9/2018.
(5) Restano fermi gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, concernenti la comunicazione al comune e agli altri enti coinvolti ai fini dell’aggiornamento della segnalazione certificata di agibilità e della licenza per l’esercizio o dell’autorizzazione dell’Ufficio Dogane di Bolzano.